Sicurezza delle navi passeggeri: il sistema ispettivo

Pubblicato il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 che attua la direttiva (Ue) 2017/2110

Sicurezza delle navi passeggeri: il sistema ispettivo è l'oggetto del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 che attua la direttiva (Ue) 2017/2110, relativa  a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

In particolare, il provvedimento tratta il tema delle ispezioni:

  • pre-avvio (e relativi casi di esenzione);
  • periodiche
  • oggetto di rapporto.

Inoltre, il decreto fornisce indicazioni su:

  • rettifica delle deficienze, fermo e sospensione dell’ispezione;
  • disposizioni tariffarie in merito ai costi di fermo;
  • banca dati sulle ispezioni;
  • sanzioni.

Negli allegati, infine, sono riportati:

  • i requisiti specifici per le navi in servizio di linea;
  • le procedure per le ispezioni;
  • la procedura per effettuare le ispezioni durante un servizio di linea.

Clicca qui per il testo del D.M. 21 aprile 2020 sulle attività di manutenzione e ispezione delle navi mercantili.

Di seguito il testo del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15  novembre  2017,  relativa  ad  un  sistema  di
ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva
1999/35/CE del Consiglio. (20G00054)

(in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2020, n. 134)

Vigente al: 10-6-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018,  e  in

particolare l'articolo 19 e l'Allegato A n. 9;

  Vista la direttiva (UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema  di  ispezioni

per  l'esercizio  in  condizioni  di  sicurezza  di  navi  ro-ro   da

passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di

linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e  abroga  la  direttiva

1999/35/CE del Consiglio;

  Vista la direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del  29  aprile  1999,

relativa a un sistema  di  visite  obbligatorie  per  l'esercizio  in

condizioni di sicurezza di traghetti  roll-on/roll-off  e  di  unita'

veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea;

  Vista  la  direttiva  2009/16/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da  parte  dello

Stato di approdo;

  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della

navigazione;

  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di

sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla

convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita

umana in mare;

  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi;

  Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della

legislazione in materia portuale;

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante

attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle

norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi

nazionali;

  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,  recante

attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite

obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di  traghetti

roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi

di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri

marittimi;

  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante

attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali

per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le

condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei

porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione

degli Stati membri;

  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71,  recante

attuazione della direttiva  2012/35/UE,  che  modifica  la  direttiva

2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente

di mare;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del

codice della navigazione marittima;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,

n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,

n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della

navigazione e della vita umana in mare;

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11

febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

25 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  22

ottobre 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi  resi  dal

Corpo delle capitanerie di porto per le visite specifiche di cui agli

articoli 6 e 8, nonche' per le verifiche di cui all'articolo 7, comma

2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 6 aprile 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri

degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della

giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e  del  mare  e  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da  passeggeri  e

alle  unita'  veloci  da  passeggeri,  battenti  bandiera   italiana,

adibite:

    a) a servizi di linea tra un porto nazionale e  un  porto  di  un

Paese terzo;

    b) a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di  mare  in

cui possono operare navi di  classe  A  di  cui  all'articolo  3  del

decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a)  «amministrazione  dello  Stato  di  bandiera»:  le  autorita'

competenti dello Stato la cui bandiera hanno diritto  di  battere  la

nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri;

    b)  «autorita'   competente   centrale»:   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti - Comando  generale  del  Corpo  delle

Capitanerie di porto - Guardia costiera e, per  quanto  attiene  alle

attivita' di prevenzione dell'inquinamento e di tutela  dell'ambiente

marino, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare che, per tali fini, si avvale del Corpo delle Capitanerie di

porto - Guardia costiera;

    c) «autorita' competente locale»: le Capitanerie di porto  e  gli

Uffici circondariali marittimi di cui all'articolo 2 del  regolamento

per l'esecuzione del codice della navigazione;

    d) «certificati»:

      1) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da

passeggeri  operanti  in  viaggi  internazionali,  i  certificati  di

sicurezza rilasciati in forza, rispettivamente, della  SOLAS  1974  e

del codice per le unita'  veloci,  come  applicabile,  unitamente  ai

pertinenti elenchi dotazioni;

      2) per le navi ro-ro  da  passeggeri  e  le  unita'  veloci  da

passeggeri operanti in viaggi nazionali, i certificati  di  sicurezza

rilasciati conformemente al decreto legislativo 4 febbraio  2000,  n.

45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni;

    e)  «codice  per  le  unita'  veloci»  (codice  HSC):  il  codice

internazionale di sicurezza per le unita'  veloci  adottato  dall'IMO

con la risoluzione del Comitato della sicurezza marittima  MSC.36(63)

del 20 maggio 1994 oppure il codice internazionale di  sicurezza  per

le unita' veloci, 2000 (codice HSC 2000), contenuto nella risoluzione

MSC.97(73) del dicembre 2000, nella versione aggiornata;

    f) «ispettore»: soggetto appartenente al Corpo delle  Capitanerie

di porto -  Guardia  costiera,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui

all'Allegato  I  del  decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,

debitamente autorizzato dall'autorita' competente centrale a svolgere

le ispezioni di cui al presente decreto;

    g) «nave ro-ro da passeggeri»: una nave  avente  dispositivi  che

consentono di caricare e scaricare veicoli stradali  o  ferroviari  e

che trasporta piu' di dodici passeggeri;

    h) «servizio di  linea»:  una  serie  di  collegamenti  marittimi

effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri

attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o  piu'

porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza

scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con

collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie

sistematica evidente;

    i) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona  che  si

fa carico di tutti i doveri e tutte le  responsabilita'  imposti  dal

codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e  della

prevenzione   dell'inquinamento   (codice   ISM),   nella    versione

aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il  capitolo  IX  della

SOLAS  1974,  il  proprietario  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o

dell'unita' veloce  da  passeggeri  o  qualsiasi  altro  organismo  o

persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto

la responsabilita' dell'esercizio della nave ro-ro  da  passeggeri  o

dell'unita' veloce da passeggeri dal proprietario della stessa;

    l)  «SOLAS  1974»:   la   convenzione   internazionale   per   la

salvaguardia della vita umana in mare del 1974,  resa  esecutiva  con

legge 23 maggio 1980, n.  313,  compresi  i  relativi  protocolli  ed

emendamenti, nella versione aggiornata;

    m) «unita' veloce da passeggeri»: un'unita', come  definita  alla

regola 1 del capitolo X della SOLAS 74, che trasporta piu' di  dodici

passeggeri;

    n) «viaggio nazionale»: un viaggio effettuato in tratti  di  mare

da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;

    o) «visita ai servizi di bordo»: la visita di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435,

effettuata tenendo conto degli orientamenti dell'IMO per le ispezioni

nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella

versione aggiornata (HSSC).

                               Art. 3

                         Ispezioni pre-avvio

  1. Prima dell'avvio dell'attivita' di una nave ro-ro da  passeggeri

o  di  un'unita'  veloce  da  passeggeri  in  un  servizio  di  linea

rientrante nell'ambito  di  applicazione  del  presente  decreto,  un

ispettore  designato  dall'autorita'   competente   locale   effettua

un'ispezione pre-avvio consistente in:

    a)  una  verifica  della  conformita'  ai   requisiti   riportati

nell'Allegato I;

    b)  un'ispezione,  conformemente  all'Allegato   II,   volta   ad

accertare che la nave  ro-ro  da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da

passeggeri  soddisfi  i  requisiti  necessari  per   l'esercizio   in

condizioni di sicurezza di un servizio di linea.

  2. Nei casi stabiliti con provvedimento  dell'autorita'  competente

centrale, l'autorita'  competente  locale  chiede  alla  societa'  di

gestione  di   fornire   prova   della   conformita'   ai   requisiti

dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque

nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la

stessa ispezione pre-avvio.

                               Art. 4

                        Eccezioni all'obbligo

                      dell'ispezione pre-avvio

  1. In caso di ispezioni pre-avvio,  l'autorita'  competente  locale

puo' decidere di non applicare taluni requisiti o  procedure  di  cui

agli allegati I e II pertinenti  alle  visite  ai  servizi  di  bordo

effettuate nei sei mesi  precedenti.  L'autorita'  competente  locale

trasferisce  le  informazioni  pertinenti  nella  banca  dati   sulle

ispezioni conformemente all'articolo 9.

  2. L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione

di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a

un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite

precedentemente  effettuate  ai  fini  dell'esercizio  in  un   altro

servizio di linea disciplinato dal presente decreto.  Se  l'autorita'

competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e  se

le stesse sono pertinenti alle nuove  condizioni  operative,  non  e'

necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.

  3. Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente

locale puo'  confermare  anticipatamente  l'accordo  in  merito  alla

pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove  condizioni

operative.

  4. Se, a causa di circostanze impreviste,  si  manifesta  l'urgente

necessita' di sostituire una nave ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'

veloce da passeggeri per assicurare la continuita' del servizio e non

ricorrono le condizioni di cui al  comma  2,  l'autorita'  competente

locale puo' autorizzare l'avvio dell'esercizio di una  nuova  nave  a

condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)  a  seguito  di  un'ispezione  visiva  e   di   un   controllo

documentale, non emergono elementi che fanno  ritenere  che  la  nave

ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da  passeggeri  non  abbiano  i

requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza;

    b) l'autorita' competente locale esegue l'ispezione pre-avvio  di

cui all'articolo 3, comma 1, entro un mese.

                               Art. 5
                        Ispezioni periodiche

  1. L'autorita' competente locale esegue ogni dodici mesi:

    a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II;

    b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non

prima di quattro mesi e non oltre otto  mesi  dall'ispezione  di  cui

alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato  III  e

riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero

sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare

che la nave ro-ro da  passeggeri  o  l'unita'  veloce  da  passeggeri

continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in

condizioni di sicurezza.

  2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi  dell'articolo  3  e'

valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).

  3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita,

a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza  alla

visita ai servizi di bordo.

  4.  L'autorita'  competente  locale  sottopone  le  navi  ro-ro  da

passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui  al

comma 1, lettera  a)  ogni  volta  che  esse  subiscono  riparazioni,

alterazioni e modificazioni di rilievo oppure  quando  interviene  un

cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia,  in  caso

di cambiamento di gestione o  di  passaggio  di  classe,  l'autorita'

competente locale, dopo aver valutato  le  ispezioni  precedentemente

effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri  o  sull'unita'  veloce  da

passeggeri e se le condizioni di  sicurezza  di  esercizio  non  sono

compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare  la

nave  ro-ro  da  passeggeri   o   l'unita'   veloce   da   passeggeri

dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).

                               Art. 6

                        Rapporto d'ispezione

  1. Al termine  delle  ispezioni  eseguite  ai  sensi  del  presente

decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato  X

del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia

al comandante.

  2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca

dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.

                               Art. 7

                     Rettifica delle deficienze,

                 fermo e sospensione dell'ispezione

  1. Se durante  un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5  sono

confermate  o  rilevate  deficienze  rispetto  ai   requisiti   della

normativa  nazionale  e  internazionale  applicabile  tali   da   non

costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente  pericolo

per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un

immediato  rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei  passeggeri   o

dell'equipaggio,  l'autorita'  competente  locale  accerta,   tramite

l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita'  e

tempistiche stabilite in sede ispettiva.

  2. Se, nel corso di un'ispezione  di  cui  agli  articoli  3  e  5,

l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa

nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un  evidente

pericolo  per  la  salute  o  la  sicurezza   della   navigazione   o

costituiscono un immediato rischio  per  la  salute  o  la  vita  dei

passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o

l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di  fermo  al  fine  di

impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia  del  provvedimento

di  fermo  al  comandante  e   informa   immediatamente   l'autorita'

competente locale, al  fine  del  diniego  delle  spedizioni  di  cui

all'articolo 181 del codice  della  navigazione,  e,  ove  istituita,

l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge  28

gennaio 1994, n. 84.

  3. Se una delle deficienze di  cui  al  comma  2  non  puo'  essere

prontamente eliminata presso il porto in cui e'  stata  confermata  o

rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla  nave  o

all'unita' veloce di  raggiungere  un  cantiere  navale  idoneo  alla

pronta eliminazione della deficienza.

  4. Il provvedimento di fermo e' revocato dall'ispettore in uno  dei

seguenti casi:

    a) quando la deficienza e' stata corretta e il pericolo e'  stato

eliminato in modo soddisfacente;

    b) quando stabilisce che, a determinate  condizioni,  la  nave  o

l'unita' veloce puo' riprendere la navigazione o puo' essere  ripreso

l'esercizio:

      1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei  passeggeri  o

dell'equipaggio;

      2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri

o dell'unita' veloce da passeggeri o per altre navi.

  5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri  o

di  un'unita'   veloce   da   passeggeri   sono   evidentemente   non

corrispondenti ai requisiti ad  essa  applicabili,  l'ispettore  puo'

sospendere l'ispezione finche' la  societa'  di  gestione  non  abbia

fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri

o l'unita' veloce da passeggeri  non  rappresenti  piu'  un  evidente

pericolo per la salute o la  sicurezza  o  non  costituisca  piu'  un

rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e  per

garantire che sia conforme ai requisiti  previsti  dalle  convenzioni

internazionali applicabili alla specifica unita'.

  6. Nei casi in cui sospende  l'ispezione  ai  sensi  del  comma  5,

l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da  passeggeri  o

l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le

comunicazioni di cui  al  comma  2.  Il  provvedimento  di  fermo  e'

revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono

soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo  8,  comma

3.

  7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita'

competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una  nave  ro-ro

da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a  fermo

verso un'altra parte del porto, a condizione che lo  spostamento  sia

effettuato in condizioni di  sicurezza.  A  tal  fine,  le  autorita'

competenti locali e le autorita' di  sistema  portuale  agevolano  la

sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le

valutazioni sul traffico portuale non  influenzano  l'adozione  o  la

revoca dei provvedimenti di fermo.

  8.  Se,  a  seguito  della  presentazione   di   un   ricorso,   il

provvedimento di  fermo  di  cui  ai  commi  2  e  6  e'  revocato  o

modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la

banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.

  9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri

o dell'unita' veloce da  passeggeri  sottoposta  a  provvedimento  di

fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.

  10. Avverso il provvedimento di  fermo  emanato  dall'ispettore  e'

esperibile  ricorso  giurisdizionale  al   tribunale   amministrativo

regionale competente per territorio  o  straordinario  al  Presidente

della Repubblica, da presentarsi  nelle  forme  e  con  le  modalita'

previste. La presentazione del ricorso non determina  la  sospensione

del provvedimento di fermo.

                               Art. 8

                       Disposizioni tariffarie

  1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli  3  e  5,  e'

adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle  ispezioni

sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o  del

suo  rappresentante  nel  territorio  nazionale,  in  solido  con  il

proprietario.

  2. Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo

rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi  alla  sosta

in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.

  3. Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non  e'  stato

effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi  di  cui  ai

commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il  loro

rimborso.

  4. Alla copertura degli oneri di cui al comma  1  si  provvede,  ai

sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge  24  dicembre  2012,  n.

234, mediante tariffe determinate  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione

dei termini e delle modalita' di versamento delle  medesime  tariffe.

Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio  di  copertura  del

costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.

  5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al

comma 4 affluiscono ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio

dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di

previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai

fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al

comma 1.

                               Art. 9

                     Banca dati sulle ispezioni

  1. L'autorita' competente locale  inserisce  tempestivamente  nella

banca dati sulle ispezioni di cui  all'articolo  10  della  direttiva

(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15

novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate  ai

sensi del presente decreto e quelle relative  alle  deficienze  e  ai

provvedimenti  di  fermo,  non  appena  e'   ultimato   il   rapporto

sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.

  2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al  comma

1, l'autorita' competente locale provvede  alla  loro  convalida,  ai

fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.

  3.  L'autorita'  competente  centrale  ha   accesso   a   qualsiasi

informazione, registrata nella banca dati sulle  ispezioni,  inerente

l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal  presente  decreto  e

dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

                               Art. 10

                              Sanzioni

  1. Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola  il

provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e'  punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.

  2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato:

    a) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'

di  gestione  che  non  rispettano  le  prescrizioni   dell'autorita'

competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere

di cui all'articolo 7, comma 3 o che non rispettano  le  prescrizioni

contenute  nell'autorizzazione  allo  spostamento  in  porto  di  cui

all'articolo  7,  comma  7,  sono   soggetti   alla   pena   prevista

dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

    b) il comandante della nave e gli amministratori  della  societa'

di gestione che non rettificano le deficienze  rilevate  durante  una

ispezione nei tempi prescritti in  sede  ispettiva,  in  ottemperanza

all'articolo  7,  comma  1,  sono   soggetti   alla   pena   prevista

dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

  3. In relazione alle violazioni individuate dal  presente  decreto,

l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo  17

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il  Capo  del  compartimento

marittimo.

  4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di

cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti

di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo

delle Capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i

regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in

materia di sicurezza della navigazione.

                               Art. 11

                  Modifiche al decreto legislativo

                        24 marzo 2011, n. 53

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo  2,  comma  1,  dopo  la  lettera  cc-ter),  sono

aggiunte le seguenti:

      «cc-quater)  "nave  ro-ro  da  passeggeri":  una  nave   avente

dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o

ferroviari e che trasporta piu' di dodici passeggeri;

      cc-quinquies) "unita' veloce da  passeggeri":  una  nave  quale

definita dalla SOLAS 1974, capitolo X, regola 1, che  trasporta  piu'

di dodici passeggeri;

      cc-sexies)  "servizio  di  linea":  una  serie  di   traversate

effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unita' veloci da  passeggeri

in modo da assicurare il collegamento  tra  gli  stessi  due  o  piu'

porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza

scali  intermedi  in  base  a  un  orario   pubblicato   oppure   con

collegamenti tanto regolari  o  frequenti  da  costituire  una  serie

sistematica evidente.»;

    b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      «1-bis. Il presente decreto si  applica  anche  alle  ispezioni

effettuate su  navi  ro-ro  da  passeggeri  e  su  unita'  veloci  da

passeggeri fuori da un porto o lontano da un  ancoraggio  durante  un

servizio di linea conformemente all'articolo 19.»;

    c)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  le   parole   «ai   sensi

dell'articolo 7» sono inserite le seguenti: «o 19»;

    d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 19 (Ispezione delle navi  ro-ro  da  passeggeri  e  delle

unita' veloci da passeggeri in servizio di linea). - 1. Le navi ro-ro

da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a  servizi  di

linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della  tempistica  e

degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.

      2. All'atto di pianificare le ispezioni di una  nave  ro-ro  da

passeggeri  o  di  un'unita'  veloce   da   passeggeri,   l'autorita'

competente locale e gli ispettori tengono in  debito  conto  i  piani

operativi  e  di  manutenzione  della  nave  ro-ro  da  passeggeri  o

dell'unita' veloce da passeggeri.

      3. Se una nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da

passeggeri  e'  stata   sottoposta   a   un'ispezione   conformemente

all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati  sulle

ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed  8

e  per  calcolare  il  rispetto   dell'impegno   ispettivo   annuale.

L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale  di  ispezioni  annue

effettuate a norma dell'articolo 9.

      4. L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1  e

l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri  e  alle

unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea  sottoposte  a

ispezione a norma del presente articolo.

      5. L'autorita' competente locale garantisce che le  navi  ro-ro

da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che  sono  soggette  a

un'ispezione supplementare conformemente  all'articolo  8,  comma  1,

lettera b), sono selezionate  ai  fini  dell'ispezione  conformemente

all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera

c). Le ispezioni  effettuate  conformemente  al  presente  comma  non

incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato  XV,  punto

2.

      6. Durante l'ispezione di una nave ro-ro  da  passeggeri  o  di

un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di  essere

accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato

membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera

di  uno  Stato  membro,  l'autorita'  competente  locale  invita,  su

richiesta, un  rappresentante  dello  Stato  di  bandiera  a  seguire

l'ispezione in qualita' di osservatore.»;

    e) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

      «1. E' rifiutato l'accesso ai porti  e  ancoraggi  nazionali  a

tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale

di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente  al  MOU  di

Parigi in base alle informazioni registrate nella  banca  dati  sulle

ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE  e  sono  state

fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti  in

un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno  Stato  firmatario

del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di  uno  Stato  la  cui

percentuale  di   fermi   rientra   nella   lista   grigia   adottata

conformemente al MOU di Parigi in base alle  informazioni  registrate

nella banca  dati  sulle  ispezioni  e  pubblicata  ogni  anno  dalla

Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel  corso  dei

ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio  di  uno  Stato

membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.

      1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  nei

casi previsti all'articolo 24, comma 4.

      1-ter. Il rifiuto di accesso si applica dal momento in  cui  la

nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata oggetto del terzo

fermo e in cui  e'  stato  emesso  il  provvedimento  di  rifiuto  di

accesso.»;

    f) all'articolo 28, comma 1, le parole «eseguite  in  conformita'

all'articolo 19 ed all'articolo 23, comma 1»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo  24,

comma 1 e all'Allegato IX» e  le  parole  «,  del  28  ottobre  2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009, n. 256» sono

sostituite  dalle  seguenti:  «da  adottarsi  entro  sessanta  giorni

dall'entrata in  vigore  della  presente  disposizione.  Le  predette

tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio  e

sono aggiornate almeno ogni  tre  anni.  Fino  all'adozione  di  tale

decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009»;

    g) all'Allegato IX, le parole «all'articolo 19»  sono  sostituite

dalle seguenti: «all'articolo 20»;

    h)  dopo  l'Allegato  XIV,  e'   aggiunto   l'allegato   di   cui

all'Allegato IV del presente decreto.

                               Art. 12

                       Modifica degli allegati

  1. Gli allegati al presente decreto possono essere  modificati  con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai

sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

                               Art. 13

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 14

                      Disposizioni transitorie

                            e abrogazioni

  1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si

applicano  le  tariffe  di  cui  al  decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.

  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

    b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

   

 

                                                           Allegato I

                                      articolo 3, comma 1, lettera a)

                                    e articolo 5, comma 1, lettera b)

                         REQUISITI SPECIFICI
                  PER LE NAVI IN SERVIZIO DI LINEA

    Occorre verificare che:

      1. siano fornite al comandante adeguate informazioni  circa  la

disponibilita' di sistemi di assistenza alla navigazione da  terra  e

di altre informazioni che possano essergli d'aiuto  ai  fini  di  una

sicura conduzione prima della partenza della nave ro-ro da passeggeri

o dell'unita' veloce da passeggeri e che il comandante utilizzi  tali

sistemi di assistenza alla navigazione e di  informazione  realizzati

dagli Stati membri;

      2. siano applicate le pertinenti disposizioni dei paragrafi  da

2 a 6 della circolare 699 del MSC «Revised guidelines  for  passenger

safety instructions» del 17 luglio 1995;

      3. sia affissa in luogo facilmente accessibile una tabella  che

indichi l'ordinamento del lavoro a bordo e contenga:

        a) l'orario di servizio in navigazione e in porto;

        b) l'orario di lavoro massimo consentito o le ore  minime  di

riposo previsti per il personale di guardia;

      4.  non  sia  impedito  al  comandante  di  assumere  qualsiasi

decisione che sia necessaria, secondo il suo giudizio  professionale,

ai fini della sicurezza della  navigazione  e  delle  operazioni,  in

particolare in caso di maltempo e di mare grosso;

      5.  il  comandante  tenga  un  registro  delle   attivita'   di

navigazione e degli incidenti  che  hanno  rilevanza  ai  fini  della

sicurezza della navigazione;

      6.  qualsiasi  danno  o  deformazione  permanente  di  porte  o

portelloni  o  del   fasciame   esterno   che   possa   compromettere

l'integrita' della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita'  veloce  da

passeggeri e qualsiasi difetto nei dispositivi di  chiusura  di  tali

porte siano immediatamente riportati all'amministrazione dello  Stato

di bandiera e a quella  dello  Stato  di  approdo  e  tempestivamente

riparati in maniera giudicata soddisfacente dalle stesse;

      7. sia messo a disposizione prima  della  partenza  della  nave

ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri  un  piano  di

viaggio aggiornato e che nell'elaborazione del piano  di  viaggio  si

tenga conto delle indicazioni contenute nella  risoluzione  A.893(21)

del 25 novembre 1999 «Guidelines for voyage planning»  dell'Assemblea

dell'IMO;

      8.   le   informazioni   generali   relative   ai   servizi   e

all'assistenza messi a disposizione di persone anziane e  disabili  a

bordo siano portate a conoscenza  dei  passeggeri  e  siano  messe  a

disposizione delle persone ipovedenti in formato idoneo.

                                                          Allegato II

                                     articolo 3, comma 1, lettera b),

                       articolo 5, comma 1, lettere a) e b) e comma 4

                     PROCEDURE PER LE ISPEZIONI

    1. Le ispezioni devono garantire l'adempimento degli obblighi  di

legge imposti da o per conto dello Stato di bandiera, in  particolare

per  quanto  riguarda   costruzione,   suddivisione   e   stabilita',

macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilita', protezione

contro gli incendi, numero  massimo  di  passeggeri,  dispositivi  di

salvataggio e trasporto di  merci  pericolose,  radiocomunicazioni  e

navigazione. A tal fine, le ispezioni includono:

      l'avviamento del generatore d'emergenza;

      un'ispezione del sistema d'illuminazione d'emergenza;

      un'ispezione  della  fonte  di  alimentazione  d'emergenza   di

energia per gli impianti radio;

      una prova dell'impianto di altoparlanti;

      un'esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della

capacita' di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;

      il funzionamento della pompa antincendio di emergenza  con  due

tubolature collegate all'unita' principale in funzione;

      la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per

l'alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e

ausiliari, nonche' per i ventilatori;

      la prova dei dispositivi di comando locale e a  distanza  della

chiusura delle serrande tagliafuoco;

      la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione  degli

incendi;

      la prova della perfetta chiusura delle porte tagliafuoco;

      il funzionamento delle pompe di sentina;

      la   chiusura   delle   porte   stagne   nelle    paratie    di

compartimentazione mediante i  dispositivi  di  comando  locale  e  a

distanza;

      un'esercitazione  che  dimostri  la  familiarita'  dei   membri

dell'equipaggio con il piano di controllo delle avarie;

      la messa a mare  di  almeno  un  battello  di  emergenza  e  di

un'imbarcazione di salvataggio, l'avvio e la verifica dei loro organi

di  propulsione  e  di  governo  e  il  recupero  di  tali  mezzi  di

salvataggio inclusa la loro messa in posizione a bordo;

      il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i  battelli  di

emergenza corrispondono all'inventario;

      la prova della macchina del timone, inclusa  quella  ausiliare,

della nave o dell'unita' veloce.

    2. Le ispezioni vertono sul  controllo  della  dimestichezza  dei

membri dell'equipaggio con le procedure di sicurezza e di  emergenza,

la manutenzione, le modalita' di lavoro, la sicurezza dei passeggeri,

il servizio di coperta, le  operazioni  di  carico  e  le  operazioni

relative ai veicoli e dell'efficienza  delle  relative  funzioni.  Va

accertato che i  marittimi  siano  in  grado  di  comprendere  e,  se

necessario, di impartire ordini e istruzioni e  di  rispondere  nella

lingua comune di lavoro indicata dal giornale di bordo. Devono essere

controllati i documenti attestanti che i membri dell'equipaggio hanno

effettuato  con  esito  positivo  un   apposito   addestramento,   in

particolare per quanto riguarda:

      la gestione della folla;

      la dimestichezza con le procedure e gli equipaggiamenti;

      la  formazione  in  materia  di  sicurezza  per  il   personale

demandato  ad  occuparsi   della   sicurezza   dei   passeggeri   nei

compartimenti loro riservati, in particolare delle persone anziane  e

disabili, in caso di emergenza;

      la formazione alla gestione delle situazioni  di  crisi  e  del

comportamento umano.

    L'ispezione comprende la verifica che i turni di lavoro non siano

tali da sovraffaticare il personale, in particolare quello addetto ai

servizi di guardia.

    3.  I  certificati  di  competenza  dei  membri   dell'equipaggio

imbarcati sulle unita'  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione

della presente decreto devono essere conformi alle  disposizioni  del

decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

                                                         Allegato III

                                      articolo 5, comma 1, lettera b)

                PROCEDURA PER EFFETTUARE LE ISPEZIONI
                    DURANTE UN SERVIZIO DI LINEA

    Nell'effettuare ispezioni durante un servizio di  linea,  occorre

verificare le seguenti informazioni:

1. Informazioni relative ai passeggeri

    Occorre verificare che non sia superato il numero  di  passeggeri

che le navi ro-ro da passeggeri o  le  unita'  veloci  da  passeggeri

(«navi»)  sono  abilitate  a  trasportare  e  che   il   sistema   di

registrazione delle informazioni sui passeggeri ottemperi al  decreto

legislativo  di  recepimento  della  direttiva  (UE)  2017/2109   del

Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che  modifica

la direttiva 98/41/CE del Consiglio. Occorre altresi'  verificare  il

modo in cui le informazioni sul numero  totale  dei  passeggeri  sono

trasmesse al comandante e, ove opportuno, il metodo per includere nel

numero totale i passeggeri che effettuano una traversata di andata  e

ritorno senza scendere a terra.

2. Informazioni relative alla caricazione e alla stabilita'

    Occorre  verificare,  se  del  caso,  che  siano   installate   e

funzionanti scale di immersione affidabili; che siano adottate misure

atte ad assicurare che la nave non sia sovraccarica e  che  il  bordo

libero di  suddivisione  non  sia  sommerso;  che  sia  correttamente

effettuata la valutazione della caricazione e della stabilita';  che,

ove prescritto, siano pesati i veicoli adibiti al trasporto  merci  e

gli altri carichi e che i relativi dati siano trasmessi alla nave  ai

fini della valutazione della caricazione e della  stabilita';  che  i

piani di controllo in condizioni di avaria siano tenuti affissi e che

gli ufficiali della nave siano in possesso di libretti di  istruzioni

sul controllo delle avarie.

3. Sicurezza della nave ai fini della navigazione

    Occorre verificare la procedura di controllo dell'adempimento  di

tutte le precauzioni necessarie per la  sicurezza  della  nave  prima

della  partenza,  che   deve   includere   l'obbligo   di   segnalare

espressamente l'avvenuta chiusura di tutte le porte stagne  all'acqua

e alle intemperie a fasciame; verificare che tutte le porte sul ponte

destinato al trasporto degli autoveicoli  siano  chiuse  prima  della

partenza  della  nave  oppure  che  restino  aperte  solo  il   tempo

strettamente necessario  per  consentire  la  chiusura  della  celata

prodiera; verificare i dispositivi  di  chiusura  dei  portelloni  di

prora,  di  poppa  e  laterali;  verificare  che   siano   installati

indicatori luminosi e un sistema di videosorveglianza che consenta di

controllare lo stato delle porte  del  ponte  di  comando.  Qualunque

difetto di funzionamento degli indicatori  luminosi,  in  particolare

degli interruttori delle porte, deve essere individuato e segnalato.

4. Avvertenze di sicurezza

    Occorre verificare che le usuali avvertenze  di  sicurezza  e  le

istruzioni  e  indicazioni  sulle  procedure   di   emergenza   siano

comunicate nella forma e nella lingua, o nelle  lingue,  appropriate;

che le usuali avvertenze di sicurezza siano comunicate all'inizio del

viaggio e  siano  udibili  in  tutti  i  compartimenti  riservati  al

pubblico, ivi compresi i ponti aperti, ai quali  i  passeggeri  hanno

accesso.

5. Annotazioni sul giornale di bordo

    Occorre esaminare il giornale di  bordo  per  accertare  che  sia

annotata la chiusura dei portelli di prora e di poppa e  delle  altre

porte stagne e resistenti  alle  intemperie,  le  prove  delle  porte

stagne di compartimentazione, le  prove  delle  macchine  del  timone

ecc.; controllare  anche  che  siano  annotati  i  dati  relativi  al

pescaggio, al bordo libero  e  alla  stabilita',  nonche'  la  lingua

comune dell'equipaggio.

6. Merci pericolose

    Occorre  verificare  che  ogni  carico  di  merci  pericolose   o

inquinanti  sia  trasportato  in  modo  conforme  alle  leggi  e   ai

regolamenti applicabili  e,  in  particolare,  che  sia  prevista  la

compilazione di una dichiarazione concernente le merci  pericolose  e

inquinanti unitamente ad un manifesto o ad un piano di stivaggio  che

indichi la loro posizione a bordo; che sia consentito  il  carico  di

merci sulle navi passeggeri e che le merci  pericolose  o  inquinanti

siano debitamente contrassegnate,  etichettate,  stivate,  fissate  e

segregate. Occorre verificare che  gli  autoveicoli  che  trasportano

merci pericolose e inquinanti siano  adeguatamente  contrassegnati  e

fissati;  che,  qualora  siano   trasportate   merci   pericolose   e

inquinanti, una copia del relativo manifesto o piano di stivaggio sia

disponibile a terra;  che  il  comandante  conosca  gli  obblighi  di

segnalazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,

le  istruzioni  sulle   procedure   di   emergenza   da   seguire   e

sull'assistenza di pronto soccorso da prestare in  caso  di  sinistro

marittimo in  cui  siano  coinvolte  merci  pericolose  o  inquinanti

marini;  che  l'impianto  di  ventilazione  dei  ponti  destinati  al

trasporto  dei  veicoli  sia  costantemente  in  funzione,   che   la

ventilazione sia aumentata quando i motori dei veicoli sono accesi  e

che sia provvisto un dispositivo che segnali sul ponte di comando che

l'impianto  di  ventilazione   sul   ponte   degli   autoveicoli   e'

funzionante.

7. Fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci

    Occorre  verificare  il  sistema  con  cui   sono   fissati   gli

autoveicoli (per esempio mediante stivaggio in  blocchi  o  rizzaggio

dei singoli veicoli); che vi siano punti  di  attacco  sufficienti  a

disposizione; le sistemazioni  per  il  fissaggio  degli  autoveicoli

adibiti al trasporto merci in condizioni o in previsioni di maltempo;

l'eventuale metodo  di  fissaggio  degli  autobus  e  dei  motocicli;

accertare che la nave sia dotata di un manuale per il  fissaggio  del

carico.

8. Ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli

    Occorre verificare che i locali di categoria speciale e i  locali

da carico ro-ro siano costantemente  sorvegliati  oppure  controllati

mediante  un  sistema  di  videosorveglianza  in  modo  da   rilevare

eventuali  spostamenti  degli  autoveicoli  in  caso  di  maltempo  e

l'ingresso non autorizzato di passeggeri. Occorre altresi' verificare

che le porte tagliafuoco e le entrate siano tenute chiuse e che siano

esposti i segnali di divieto  ai  passeggeri  di  accedere  ai  ponti

adibiti al trasporto degli autoveicoli o rimanervi mentre la nave  e'

in navigazione.

9. Chiusura delle porte stagne

    Occorre verificare che sia seguita la procedura di chiusura delle

porte  stagne  di  compartimentazione  stabilita   dalle   istruzioni

operative della nave; che  siano  regolarmente  effettuate  le  prove

prescritte; che il dispositivo di  manovra  delle  porte  stagne  sul

ponte di comando sia posizionato, per quanto possibile,  sul  comando

«locale»; che le porte siano tenute chiuse  in  caso  di  visibilita'

limitata o di pericolo; che all'equipaggio siano impartite istruzioni

sulla corretta manovra delle porte e che  esso  sia  consapevole  dei

potenziali pericoli di una manovra errata.

10. Ronde antincendio

    Occorre  verificare  che  sia  mantenuto  un  servizio  di  ronda

efficiente che consenta di rilevare tempestivamente ogni principio di

incendio.  Cio'  dovrebbe  includere  il  controllo  dei  locali   di

categoria speciale in cui non  siano  installati  impianti  fissi  di

rilevazione e segnalazione degli incendi. Tali locali possono  essere

sorvegliati come indicato al punto 8.

11. Comunicazioni in caso di emergenza

    Occorre verificare che secondo il ruolo  di  appello  vi  sia  un

numero sufficiente di membri dell'equipaggio demandati ad assistere i

passeggeri  in  caso  di  emergenza  e  che  essi  siano   facilmente

identificabili e in grado di  comunicare  con  i  passeggeri  in  una

situazione d'emergenza, tenuto conto  di  uno  o  piu'  dei  seguenti

fattori, secondo le circostanze:

      a) la  lingua  o  le  lingue  piu'  adatte  in  funzione  delle

nazionalita' prevalenti dei passeggeri trasportati su una determinata

rotta;

      b) la probabilita'  che  la  capacita'  di  fornire  istruzioni

basilari in lingua inglese usando  un  vocabolario  elementare  possa

servire per comunicare con i passeggeri che necessitano di assistenza

nel  caso  in  cui  non  vi  sia  una  lingua  comune  tra  i  membri

dell'equipaggio e i passeggeri;

      c) l'eventuale necessita' di comunicare in altri  modi  durante

un'emergenza (ad esempio, mediante dimostrazione, segnali gestuali, o

richiamando  l'attenzione  sui  luoghi  in  cui  sono  dislocate   le

istruzioni, i punti di raccolta, i dispositivi  di  salvataggio  o  i

percorsi di  evacuazione  quando  la  comunicazione  verbale  non  e'

praticabile);

      d) la completezza delle  istruzioni  di  sicurezza  previamente

impartite ai passeggeri nella loro madrelingua;

      e) le lingue in cui le avvertenze di sicurezza  possono  essere

comunicate durante  un'emergenza  o  un'esercitazione  per  impartire

direttive essenziali  ai  passeggeri  e  aiutare  l'equipaggio  nelle

funzioni di assistenza ai passeggeri.

12. Lingua di lavoro comune tra i membri dell'equipaggio

    Occorre verificare che sia stabilita una  lingua  di  lavoro  che

assicuri l'efficienza dell'equipaggio in materia di sicurezza  e  che

tale lingua di lavoro sia annotata nel giornale di bordo della nave.

13. Dotazioni di sicurezza

    Occorre verificare che i mezzi  di  salvataggio  e  le  dotazioni

antincendio, incluse le porte tagliafuoco e gli altri impianti  fissi

di protezione contro gli incendi, immediatamente ispezionabili, siano

mantenuti in buono stato; che i piani per la difesa antincendio siano

tenuti affissi o che gli ufficiali della nave siano  in  possesso  di

libretti  contenenti  istruzioni  equivalenti;  che  i  giubbotti  di

salvataggio siano stivati in maniera adeguata e che siano  facilmente

identificabili i posti in cui sono stivati quelli per bambini; che il

carico di veicoli  non  ostacoli  in  funzionamento  delle  dotazioni

antincendio, dei dispositivi di arresto di emergenza,  delle  valvole

di scarico a mare ecc. collocati sui ponti per gli autoveicoli.

14. Strumentazione nautica e installazioni radio

    Occorre  verificare  che  siano  funzionanti  le   strumentazioni

nautiche e le installazioni radio, incluse le  apparecchiature  EPIRB

(Emergency position-indicating radio beacons).

15. Illuminazione d'emergenza supplementare

    Occorre verificare  che  sia  installato  un  impianto  fisso  di

illuminazione d'emergenza supplementare nei casi previsti dalla legge

e che le avarie di tale impianto siano registrate.

16. Mezzi di sfuggita

    Occorre verificare che i mezzi di sfuggita, comprese  le  vie  di

fuga, siano contrassegnati in conformita' delle norme  applicabili  e

illuminati attraverso  un  impianto  alimentato  sia  dal  generatore

principale che da quello di emergenza; che  siano  prese  misure  per

mantenere sgombri dagli autoveicoli  i  percorsi  alle  vie  di  fuga

situate sui ponti per gli autoveicoli; che le uscite, in  particolare

quelle dai negozi duty-free che siano state trovate ostruite da merci

in eccesso, siano tenute sgombre.

17. Pulizia dei locali macchine

    Occorre verificare  che  sia  mantenuta  la  pulizia  nei  locali

macchine secondo le procedure di manutenzione.

18. Eliminazione dei rifiuti

    Occorre verificare se i sistemi di trattamento e di  eliminazione

dei rifiuti sono soddisfacenti.

19. Manutenzione programmata

    Tutte le compagnie devono  avere  procedure  specifiche,  con  un

sistema di manutenzione programmata, per tutte le aree afferenti alla

sicurezza, inclusi i portelloni di poppa e di  prora  e  le  aperture

laterali, i relativi sistemi di  chiusura,  che  comprenda  anche  la

manutenzione dei locali macchine e delle dotazioni  di  sicurezza.  I

piani devono prevedere il controllo periodico di tutti  gli  elementi

in modo da mantenere i livelli  di  sicurezza  piu'  elevati.  Devono

essere previste procedure per la registrazione delle avarie  e  della

conferma dell'avvenuta riparazione delle stesse al fine di assicurare

che il comandante e la persona designata a  terra  all'interno  della

struttura di gestione della compagnia siano a conoscenza delle avarie

e ricevano notifica del fatto che queste sono state riparate entro un

dato termine. Il controllo periodico del funzionamento dei sistemi di

chiusura dei portelloni di prora esterni ed  interni  deve  includere

gli indicatori, i dispositivi di sorveglianza,  tutti  gli  ombrinali

nello spazio tra la celata prodiera e il  portellone  interno  e,  in

particolare, i meccanismi di chiusura e i relativi sistemi idraulici.

20. Controlli da effettuare in corso di viaggio

    Nel corso di un viaggio occorre verificare che la  nave  non  sia

sovraffollata, che vi sia disponibilita' di posti a sedere  e  che  i

passaggi, le scale e le uscite di emergenza non siano  ingombrati  da

passeggeri privi di posto a sedere o  da  bagagli.  Occorre  altresi'

verificare che il ponte dei veicoli sia evacuato dai passeggeri prima

della partenza della  nave  e  che  i  passeggeri  non  possano  piu'

accedervi fino al momento immediatamente precedente all'attracco.

                                                          Allegato IV

                                     Articolo 11, comma 1, lettera d)

                                                         «Allegato XV
ISPEZIONE DELLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI E  DELLE  UNITA'  VELOCI  DA
  PASSEGGERI IN SERVIZIO DI LINEA.

    1.1.  Prima  dell'avvio  dell'attivita'  di  una  nave  ro-ro  da

passeggeri o di un'unita' veloce da  passeggeri  in  un  servizio  di

linea cui si applica  il  presente  decreto,  l'autorita'  competente

locale effettua un'ispezione conformemente all'articolo 3,  comma  1,

del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110

del Parlamento europeo e del Consiglio, del  15  novembre  2017,  per

garantire che la nave o l'unita' soddisfi i requisiti  necessari  per

l'esercizio in condizioni di sicurezza dei servizi di linea.

    1.2. Quando una nave ro-ro da passeggeri o  un'unita'  veloce  da

passeggeri e' destinata a essere adibita  a  un  servizio  di  linea,

l'autorita' competente  locale  puo'  tenere  conto  delle  ispezioni

effettuate da un  altro  Stato  membro  negli  ultimi  otto  mesi  in

relazione a detta  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  unita'  veloce  da

passeggeri ai fini dell'esercizio  in  un  altro  servizio  di  linea

disciplinato dal presente decreto legislativo, a  condizione  che  in

ogni  caso  l'autorita'  competente  locale  sia  soddisfatta   della

pertinenza di tali  ispezioni  precedenti  per  le  nuove  condizioni

operative e che durante dette ispezioni  i  necessari  requisiti  per

l'esercizio in condizioni di sicurezza dei  servizi  di  linea  siano

stati rispettati.

    Non e' necessario praticare le ispezioni  di  cui  al  punto  1.1

prima che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri

cominci l'esercizio del nuovo servizio di linea.

    1.3. Laddove, in seguito a  circostanze  impreviste,  vi  sia  la

necessita' urgente  di  introdurre  rapidamente  una  nave  ro-ro  da

passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri per  la  sostituzione  al

fine di assicurare la continuita' del servizio e il  punto  1.2.  non

sia  applicabile,  l'autorita'  competente  locale  puo'   consentire

l'avvio dell'esercizio della nave  o  dell'unita'  a  condizione  che

siano soddisfatte le condizioni seguenti:

      a) un'ispezione visiva e un  controllo  documentale  non  danno

adito  a  preoccupazioni  quanto  al  fatto  che  la  nave  ro-ro  da

passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non soddisfi  i  requisiti

per un esercizio in condizioni di sicurezza; e

      b) l'autorita' competente locale  espleta  l'ispezione  di  cui

all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo di recepimento della

direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del

15 novembre 2017, entro un mese.

    2. Una volta all'anno, ma non prima di quattro mesi e  non  oltre

otto mesi dall'ispezione precedente, l'autorita' competente effettua:

      a) un'ispezione, tenuto anche conto dei requisiti dell'Allegato

II della direttiva  (UE)  2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 15 novembre 2017, e del regolamento (UE)  n.  428/2010

della Commissione, del 20 maggio 2010, a seconda dei casi;

      b) un'ispezione durante un servizio di linea.  Detta  ispezione

interessa le voci elencate nell'Allegato III del decreto  legislativo

di recepimento della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento  europeo

e del Consiglio,  del  15  novembre  2017,  e  riguarda,  secondo  il

giudizio professionale dell'ispettore, un  numero  sufficiente  delle

voci elencate negli allegati I e II del predetto decreto legislativo,

per assicurare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita'  veloce  da

passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari  per  un

esercizio in condizioni di sicurezza.

    3. Se  una  nave  ro-ro  da  passeggeri  o  un'unita'  veloce  da

passeggeri non e' stata sottoposta a ispezione conformemente al punto

2, tale nave o unita' e' considerata di priorita' I.

    Un'ispezione conformemente al punto 1.1. e' da considerarsi quale

ispezione ai fini del punto 2, lettera a), del presente Allegato.».

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome