Sicurezza e risonanza magnetica: con il nuovo D.M. 10 agosto 2018 sono stati dettati gli standard di sicurezza e di impiego. Per questo motivo, è fondamentale conoscere i termini fondamentali per destreggiarsi nel nuovo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2018.
Ecco quindi i 21 termini da studiare e non dimenticare.
Ma se vuoi conoscere nel dettaglio i contenuti del nuovo decreto, leggi l'approfondimento scritto da Andrea Bocchieri, professionista antincendio, direttore di S.C. “Servizio prevenzione protezione”, azienda socio-sanitaria territoriale Valle Olona (Va), professore a contratto presso l’università degli Studi di Pavia, corso di laurea in “Bioingegneria”.
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- Apparecchiatura Rm: apparecchiatura elettromedicale destinata all’esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti, comprendente tutte le parti hardware e software dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione.
2. Apparecchiatura Rm fissa: apparecchiatura elettromedicale installata in modo permanente presso un centro di diagnostica per immagini destinata all’esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti, comprendente tutte le parti hardware e software dalla rete di alimentazione elettrica al monitor di visualizzazione. Se non diversamente specificato con apparecchiatura Rm si intende una apparecchiatura Rm fissa.
3. Apparecchiatura Rm mobile: apparecchiatura elettromedicale destinata all’esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti installata su un mezzo mobile dedicato.
4. Apparecchiatura Rm settoriale: apparecchiatura elettromedicale destinata all’esecuzione di esami di risonanza magnetica in vivo di pazienti limitata esclusivamente allo studio degli arti propriamente detti (di cui all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 542/1994. Sono esclusi lo studio delle spalle, delle anche e dei segmenti del rachide vertebrale).
Sicurezza e risonanza magnetica
5. Centro di diagnostica per immagini: insieme di tutti i locali e le apparecchiature diagnostiche e di supporto che definiscono la struttura sanitaria presso la quale si svolge attività diagnostica per immagini contenente il sito Rm
6. Esperto responsabile della sicurezza in Rm: laureato in fisica o in ingegneria con comprovata esperienza nell’ambito specifico della risonanza magnetica - vedere paragrafo E1).
7. Etichettatura: identificazione di un dispositivo medico o di altra attrezzatura in relazione alle possibili interazioni con l’apparecchiatura Rm.
8. Esame Rm: processo completo di acquisizione dei dati da un paziente per mezzo di risonanza magnetica e del referto radiologico.
9. Medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura Rm: medico radiologo con comprovata esperienza nell’ambito della risonanza magnetica - vedere paragrafo E1).
Sicurezza e risonanza magnetica
10. Medico responsabile della prestazione diagnostica: medico radiologo presente al momento dell’esecuzione della prestazione diagnostica di Rm e responsabile della gestione clinica del paziente.
11. Personale autorizzato: operatori che svolgono con continuità la loro attività all’interno del sito Rm adeguatamente formati sui rischi specifici derivanti dalla presenza dell’apparecchiatura Rm e provvisti di specifica idoneità lavorativa.
12. Regolamento di sicurezza: documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all’interno del sito Rm in relazione agli specifici rischi in esso presenti.
13. Responsabili per la sicurezza: medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura Rm ed esperto responsabile della sicurezza in Rm.
14. Risonanza magnetica (Rm): assorbimento risonante di energia elettromagnetica da parte di un insieme di nuclei atomici posti in un campo magnetico.
15. Sala Rm: locale contenente il magnete Rm integrato nell’apparecchiatura a risonanza magnetica.
16. Sito Rm: volume contenente la zona controllata e i locali strettamente dedicati in via esclusiva all’attività diagnostica Rm.
17. Zona ad accesso controllato: zona coincidente con il sito Rm delimitata da barriere fisiche il cui accesso è regolamentato.
18. Zona controllata: volume tridimensionale dello spazio che circonda il magnete Rm contenente il volume schermato dalla gabbia di Faraday e il campo disperso di induzione magnetica prodotto dalla apparecchiatura a risonanza magnetica con valore pari o superiore a 0,5 mT, eventualmente esterno alla gabbia di Faraday.
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19. Zona di emergenza: area all’interno del sito Rm dove sono ubicati i farmaci, i dispositivi medici ed i presidi necessari al primo intervento medico sul paziente che si rendesse necessario anche per motivi non strettamente legati all’esecuzione dell’esame Rm.
20. Zona di preparazione: area all’interno del sito Rm dove il paziente viene sottoposto ad eventuali procedure preparatorie all’esame Rm.
21. Zona di rispetto: volume tridimensionale dello spazio che circonda la sala Rm contenente il campo disperso di induzione magnetica prodotto dalla apparecchiatura a risonanza magnetica con valore compreso tra 0,5 mT e 0,1 mT.
(D.M. 10 agosto 2018, allegato I)
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