Sicurezza sul lavoro: aumentano le sanzioni

Sicurezza sul lavoro
Lo rende noto la circolare dell'Ispettorato nazionale del Lavoro n. 2/2019 che riprende quanto stabilito dalla Finanziaria. Previsto un nuovo decreto ministeriale

Giro di vite sulle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Lo rende noto l'ispettorato nazionale del Lavoro che, nella circolare del 14 gennaio 2019, n. 2, riprende quanto stabilito dal comma 445 dell’art. 1 della Finanziaria che, tra le altre, ha previsto una maggiorazione pari al 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; aumento che potrebbe raddoppiare laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Da notare, infine, come sia atteso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali relativo a nuove disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la cui violazione comporterà ulteriori maggiorazioni pari al 20%.

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Di seguito il testo della circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 14 gennaio 2019, n. 2.

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Circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 14 gennaio 2019, n. 2

Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.

Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità deilavoratori.

In particolare, la lett. d) del predetto comma stabilisce l’aumento del:

a) 20% degli importi previstida:

  • 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoronero;
  • 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotteinterpositorie;
  • 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
  • dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposogiornaliero;

b) 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le anzidette maggiorazioni:

  • sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimiilleciti;
  • in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importisanzionatori);
  • nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) “….sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

L’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione.

Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.

Le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

  • il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;
  • il versamento del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a 13 milioni di € - vd lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) “a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”,

si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:

  • gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da € 1.500 a € 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una somma da € 1.800 a €10.800;
  • le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di € annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in “nero”, 300 € – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 € – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso);
  • resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 €.

Come detto, si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.

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