Sicurezza delle infrastrutture idriche: è legge il D.L. n. 121/2021

Disposti anche incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L

Sicurezza delle infrastrutture idriche: è legge il D.L. n. 121/2021 per effetto della conversione, con modifiche, nella legge 9 novembre 2021, n. 156.

Tra le tante, definite disposizioni in materia di:

  • investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali e idriche;
  • investimenti e di sicurezza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti fissi;
  •  investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto marittimo;
  • incentivi all'acquisto di veicoli meno inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L;
  • progettazione territoriale e investimenti.

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A seguire le disposizioni elencate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 

Testo del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  217  del  10  settembre  2021),
coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021,  n.  156  (in
questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -   alla   pag.   1),   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali.». (21A06656)

(in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021, n. 267)

 

Vigente al: 9-11-2021

(omissis)

        Art. 2

Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel

  settore delle infrastrutture autostradali e idriche

1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione

della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da

COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla

dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma

3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:

«relative all'anno  2020  e  all'anno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021  e  di  quelle  relative  a

tutte le annualita' comprese nel  nuovo  periodo  regolatorio»  e  le

parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:

«non oltre il 31 dicembre 2021».

1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle  infrastrutture

autostradali  e  l'effettuazione  degli  interventi  di  manutenzione

straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica  e  la

sostenibilita' delle  medesime  infrastrutture,  l'affidamento  delle

concessioni relative alla tratta  autostradale  di  cui  all'articolo

13-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,

puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1  del  medesimo

articolo  13-bis,  anche  facendo  ricorso  alle  procedure  previste

dall'articolo 183 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il  31

dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento  della

concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more

del suo svolgimento, la societa'  Autobrennero  Spa,  fermo  restando

quanto  previsto  dal  citato   articolo   13-bis,   comma   2,   del

decreto-legge n. 148 del  2017,  provvede,  altresi',  al  versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi

3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente  agli

importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione  agli  anni  2018,

2019, 2020 e 2021, a titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla

medesima   societa'   in   forza   della   delibera   del    Comitato

interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  1°  agosto

2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.

In caso di affidamento della concessione  a  un  operatore  economico

diverso  dalla  societa'  Autobrennero  Spa  e   qualora   le   somme

effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera

del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle  corrisposte  ai

sensi del secondo  periodo  del  presente  comma,  il  concessionario

subentrante provvede a versare l'importo  differenziale  direttamente

alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme  dovute

al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  in

qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione.

1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente

articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.

172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dai

seguenti: «La societa' Autobrennero  Spa  provvede  al  trasferimento

all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in

regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della

presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati

di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'

Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15

dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di

ciascuno degli anni successivi»;

b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30

giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  21  dicembre

2021».

2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle

autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate

dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti

effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'

prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data

di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di

distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete

autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di

evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni

di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla

data di entrata in vigore del presente decreto

2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge  24

ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12

dicembre  2019,  n.  156,  le  parole:  «31  ottobre  2021»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dell'intervento

viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma

1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,

nelle more della definizione  del  procedimento  di  revisione  della

concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo  35,  comma

1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei

progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica  Spa  relativi

al predetto intervento viario, previo pagamento di  un  corrispettivo

determinato avendo riguardo ai  soli  costi  di  progettazione  e  ai

diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del  codice

civile. Per le finalita' di cui al primo periodo,  la  societa'  ANAS

Spa provvede ad acquisire preventivamente  il  parere  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro  trenta  giorni

dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle  eventuali

integrazioni o modifiche da apportare ai predetti  progetti,  nonche'

all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui

al primo periodo.

2-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  2-ter,

pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,  quanto  a

35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, e,  quanto  a  700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della  grave  crisi

derivante  dalle  complesse  problematiche  del  traffico   e   della

mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e  autostradale  della  regione

Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma  tra

il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la

societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025,  e'  assegnato  alla

societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno  2022

e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da  destinare  alla  redazione

della  progettazione  di  fattibilita'   tecnico-economica   relativa

all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1  via

Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il  comune  di

Ventimiglia. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del

fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   gestione   delle

autostrade statali in regime di concessione mediante  affidamenti  in

house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici,  di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'  autorizzata  la

costituzione di  una  nuova  societa',  interamente  controllata  dal

Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo

analogo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'

sostenibili.

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  riferimento

alla  societa'  di  cui  al  comma  2-sexies,  sono  definiti  l'atto

costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati  gli  organi  sociali

per il primo periodo di  durata  in  carica,  anche  in  deroga  alle

disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  sono

stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo

2389, primo comma, del codice civile e sono definiti  i  criteri,  in

riferimento al mercato, per  la  remunerazione  degli  amministratori

investiti  di  particolari  cariche  da  parte   del   consiglio   di

amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice

civile, in deroga all'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto  e  le  successive

nomine dei componenti degli organi sociali sono  deliberate  a  norma

del codice civile.

2-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di  esercizio

del controllo analogo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.

2-novies. La societa' di cui al comma  2-sexies  puo',  nei  limiti

delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina

del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18

aprile 2016,  n.  50,  a  eccezione  delle  norme  che  costituiscono

attuazione  delle  disposizioni  delle   direttive   2014/24/UE   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   e

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio

2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con  societa'

direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai   fini

dell'assistenza tecnica, operativa e  gestionale  nonche'  costituire

societa'  di  gestione  di  autostrade   statali   ovvero   acquisire

partecipazioni nelle medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le

procedure definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal

decreto di cui al comma 2-octies.

2-decies. A decorrere dalla data  di  acquisto  dell'efficacia  del

decreto di cui  al  comma  2-septies,  con  esclusivo  riguardo  alle

autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita'  attribuite

dalle vigenti disposizioni alla societa'  ANAS  Spa  sono  trasferite

alla societa' di cui al comma 2-sexies.

2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del  decreto-legge  24

aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21

giugno 2017, n. 96, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  ANAS  S.p.A.

adotta sistemi di contabilita' separata per le attivita'  oggetto  di

diritti  speciali  o   esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le

autorizzazioni,  le  licenze,  i  nulla  osta  e  tutti   gli   altri

provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti  dal  comma

4, e  per  ciascuna  attivita'».  Le  attivita'  di  cui  al  periodo

precedente  sono  svolte  attraverso  il   contratto   di   programma

sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili.

2-duodecies. All'articolo 1,  comma  870,  secondo  periodo,  della

legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   le   parole:   «definisce   il

corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei

servizi da rendere» sono sostituite  dalle  seguenti:  «individua  le

opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo

13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.

2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma  2,  lettera

b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non  hanno

provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del  presente  decreto,  ad  avviare  ovvero  a  concludere  con   un

provvedimento  di   aggiudicazione   le   procedure   di   gara   per

l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e

poste in  liquidazione  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  lo

svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto  del  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  adottato  entro

trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato   un   commissario

liquidatore. Con il decreto di  nomina  e'  determinato  il  compenso

spettante al commissario liquidatore sulla base del  decreto  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli

oneri relativi al pagamento di tale  compenso  sono  a  carico  delle

societa' di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma  l'assegnazione  al

Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  delle

risorse gia' destinate alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di

rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, da impiegare per le medesime finalita'.

2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per

i quadri economici approvati a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la

quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9  per  cento

dello  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.

Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'

analitica sulle spese  effettivamente  sostenute  da  parte  di  ANAS

s.p.a.,  stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'   con

obiettivo di efficientamento dei costi».

2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'

autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  e  a  rafforzare  la

dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un

apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare

anche in piu'  fasi  e  per  successivi  aumenti  di  capitale  della

dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per

l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di

euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai  relativi  oneri  si

provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento,

nel medesimo anno,  all'entrata  del  ilancio  dello  Stato,  di  una

corrispondente  somma  iscritta  in  conto  residui  nello  stato  di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con

riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma

17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo

34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di

previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili.

2-sexiesdecies. L'apporto di cui al  comma  2-quinquiesdecies  puo'

essere incrementato fino a  528  milioni  di  euro  per  l'anno  2021

mediante versamento, nel  medesimo  anno,  all'entrata  del  bilancio

dello Stato, e successiva riassegnazione al  pertinente  capitolo  di

spesa, di una corrispondente somma iscritta in  conto  residui  nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con

riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma

17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-septiesdecies. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli

interventi urgenti per  la  messa  in  sicurezza  e  la  manutenzione

straordinaria delle strade comunali  di  Roma  capitale,  nonche'  di

rimuovere le situazioni di emergenza  connesse  al  traffico  e  alla

mobilita' nel territorio comunale derivanti  dalle  condizioni  della

piattaforma  stradale  delle  strade  comunali,  Roma   capitale   e'

autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di  entrata

in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,

nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui

all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita

convenzione con la societa' ANAS Spa,  in  qualita'  di  centrale  di

committenza, per l'affidamento  di  tali  interventi,  da  realizzare

entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  Per  le

finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, la selezione degli operatori economici da  parte  della  societa'

ANAS Spa puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,

anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del

citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  da  essa

conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto e in relazione ai  quali  non  e'

intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati

su tali  accordi  quadro  ovvero  non  si  e'  provveduto  alla  loro

esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo

54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa'  ANAS  Spa

e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma

873,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  risorse   gia'

disponibili per interventi di manutenzione straordinaria  nell'ambito

del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa  e  il  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5

milioni di euro.

3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24

novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli

enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,

nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i

compiti».

4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti

aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'

ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli

obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle

specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici

interessati.».

4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:

«516. Per la programmazione e  la  realizzazione  degli  interventi

necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della

siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle

infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza  dei

sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le  dispersioni  di

risorse  idriche,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione

ecologica, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della

cultura e dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione

dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30  giugno  2022

e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali  e  per

la sicurezza nel settore idrico. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato

ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto

dello stato di avanzamento  degli  interventi,  come  risultante  dal

monitoraggio di cui al comma  524.  Il  Piano  nazionale  e'  attuato

attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto  dello  stato  di

avanzamento degli interventi e  della  disponibilita'  delle  risorse

economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso

dell'attuazione degli stralci medesimi,  approvati  con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sentiti

i Ministri della  transizione  ecologica,  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze

e l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  previa

acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»;

b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:

«516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno  o  piu'  decreti  del

Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di

concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche

agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e

delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e

ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione

e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui  al  comma  516  del

presente articolo e  della  sua  attuazione  per  successivi  stralci

secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di

gestione  delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle

Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e in particolare:

a) ai fini della definizione del Piano nazionale di  cui  al  comma

516, le modalita' con cui le Autorita' di  bacino  distrettuali,  gli

Enti di governo dell'ambito e gli altri enti  territoriali  coinvolti

trasferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla  definizione

del Piano medesimo e i relativi criteri di  priorita',  tenuto  anche

conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'

economico-finanziaria effettuata dall'Autorita'  di  regolazione  per

energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da  soggetti  da

essa regolati;

b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci,  sulla

base di  indicatori  di  valutazione  degli  interventi,  nonche'  le

modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza  o  di

dichiarazioni mendaci;

c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi

ammessi al finanziamento negli stralci.

516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri 17  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e  1°  agosto  2019,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono  inseriti

nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono

attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei  medesimi

decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,  le

risorse economiche gia' disponibili alla data di  entrata  in  vigore

della presente disposizione per  la  realizzazione  degli  interventi

previsti dal medesimo comma 516 sono  utilizzate,  tenuto  conto  dei

procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,

reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi

approvati con le modalita' stabilite dal  terzo  periodo  del  citato

comma 516»;

c) i commi 517 e 518 sono abrogati;

d) al comma 519, le parole: «di cui  alle  sezioni  "acquedotti"  e

"invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui

al Piano nazionale di cui al comma 516»;

e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:

«520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e  12

del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   monitora

l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di

cui al comma 516 del presente articolo e assicura il  sostegno  e  le

misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di

eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli

interventi»;

f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi"  o  "Piano  acquedotti"

sulla base della  sezione  di  appartenenza»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»;

g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:

«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli  interventi

finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di

ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del

Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge

6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°

luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108, e dal  titolo  II  del  medesimo  decreto-legge,

nonche' dal comma 520  del  presente  articolo,  il  Ministero  delle

infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  segnala  i  casi  di

inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti

di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza

del  soggetto  legittimato,  propone  gli  interventi  correttivi  da

adottare  per  il  ripristino,  comunicandoli  alla  Presidenza   del

Consiglio dei ministri. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,

previa diffida ad adempiere entro il termine  di  trenta  giorni,  su

proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'

sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  18

aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14

giugno 2019, n. 55,  un  Commissario  straordinario  che  esercita  i

necessari poteri sostitutivi di  programmazione  e  di  realizzazione

degli interventi, e  definisce  le  modalita',  anche  contabili,  di

intervento. Il Commissario straordinario  opera  in  via  sostitutiva

anche per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano

nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del

gestore  legittimato  a  operare.  Gli  oneri  per  i  compensi   dei

Commissari straordinari sono definiti dal decreto di  nomina  e  sono

posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi

dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore  a

quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111».

4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,

n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la  sezione

"invasi"» sono soppresse.

4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo  6  della  legge  1°  agosto

2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:

«4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del  decreto-legge

8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero

delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  provvede  alla

vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di  controllo   eseguite   dai

concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di

derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di  cui

all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,

aventi le seguenti caratteristiche:

a) in caso di utilizzo della risorsa  idrica  con  restituzione  in

alveo: l'opera di presa e  le  opere  comprese  tra  la  presa  e  la

restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche  e

di pompaggio e gli altri impianti industriali;

b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza  restituzione  in

alveo: l'opera di presa e le opere  successive  alla  presa,  sino  e

compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,  dissipare  o

disconnettere il carico idraulico di monte  rispetto  alle  opere  di

valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della  portata

derivata.

4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle  opere   di

derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e

alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai

concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano.

4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai

commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e  le  funzioni

di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle  regioni  e

province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  di  accordi

sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.

241».

(omissis)

                               Art. 3

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel

  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti

  fissi

1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del

sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail

Traffic Management System», di seguito denominato «sistema ERTMS»,  e

di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema

di  segnalamento  nazionale  di  classe  «B»  e  l'attrezzaggio   dei

sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'  istituito

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione  di  60  milioni  di

euro, per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  per  finanziare  i

costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli,

secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non  sono

destinate al finanziamento dei  costi  di  sviluppo,  certificazione,

omologazione  ed  eventuali  riomologazioni  su   reti   estere   dei

cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina  o  sostituzione  operativa

dei mezzi di trazione.

2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento

degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per

l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al

sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di

Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del

regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio

2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione

europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto

12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la

sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto

previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli

interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre

2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di

immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione

europea, che circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in

cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai  contratti  di

servizio in essere con lo Stato o le regioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del

contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per

gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della

effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del

fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono

essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo

riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di

effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria

interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della

riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di

effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini

dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i

criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con  i

tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema  ERTMS  di

terra.  L'efficacia  del  decreto  di  cui  al  presente   comma   e'

subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante

utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge

23 dicembre 2005, n. 266

5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,

all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21

giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente

disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di

spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130

6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto

ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in

Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei

rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della

concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto

dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.

7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto

ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni

di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera

bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti

ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea

ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di

esercizio relativo alla parte del tracciato che,  in  ambito  urbano,

interseca il traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali

oneri derivanti  dal  disciplinare  di  esercizio  di  cui  al  primo

periodo, il comune di Tirano provvede con le  risorse  disponibili  a

legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della

finanza pubblica.

9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.

106, dopo le parole «nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «per

il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   finalizzate   ad

assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale

avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei

rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».

9-bis.  In  considerazione  degli  effetti   negativi   determinati

dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sui   fatturati   degli

operatori economici operanti nel  settore  del  trasporto  registrati

nell'esercizio 2020, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e'

autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  a  fare  fronte  alla

copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione  degli

introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai  sensi

della lettera b) del comma 6 dell'articolo  37  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di  euro,

mediante  l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di

amministrazione accertato  alla  data  del  31  dicembre  2020.  Alla

compensazione dei maggiori oneri,  in  termini  di  fabbisogno  e  di

indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di  euro  annui  per  l'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la

compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.

189.

9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base»  sono  inserite  le

seguenti:  «nonche'  delle  opere  connesse,   comprese   quelle   di

risoluzione delle interferenze,»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al

cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni  di  Bruzolo,

Bussoleno,  Giaglione,  Salbertrand,  San  Didero,  Susa  e  Torrazza

Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione

transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,  comprese

quelle di  risoluzione  delle  interferenze,  costituiscono  aree  di

interesse strategico nazionale»;

c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

    Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel

                   settore del trasporto marittimo

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di

apparenti anomalie»;

2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,

dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri

e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali

funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta

anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza

della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente

marino.»;

3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla

seguente: «ricevuta»;

b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»

sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base

all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;

c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:

«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;

d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale

in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine

dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».

1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   che

istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga

la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,

comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,

responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima

nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come

coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed

esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato

regolamento (UE) 2019/1239.

1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,

dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di

esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'

nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del

regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne

competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la

distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi

delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione

europea.

1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia

unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche'

per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di

assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'

riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un  contributo

di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8

milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede

per 8 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  12  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio.

1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo

il comma 730 sono inseriti i seguenti:

«730-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  729,  per   nave

abbandonata si  intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata

l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non

registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura

concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga

in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli

obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e

l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della

diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,

primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che

rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per

l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita'  di

sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata

la nave.

730-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  729,  per  relitto  si

intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di  essa,

compresi gli arredi».

1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un  documento  di

programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano

generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)   e   con   gli

orientamenti europei in materia  di  portualita',  logistica  e  reti

infrastrutturali nonche' con  il  Piano  strategico  nazionale  della

portualita' e della logistica. Il DPSS:

a) definisce gli obiettivi di sviluppo  dell'Autorita'  di  sistema

portuale;

b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come   delimitazione

geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema

portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale

dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e

private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema

portuale;

c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,  retro-portuali

e di interazione porto-citta';

d) individua i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di

tipo viario e ferroviario con i singoli  porti  del  sistema  esterni

all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani

rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema.

1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione  dell'Autorita'

di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei  servizi,

ai sensi dell'articolo 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,

indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al  parere  di  ciascun

comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro

quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i  quali  si

intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato  dal  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  che  si  esprime

sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di

sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.  Il

documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato

alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle  Autorita'  di  sistema

portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali  e  retro-portuali,

individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e  specificati  nel

piano regolatore portuale (PRP), che individua  analiticamente  anche

le  caratteristiche  e  la   destinazione   funzionale   delle   aree

interessate  nonche'  i  beni  sottoposti  al   vincolo   preordinato

all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica

utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno

2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di  pubblica

utilita'  non  e'  prevista   dal   PRP,   il   vincolo   preordinato

all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del  citato  testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  327  del

2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,

mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-ter

della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Si  applica  quanto  previsto

dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree  portuali  sono

esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree

retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle

funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.

1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali

e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema  portuale,  che  vi

provvede mediante l'approvazione del  PRP.  La  pianificazione  delle

aree con funzione di interazione porto-citta' e'  di  competenza  del

comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di

legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione  del  parere

dell'Autorita' di  sistema  portuale.  Ai  fini  dell'adozione  degli

strumenti urbanistici relativi ai  collegamenti  infrastrutturali  di

ultimo  miglio  di   tipo   viario   e   ferroviario   nonche'   agli

attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'

del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa

acquisizione  dell'intesa  dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Le

Autorita'  di  sistema   portuale   indicano   al   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni  le  aree

portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili  all'ubicazione

delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione  dei  punti

di scambio intermodale, nonche' le  aree  potenzialmente  destinabili

alla  costruzione  di  caselli  autostradali  funzionali  alle  nuove

stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.

1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano  tuttora  in  vigore  PRP

approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente

legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il

Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la

necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo

triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,

in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla

base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il

piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da

parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,

ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152.

1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati  dal  DPSS,  ovvero,

laddove lo stesso non sia ancora stato approvato,  dai  vigenti  PRP,

anche se approvati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della

presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B

previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile

1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita

dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le

regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale

entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni

dall'approvazione del DPSS»;

b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:

«2. I PRP di cui al comma 1-ter  sono  redatti  in  attuazione  del

Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del

DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio

superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  I  PRP  declinano  gli

obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di

ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo

delle opere di grande infrastrutturazione.

2-bis. Nei porti di  cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'  istituita

l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto

ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':

a) adottato dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema

portuale;

b)  inviato  successivamente  per  il  parere,  limitatamente  alla

coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e

retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di

pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a

quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP

potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che

si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,

decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il

parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si

esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i

quali si intende espresso parere non ostativo;

c) approvato, esaurita la procedura di  cui  al  presente  comma  e

quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'

di  sistema  portuale  entro   quaranta   giorni   decorrenti   dalla

conclusione della procedura di VAS.

2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza  statale  e

rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del

territorio nel proprio perimetro di competenza»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con  esclusione

di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera

e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati  dal

PRP, che individua, altresi', le caratteristiche  e  la  destinazione

funzionale delle aree interessate»;

d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:

«4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative  ai  porti

ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,  la  cui  competenza

ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui

territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite

le regioni  nel  cui  territorio  sono  ricompresi  gli  altri  porti

amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»;

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la  struttura

del   PRP   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche   e

caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al

singolo   scalo   marittimo,   costituiscono   adeguamenti   tecnico-

funzionali   del   piano   regolatore   portuale.   Gli   adeguamenti

tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione

dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che  si  esprime

entro  quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla   ricezione   della

proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine,  il

parere si intende espresso positivamente»;

f)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documento   di

programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale».

1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio  1994,

n. 84, di cui  al  comma  1-septies  del  presente  articolo  non  si

applicano  ai  documenti  di  programmazione  strategica  di  sistema

approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto.

1-novies.  Le  regioni   adeguano   i   propri   ordinamenti   alle

disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come

da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si

applicano nelle Regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i

rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle

infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della

regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge

28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 7), dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono

inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;

b) al punto 8), dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini

Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,

Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»;

b-bis) al punto  15-bis),  le  parole:  «e  Reggio  Calabria»  sono

sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline».

3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di

passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e

Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,

all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate

risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro

per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla

realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per

aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al

traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai

pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2

milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5

milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta

Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi

portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».

3-bis. Su tutto il territorio nazionale e' vietata la  circolazione

di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a  servizi  di

trasporto  pubblico  locale,  alimentati  a  benzina  o  gasolio  con

caratteristiche antinquinamento Euro 1  a  decorrere  dal  30  giugno

2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal

1°  gennaio  2024.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi

di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di

veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.

3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto  di  mezzi

su gomma ad  alimentazione  alternativa  da  adibire  ai  servizi  di

trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di

euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni

dal 2023 al 2035.

3-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i

criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi

di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e

delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di

utilizzo  delle  risorse.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'

stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle

risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-ter,

pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.

104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.

126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di

bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle

seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi

stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi

iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio

economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo».

4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,

n. 126, le parole: «alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o  navi

iscritte  nei  registri  nazionali  che   esercitano   attivita'   di

cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla

propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a

deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali»  sono

sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede  legale

ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che

utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea

o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di

cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla

propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a

deposito  ed  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere   nazionali,

relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui

all'articolo 119 del codice  della  navigazione  ed  imbarcato  sulle

unita' navali suddette».

4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le  parole:  «nominato  dal  Ministro  per  i  trasporti  fra  i

funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio

od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato  dal  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto

salvo  quanto  previsto   dal   comma   1-bis,   fra   i   funzionari

dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un  periodo  di  tre

anni e rinnovabile per una sola volta»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai   fini   della   determinazione   del   trattamento   economico

riconosciuto  al  gestore  si  applicano  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214».

4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione

sui Laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla  Gestione

governativa navigazione laghi, necessario per garantire la  mobilita'

dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori

urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della

Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione  governativa  medesima  un

contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.  Agli  oneri  derivanti

dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante

corrispondente riduzione, per  l'anno  2021,  dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 19-ter,  comma  16,  del  decreto-legge  25

settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2009, n. 166.

5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono

sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e

2021»;

2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite

le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;

3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020  al  31

dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver

subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre

2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento

del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono

sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020

al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di

aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30

novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20

per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno

2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre  2021,  in

favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo

compreso  tra  il  1°  gennaio  2021  e  il  15  dicembre  2021,  una

diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del

fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;

b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute

pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati

al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate

a fini commerciali»;

c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»

sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;

d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:

«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del

comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono

destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui

all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui

agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'

alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e

servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le

ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione

dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,

rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'

attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero

delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

disposizione.».

5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma  1,  lettera

b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di

sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a

corrispondere, al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui

all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore

contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per

l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a

ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto

al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle

mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale

italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a

1  milione  di  euro  per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante

corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio.

6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.

27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,

n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le  parole:  «con  una  dotazione  di  10

milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020»  sono

inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2021 e 2022»;

b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Delle  risorse

del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorita' di  sistema

portuale  soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti

debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto

risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono

deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non

erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni  di

euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante

riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e

2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato

ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di

bilancio.

6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti  di

economia  circolare,  di  favorire  l'innovazione  tecnologica  e  di

garantire la sicurezza del trasporto  marittimo,  le  amministrazioni

competenti    possono    autorizzare,    previa    caratterizzazione,

eventualmente  anche  per  singole  frazioni   granulometriche,   dei

materiali  derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali  e

marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di

cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e  all'articolo

5-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e  salvo  le  ulteriori

specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del

presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali  in  ambienti

terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica

ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione

ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  sono  adottate   le   norme   tecniche   che

disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di

ogni  loro  singola  frazione  granulometrica  secondo  le   migliori

tecnologie disponibili».

(omissis)

                               Art. 8

Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno

  inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche

in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019

al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via

sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,

anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».

1-bis. Alla lettera b-bis) del comma  1031  dell'articolo  1  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole  da:  «a  chi  omologa  in

Italia» fino a: «decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite  dalle  seguenti:

«ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali  M1,  M1G,

M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con  motore

termico, che installano su tali veicoli, entro il 31  dicembre  2021,

un sistema di riqualificazione  elettrica,  omologato  ai  sensi  del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14  agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre

2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,

sono adottate le disposizioni applicative per il  riconoscimento  dei

contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma

1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle

procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,

le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20

marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la

conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale

di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita

piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le

prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°

gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato  al

30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1°  luglio  2021  e  il  31

dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime

condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di

categoria M1, M1 speciali, N1 e L.

3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse

destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui

all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25

maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche  in

locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella

fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro

(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi

veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo

economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del

richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  si  rendono  disponibili

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:

«77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo  e

non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla  normativa

vigente, nella misura del  40  per  cento  delle  spese  sostenute  e

rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia,  entro  il

31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo  veicolo

nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica,  di

potenza inferiore o  uguale  a  150  kW,  di  categoria  M1,  di  cui

all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui

al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  abbia  un  prezzo

risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa  automobilistica

produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul  valore

aggiunto»;

b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti:

«78. Il contributo di cui al  comma  77  e'  concesso  ad  un  solo

soggetto  per  nucleo  familiare  con  indicatore  della   situazione

economica equivalente (ISEE) inferiore a euro  30.000  e  nel  limite

complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A

tal fine, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico e' istituito un apposito fondo  con  una  dotazione  di  20

milioni di euro per l'anno 2021.

78-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma   77   e'   corrisposto

all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di

acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo

rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale

importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9

luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo

1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il

modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a

disposizione dall'Agenzia delle entrate.

78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in

cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o

importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di

acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;

c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti:

«79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter,  si

applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 20  marzo  2019,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

79-bis.  L'efficacia  dei  commi  77,  78,  78-bis  e   78-ter   e'

subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea».

(omissis)

                               Art. 12

Disposizioni urgenti  in  materia  di  progettazione  territoriale  e

                            investimenti

1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:

«Art.   6-quater   (Disposizioni   per   il   rilancio    della

progettazione territoriale). - 1.  Per  rilanciare  e  accelerare  il

processo di progettazione nei comuni delle  regioni  Umbria,  Marche,

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna,

Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in

vista dell'avvio del ciclo  di  programmazione  2021/2027  dei  fondi

strutturali e del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e  della

partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale  di  Ripresa  e

Resilienza  (PNRR),  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo

trasferimento all'Agenzia per la  coesione  territoriale,  il  "Fondo

concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale",  di

seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175

euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657  euro  per  il

2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di

cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva

inferiore a 30.000 abitanti, le Citta' metropolitane e  le  Province,

ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla  base  delle  classi

demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata

al presente decreto.

3. Le risorse del Fondo  sono  ripartite  tra  i  singoli  enti

beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su

proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud  e  la  coesione

territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una

premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32

del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle

risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto.  Le

risorse sono impegnate dagli enti beneficiari  mediante  la  messa  a

bando, entro sei mesi dalla  pubblicazione  del  decreto  di  riparto

delle risorse, anche per il tramite di societa' in  house,  di  premi

per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le  procedure  di

evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II  del

codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Il

trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del  bando.

Decorso il predetto termine di sei mesi,  le  risorse  non  impegnate

sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo

le modalita' e le garanzie stabilite nel  decreto  di  cui  al  primo

periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura  utile

ad ottenere il miglior impiego delle risorse.

4.  L'Autorita'  responsabile  della  gestione  del  Fondo   e'

l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito  delle

proprie competenze, senza oneri ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni

utile supporto agli  enti  beneficiari  per  il  celere  ed  efficace

accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui  al  comma

3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto

a quanto previsto dal comma 6.

5. Il monitoraggio delle risorse di  cui  al  comma  3  avviene

attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario

che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'

identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11

della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di

monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice

unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno

accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,

anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.

6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma

3,  gli  enti  beneficiari  verificano  che  esse  siano  coerenti  o

complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del

regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la

ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della

programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  2021/2027,  e

siano state predisposte secondo apposite linee guida, in  materia  di

progettazione infrastrutturale, adottate entro il  15  novembre  2021

dall'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione

territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare

almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia

locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita

intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo

armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la

coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la

competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,

l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza

economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il

miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire

occasione di crescita professionale ai giovani  e  ad  accrescere  la

partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono,

altresi',  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,   individuare

soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici   regolatori

generali  o  devono  comunque   essere   agevolmente   e   celermente

realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a

basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio

esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni  caso  limitando  il

consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di

carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio

sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o

di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del

decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori

pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai

sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile

2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

7.  Le  proposte  progettuali  selezionate  sono  acquisite  in

proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste  a  base  di

successive procedure strumentali alla loro concreta  realizzazione  o

utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad  avvisi  o

altre   procedure   di   evidenza   pubblica   attivate   da    altre

amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.

8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno  a  oggetto  i

lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di

appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei

successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza

bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante

avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed

economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da

sviluppare.

8-bis. Ove gli enti  beneficiari,  con  popolazione  fino  a  5.000

abitanti,  abbiano  elaborato  un  documento   di   indirizzo   della

progettazione, le risorse di cui al comma 1  possono  essere  in  via

alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla

redazione di studi di  fattibilita'  tecnica  economica,  secondo  le

modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120, purche' coerenti con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  6  del

presente articolo.

9. In attuazione dei commi 7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per

garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente

realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del

demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici

di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre

2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni

professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.

10. L'Agenzia per la coesione territoriale,  in  collaborazione

con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo

da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.

11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai

sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla

selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali

e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo

e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di

programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi

prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di

riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo

condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese

immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,

anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi

di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;

12-bis. Al fine di consentire a  tutti  gli  enti  territoriali  di

condividere  la  programmazione  delle  politiche  per  la   coesione

territoriale,  all'articolo  10,  comma   4,   sesto   periodo,   del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da

parte della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto

legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  due  in  rappresentanza  delle

regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali".

12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione

del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di  favorire

una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte,  all'articolo  32

del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), dopo le  parole:  "straordinaria  e  temporanea

gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche";

2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

"b-bis) di  ordinare  alla  stazione  appaltante  che  i  pagamenti

all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano

disposti  al  netto  dell'utile  derivante  dalla   conclusione   del

contratto, quantificato  nel  10  per  cento  del  corrispettivo,  da

accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";

b)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  "in  via   presuntiva   dagli

amministratori,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle   stazioni

appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";

c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma"  sono  inserite  le

seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente  eseguito

il contratto di appalto" e dopo le parole:  "gli  esperti  forniscono

all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle  imprese

che sulla medesima esercitano un  controllo  ai  sensi  dell'articolo

2359 del codice civile, ove coinvolte nelle  indagini,  nonche'  alle

imprese dalle stesse controllate,"»;

b) e' allegata la seguente tabella:

«Tabella A

(Articolo 6-quater)

     ===========================================================

     |                           |   Importo complessivo da    |

     |                           |   ripartire tra gli enti    |

     |    Classi demografiche    |         beneficiari         |

     +===========================+=============================+

     |Fino a 1.000 abitanti      |       € 21.431.924,65       |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Tra 1.001 e 5.000 abitanti |       € 47.598.642,81       |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Tra 5.001 e 10.000 abitanti|       € 27.019.124,25       |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Tra 10.001 e 20.000        |                             |

     |abitanti                   |       € 23.952.225,54       |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Tra 20.001 e 30.000        |                             |

     |abitanti                   |       € 9.631.582,75        |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Province                   |       € 19.000.000,00       |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Citta' metropolitane       |       € 7.000.000,00        |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Premialita' comma 3        |       € 5.881.675,00        |

     +---------------------------+-----------------------------+

     |Totale                     |      € 161.515.175,00       |

     +---------------------------+-----------------------------+




  »;

  1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV  annesso

al  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali,  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  e'  stato

gia' trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'effettuazione

della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le   procedure   di

valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i

progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  8  del  citato  decreto

legislativo n. 152 del 2006 dalla  Commissione  tecnica  di  verifica

dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del

medesimo  decreto.  Nella  trattazione  dei   procedimenti   di   sua

competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al

presente  comma  da'  precedenza,  su  ogni  altro   progetto,   agli

interventi di cui al citato Allegato IV annesso al  decreto-legge  n.

77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del

2021.

(omissis)

                               Art. 17

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

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