Sicurezza delle ferrovie: novità per l'organizzazione del pronto soccorso con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152 sulla Gazzetta Ufficiale del del 10 ottobre 2025, n. 236.
Oggetto della variazione è l'articolo 4, comma 1 «Organizzazione di pronto soccorso», del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del ministro della Salute, del ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione e del ministro dello Sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19 «Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152.
Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, n. 152
Regolamento di modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.
19, sulle modalita' di applicazione, in ambito ferroviario, del
decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (25G00160)
(Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025, n. 236)
Vigente al: 25-10-2025
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante
«Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e
della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;
Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;
Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la
definizione delle «modalita' di applicazione in ambito ferroviario
del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n. 19, recante
«Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario,
del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante
«Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante
«Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione,
del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di
interoperabilita' per il sottosistema «Esercizio e gestione del
traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la
decisione 2012/757/UE;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2022», e, in particolare, l'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), che ha modificato l'articolo 45 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008;
Considerato che con la Technical Opinion n. 2022-4 del 13 giugno
2022 l'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie (ERA) ha espresso
una valutazione negativa in merito ad alcune disposizioni contenute
nel decreto ministeriale n. 19 del 2011;
Considerato che con la decisione di esecuzione C(2024) 4976 final
del 18 luglio 2024 la Commissione europea ha imposto all'Italia di
modificare il citato decreto ministeriale n. 19 del 2011 entro 12
mesi dalla notifica della stessa;
Ritenuto di recepire le modifiche apportate dall'articolo 4, comma
1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 214,
all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine
di ottemperare alla citata decisione di esecuzione C(2024) 4976
final;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 27 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 24 luglio 2024, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988,
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dello
sviluppo economico 24 gennaio 2011, n. 19, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «,
in conformita' ai propri sistemi di gestione della sicurezza, cosi'
come definiti dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019,
n. 50,»;
2) le parole «per ciascun punto della» sono sostituite dalle
seguenti: «lungo la»;
3) le parole «nei tempi piu' rapidi possibili anche per» sono
sostituite dalla seguente: «incluso»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le suddette
procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel
rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza
e di interoperabilita' del trasporto ferroviario, prevedono anche
l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il
tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformita' alle
disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della
Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresi',
prevedere l'utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che
garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto
soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la
richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono
installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli
stessi.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.




