Sicurezza delle ferrovie: novità per l’organizzazione del pronto soccorso

Sicurezza delle ferrovie: novità per l'organizzazione del pronto soccorso
Il D.M. 4 agosto 2025, n. 152 ha modificato il D.M. n. 19/2011 ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Sicurezza delle ferrovie: novità per l'organizzazione del pronto soccorso con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152 sulla Gazzetta Ufficiale del del 10 ottobre 2025, n. 236.

Sicurezza delle ferrovie: novità per l'organizzazione del pronto soccorso

Oggetto della variazione è l'articolo 4, comma 1 «Organizzazione di pronto soccorso», del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del ministro della Salute, del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del ministro dello Sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19 «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152.

Sicurezza delle ferrovie: novità per l'organizzazione del pronto soccorso

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152 

 

Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011,  n.
19, sulle modalita'  di  applicazione,  in  ambito  ferroviario,  del
decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45,  comma  3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160)

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025, n. 236)

 

Vigente al: 25-10-2025

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e

4;

Visto il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188,  recante

«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE  e

della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15  luglio  2003,  n.  388,  recante  «Regolamento

recante disposizioni sul pronto  soccorso  aziendale,  in  attuazione

dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, e successive modificazioni»;

Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  recante

«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla

sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  9  aprile

2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti  ministeriali»  la

definizione delle «modalita' di applicazione  in  ambito  ferroviario

del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Visto il decreto ministeriale  24  gennaio  2011,  n.  19,  recante

«Regolamento sulle modalita' di applicazione in  ambito  ferroviario,

del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45,  comma

3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  50,  recante

«Attuazione della direttiva 2016/798 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

Visto il  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  57,  recante

«Attuazione della direttiva 2016/797 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, dell'11 maggio 2016,  relativa  all'interoperabilita'  del

sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione,

del  16   maggio   2019,   relativo   alla   specifica   tecnica   di

interoperabilita' per  il  sottosistema  «Esercizio  e  gestione  del

traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la

decisione 2012/757/UE;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per

il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare,  l'articolo  4,

comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del  citato

decreto legislativo n. 81 del 2008;

Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4  del  13  giugno

2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha  espresso

una valutazione negativa in merito ad alcune  disposizioni  contenute

nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;

Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024)  4976  final

del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha  imposto  all'Italia  di

modificare il citato decreto ministeriale n. 19  del  2011  entro  12

mesi dalla notifica della stessa;

Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4,  comma

1,  lettere  a)  e  b),  della  legge  30  dicembre  2023,  n.   214,

all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine

di ottemperare alla  citata  decisione  di  esecuzione  C(2024)  4976

final;

Acquisito il parere espresso  dalla  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in

data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988,

 

Adottano

il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

             Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19

1.  All'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, del Ministro della salute,  del  Ministro  per  la

pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del  Ministro   dello

sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «,

in conformita' ai propri sistemi di gestione della  sicurezza,  cosi'

come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019,

n. 50,»;

2) le parole «per ciascun punto della»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «lungo la»;

3) le parole «nei tempi piu' rapidi possibili anche  per»  sono

sostituite dalla seguente: «incluso»;

b) sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  suddette

procedure, elaborate sulla base della valutazione dei  rischi  e  nel

rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza

e di interoperabilita' del  trasporto  ferroviario,  prevedono  anche

l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il

tempestivo arresto della marcia del convoglio,  in  conformita'  alle

disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773  della

Commissione del 16 maggio 2019, e,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 5, comma 1, del presente  decreto,  possono,  altresi',

prevedere l'utilizzo  di  dispositivi  o  strumenti  tecnologici  che

garantiscono  la  richiesta  automatica  di  attivazione  di   pronto

soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che  garantiscono  la

richiesta  automatica  di  attivazione  di   pronto   soccorso   sono

installati nel rispetto  della  normativa  europea  applicabile  agli

stessi.».

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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