Sicurezza in cantiere: le condizioni per i benefici fiscali

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Nel D.L. n. 13/2022 anche misure sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

Sicurezza in cantiere: le condizioni per i benefici fiscali sono state dettate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47.

In particolare, è stato stabilito l'osservanza di adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro come condizione preliminare all'ammissione agli incentivi per l'efficienza energetica, il sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, per lavori di importo superiore ai 70.000 euro.

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All'articolo 5 sono state poi dettate nuove misure sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, che prevedono l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento alla quota immessa in rete.

Di seguito il testo delle misure descritte sopra contenute nel decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

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Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e  per  la  sicurezza  nei
luoghi di  lavoro  in  materia  edilizia,  nonche'  sull'elettricita'
prodotta da impianti da fonti rinnovabili. (22G00021)

 

(Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, n. 47)

 Vigente al: 26-2-2022

 

 

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il codice penale, approvato nel testo  definitivo  con  regio

decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,

  1. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre

apposite e piu' incisive misure per il  contrasto  alle  frodi  1.nel

settore delle agevolazioni fiscali ed  economiche  e  in  materia  di

erogazioni pubbliche;

Ritenuta altresi' la necessita' ed  urgenza  di  introdurre  misure

urgenti sull'elettricita' prodotta da impianti a  fonti  rinnovabili,

nonche' in materia di utilizzo dei  crediti  d'imposta  sottoposti  a

sequestro  penale,  di  benefici   normativi   e   contributivi,   di

applicazione dei contratti collettivi  e  per  il  miglioramento  dei

livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della

transizione ecologica e del lavoro e delle politiche sociali;

 

E m a n a

il seguente decreto-legge:

(omissis)

                               Art. 4

Disposizioni in  materia  di  benefici  normativi  e  contributivi  e

  applicazione dei contratti collettivi e per  il  miglioramento  dei

  livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

1. Al fine di assicurare una  formazione  adeguata  in  materia  di

salute e sicurezza, nonche' incrementare i livelli di  sicurezza  nei

luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti  definiti  in  sede  di

contrattazione collettiva, all'articolo 1  della  legge  30  dicembre

2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente:

«43-bis. Per i lavori edili di  cui  all'allegato  X  al  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,

i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti

dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,

convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,

dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e

dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,

possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei

lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di

lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile,

nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e

sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale

ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.

81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di

affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in

relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo

3, comma 3,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili  dell'assistenza

fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del

decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  per  rilasciare,  ove

previsto, il visto di conformita',  ai  sensi  dell'articolo  35  del

citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche  che  il

contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di  affidamento

dei  lavori  e  riportato   nelle   fatture   emesse   in   relazione

all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per  la  verifica

dell'indicazione del contratto collettivo  applicato  negli  atti  di

affidamento   dei   lavori   e   nelle   fatture,   puo'    avvalersi

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.

Le amministrazioni e gli  enti  coinvolti  provvedono  alle  previste

attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.».

2. L'articolo 1, comma 43-bis, della legge  30  dicembre  2021,  n.

234, come introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  acquista

efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto e si applica ai lavori edili  ivi  indicati  avviati

successivamente a tale data.

 

                               Art. 5

Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti  a  fonti

                             rinnovabili

1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del

31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione  a  due

vie sul prezzo dell'energia,  in  riferimento  all'energia  elettrica

immessa in rete da:

a) impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che

beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto

Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b) impianti di potenza superiore a  20  kW  alimentati  da  fonte

solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a

meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data

antecedente al 1° gennaio 2010.

2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore

dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,

entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,

redatta ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per  le

finalita'   di   cui   al   presente   articolo,   come   individuate

dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con

i provvedimenti di cui al comma 6.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza

tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a  quello  indicato  individuato

dalla Tabella  1  allegata  al  presente  decreto  in  riferimento  a

ciascuna zona di mercato;

b) un prezzo di mercato pari a:

1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche'  per

gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare,  eolica,

geotermica ed idrica ad acqua fluente, il  prezzo  zonale  orario  di

mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura

stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni

di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi;

2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  diversi  da

quelli di cui al numero 1), la media aritmetica  mensile  dei  prezzi

zonali  orari  di  mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i

contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022  che  non

rispettano le condizioni di cui al comma 7, il  prezzo  indicato  nei

contratti medesimi.

4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE

eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta

differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a

richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato

dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al

comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti

una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella

derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, l'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data

attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'

le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito

fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali

e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali

afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si

applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi

prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati

all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,

comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per

cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente

al periodo di durata dei predetti contratti.

8. L'articolo 16 del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  e'

abrogato.

(omissis)

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