Sicurezza delle navi: i nuovi criteri comunitari

Prevenzione incendi, sicurezza impianti e amianto nel regolamento Ue 2020/411

Sicurezza delle navi: cambiano i criteri comunitari per effetto del regolamento delegato (Ue) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 (in G.U.C.E. L del 19 marzo 2020, n. 83) che modifica la direttiva 2009/45/ce relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

Tra i punti passati in esame dal nuovo provvedimento:

  • le macchine e gli impianti elettrici;
  • la nuova installazione di materiali contenenti amianto;
  • la protezione contro il rumore;
  • gli impianti di sicurezza;
  • la protezione contro gli incendi, la rivelazione e l'estinzione degli incendi;
  • la prevenzione degli incendi e delle esplosioni;
  • l'estinzione degli incendi.

Di recente il ministero delle Infrastrutture, con il D.M. 24 febbraio 2020, ha introdotto i nuovi certificati di sicurezza delle navi.

Di seguito il testo dell'articolato del regolamento delegato (Ue) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019. L'allegato è disponibile a seguire, in formato pdf.

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Regolamento delegato (ue) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che modifica la direttiva 2009/45/ce del Parlamento europeo e del consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali

(in G.U.C.E. L del 19 marzo 2020, n. 83)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le convenzioni internazionali di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/45/CE sono state modificate. Un esame dettagliato degli elementi tecnici ha inoltre dimostrato che alcune delle modifiche precedenti delle convenzioni internazionali sono state omesse.

(2) La direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modifica la definizione di «materiale equivalente» per includere le navi in alluminio che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/45/CE. Al fine di garantire un’attuazione armonizzata è necessario inserire una serie di precisazioni tecniche negli allegati della direttiva 2009/45/CE per quanto riguarda le navi in alluminio.

(3) Inoltre la direttiva (UE) 2017/2108 esclude le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/45/CE. È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato I della direttiva 2009/45/CE i requisiti tecnici applicabili a tali navi.

(4) L’esperienza ha dimostrato ambiguità e incoerenze nei requisiti tecnici dovute a riferimenti mancanti o errati.

(5) Il programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT) ha rilevato che il formato obsoleto dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE rendeva molto difficile confrontare i requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali con gli esistenti requisiti internazionali. Il controllo dell’adeguatezza REFIT comprendeva una raccomandazione volta a migliorare la leggibilità di tale allegato.

(6) Ai fini della semplificazione e della maggiore leggibilità, nonché dell’aggiornamento di alcuni requisiti tecnici, è opportuno strutturare l’allegato I della direttiva 2009/45/CE in due parti, una applicabile alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione prima del 19 settembre 2021 e l’altra applicabile alle navi la cui chiglia era stata impostata o si trovava a un equivalente stadio di costruzione il o dopo il 19 settembre 2021. La parte 1 dell’allegato I dovrebbe comprendere gli aggiornamenti più rilevanti relativi alla soppressione di tutte le disposizioni applicabili alle navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 m, alle disposizioni in materia di protezione contro il rumore, alle procedure di rimorchio di emergenza e ai requisiti per le navi che utilizzano combustibili a basso punto di infiammabilità.

(7) L’esperienza acquisita con la direttiva 2009/45/CE ha dimostrato che potrebbero essere necessari fino a 30 mesi per il recepimento nel diritto nazionale di ogni aggiornamento delle norme internazionali. Il controllo dell’adeguatezza REFIT ha pertanto raccomandato di valutare se l’attuale procedura di aggiornamento possa essere accelerata al fine di ridurre i costi di recepimento per gli Stati membri. L’esperienza acquisita nell’attuazione di altre direttive in materia ha dimostrato che l’aggiornamento dei requisiti tecnici mediante un regolamento riduce il tempo necessario per l’adattamento ai requisiti riveduti dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed elimina i costi di recepimento per gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare mediante un regolamento i requisiti tecnici di sicurezza e i corrispondenti modelli di certificato di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2009/45/CE.

(8) Al fine di prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di adeguarsi ai requisiti tecnici modificati di cui agli allegati del presente regolamento e agli Stati membri di abrogare le norme nazionali che recepiscono gli allegati della direttiva 2009/45/CE nonché di adeguare le disposizioni nazionali al fine di garantire la piena efficacia di tali requisiti tecnici modificati, è opportuno rinviare la data di applicazione del presente regolamento.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/45/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2009/45/CE è così modificata:

1) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;

3) l’allegato III è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 2021.

 

Allegati

CLICCA QUI PER IL TESTO DEL REGOLAMENTO

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