Sicurezza scuole ed efficienza energetica: ripartiti 855 milioni di euro

Pubblicato il decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020

Sicurezza scuole ed efficienza energetica: ripartiti 855 milioni di euro per la gestione di strutture di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale.

A renderlo noto è un decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33.

Clicca qui per il D.M. 29 gennaio 2021 sui fondi ai piccoli comuni

Nel decreto sono stabilite:

  • le modalità di ripartizione dei fondi;
  • le tempistiche e le modalità di comunicazione da parte degli enti interessati.

In allegato l'elenco degli enti ammessi al finanziamento.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020 (l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina).

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

 

Decreto del ministero dell'Istruzione 1° ottobre 2020

Riparto delle  risorse  pari  a  euro  855  milioni  e  modalita'  di
selezione  degli  interventi  per  la  manutenzione  straordinaria  e
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici  di  competenza
di province, citta' metropolitane e enti di decentramento  regionale.
(21A00607)

 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2021, n. 33)

 

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia

scolastica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;

Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di

contabilita' e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  a),  del  decreto

legislativo n. 229 del 2011, in  cui  si  prevede  l'obbligo  per  le

amministrazioni  pubbliche  di  detenere  e  alimentare  un   sistema

gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio

della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare

l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un

decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della

ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di

priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e

l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',

di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi

finanziamenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure

urgenti in  materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca,  e  in

particolare l'art. 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle

disposizioni legislative vigenti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,   e,   in

particolare, l'art. 7-bis, comma  2,  come  modificato  dall'art.  1,

comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede  che  al

fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle  risorse  dei

programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita  o  al

sostegno  degli  investimenti  da  assegnare  sull'intero  territorio

nazionale, che non abbia criteri o indicatori  di  attribuzione  gia'

individuati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo

di destinare agli interventi nel territorio  delle  Regioni  Abruzzo,

Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un

volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale  almeno

proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare

l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del

Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che

modifica l'art. 1, comma 345, della la legge  30  dicembre  2018,  n.

145;

Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in  particolare,  l'art.  1,

commi 63 e 64, che  prevedono  lo  stanziamento  di  risorse  per  il

finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di

organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di

innovazione tecnologica;

Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del

citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel  modificare  l'art.  1,

commi 63 e 64, della legge n. 160  del  2019,  prevede  che  «per  il

finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che  prevede

altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il

Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,

sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i

criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi

incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,

anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e

comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'

di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e

che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di

concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro

novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati

gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il

relativo importo»;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso

di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il  rilancio

dell'economia e, in particolare, l'art. 48, comma 1,  che  incrementa

lo stanziamento a decorrere dall'anno 2021 e modifica l'art. 1, comma

63, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella  parte  in  cui

include le  scuole  degli  enti  di  decentramento  regionale  fra  i

destinatari dell'autorizzazione di spesa;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che

individua  gli  uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale

dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'

proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica

nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio

2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con

riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto  il  Protocollo  d'intesa  AOOUFGAB000001  tra  il  Ministero

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, la Banca europea per gli investimenti,

la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e  la  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.a. del 7 gennaio 2019, relativo all'attuazione del nuovo

Piano di interventi di edilizia scolastica per la messa in  sicurezza

e realizzazione delle scuole;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26

febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il  dettaglio  dei  dati

necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle

opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni

pubbliche - BDAP»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio

2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione

delle risorse spettanti a province  e  citta'  metropolitane  secondo

quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del

decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i  termini

e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse, e sul quale e'

stata acquisita  l'Intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie

locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. n. 585;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2,

del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il

riparto delle risorse tra le province e le  citta'  metropolitane  e'

definito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, entro  novanta  giorni  dalla

pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Considerato che la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana e' avvenuta in data 28 agosto 2020 e  che  stante

l'urgenza di assegnare le risorse agli  enti  locali,  e'  necessario

definire il riparto delle risorse da assegnare;

Dato atto che la somma da poter ripartire  tra  province  e  citta'

metropolitane e' pari ad euro 855.000.000,00 per  le  annualita'  dal

2020 al 2024, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni  2020

e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni  2022,  2023  e

2024  e  che  tale   somma   grava   sul   bilancio   del   Ministero

dell'istruzione a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15;

Considerato che ai fini  del  riparto  sono  stati  considerati  il

numero  di  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  secondarie  di

secondo grado per ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana  e  il

numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per  ciascuna

provincia e citta' metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un

eguale peso ponderale pari al 50%;

Considerato che il presente  riparto  delle  risorse  pari  a  euro

855.000.000,00  non  tiene  conto  dell'incremento  di  finanziamento

previsto, a decorrere dall'anno 2021,  dall'art.  48,  comma  1,  del

citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso  di

conversione, che ha modificato l'art. 1, comma  63,  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 48,

comma 2, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 che  demanda  a  un

successivo decreto del Ministero  dell'istruzione  il  riparto  delle

maggiori spese dall'anno  2021  al  2024,  di  dover  rinviare  a  un

successivo  provvedimento  il   riparto   delle   ulteriori   risorse

stanziate, a decorrere dall'esercizio  finanziario  2021  e  fino  al

2024, dal citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in

corso di conversione;

Dato atto che la predetta  ripartizione  rispetta  quanto  previsto

dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,

come modificato dall'art. 1, comma 310, della citata legge n. 160 del

2019;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero  dell'economia

e delle finanze del 6 luglio 2020, prot. n. 5379;

Considerato che intanto e' intervenuta la modifica normativa di cui

all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104  che

ammette al riparto dei finanziamenti per interventi  di  manutenzione

straordinaria e incremento dell'efficienza energetica anche le scuole

degli enti di decentramento  regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia,

dirimendo cosi' definitivamente i dubbi interpretativi posti  sia  in

sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia con la citata

nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6  luglio  2020,

prot. n. 5379;

Ritenuto  quindi,  urgente  procedere  al  riparto  delle   risorse

destinate  alla  manutenzione  straordinaria  e   all'efficientamento

energetico delle scuole delle province e citta' metropolitane e degli

enti di decentramento regionale, riservando a un ulteriore successivo

decreto  il  riparto  dell'incremento  delle  risorse  stanziate,   a

decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e fino al  2024,  dall'art.

48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Ritenuto  quindi,  possibile  procedere  al  riparto  della   somma

complessiva di euro 855.000.000,00 sulla base  dei  criteri  definiti

con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7

luglio 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

Ripartizione delle risorse tra province  e  citta'  metropolitane  ed

  enti di decentramento regionale

  1. La somma  complessiva  pari  ad  euro  855.000.000,00,  di  cui

all'art. 38-bis, comma 3, lettere  b)  e  c),  del  decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, di cui euro  90.000.000,00  per  ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15  -  del

bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020  al

2024, e' ripartita tra province,  citta'  metropolitane  ed  enti  di

decentramento regionale ai sensi dell'art. 48  del  decreto-legge  14

agosto 2020, n. 104,  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  A  al

presente decreto che ne costituisce parte integrante  e  sostanziale,

sulla base dei  criteri  definiti  dal  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 7 luglio 2020:

  1. a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie

di secondo grado presenti in ciascuna provincia, citta' metropolitana

ed ente di decentramento regionale;

  1. b) numero edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico  presenti

nelle  province,  citta'  metropolitane  ed  enti  di   decentramento

regionale.

  1. Entro trenta giorni  dall'adozione  del  presente  decreto,  le

province,  le  citta'  metropolitane  e  gli  enti  di  decentramento

regionale sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione

l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito  delle

risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:

  1. a) interventi nell'ambito della programmazione  unica  triennale

nazionale 2018-2020;

  1. b) interventi  resisi  necessari  a  seguito  di  verifiche   di

vulnerabilita' sismica gia' espletate sugli edifici  ricadenti  nelle

zone sismiche 1 e 2;

  1. c) interventi  resisi  necessari  a   seguito   delle   indagini

diagnostiche su solai e controsoffitti;

  1. d) ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilita' delle

scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

  1. La trasmissione degli interventi di  cui  al  comma  2  avviene

tramite apposito applicativo del Ministero  dell'istruzione  messo  a

disposizione delle province, delle citta' metropolitane e degli  enti

di decentramento regionale,  le  cui  informazioni  di  accesso  sono

fornite dal  medesimo  Ministero  con  apposita  comunicazione  entro

cinque giorni dalla data di adozione del presente decreto.

  1. L'elenco degli interventi di cui al comma 2 e' individuato  con

decreto del  Ministro  dell'istruzione  che  definisce,  altresi',  i

termini di aggiudicazione dei relativi interventi e le  modalita'  di

rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi'  come  definite

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020.

  1. L'utilizzo delle  somme  di  cui  al  comma  1  e'  subordinato

all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31  dicembre  2009,

  1. 196.
  2. E'  demandato   a   un   successivo   decreto   del   Ministero

dell'istruzione il riparto della maggiori risorse  stanziate  per  le

annualita' dal 2021 al 2024 dall'art. 48, comma 1, del  decreto-legge

14 agosto 2020, n. 104.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

↓ CLICCA QUI SOTTO PER LEGGERE L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome