Sorveglianza sanitaria eccezionale: ancora prorogate le disposizioni

Lo comunica l'Inail

Sorveglianza sanitaria eccezionale.
Prorogate le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da Coronavirus.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: legge 19 maggio 2022, n. 53

La legge 19 maggio 2022 , n. 52 di conversione del decreto legge 24/2022 recante ”Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” ha prorogato  i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (art. 83, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020).

Sorveglianza sanitaria eccezionale: chi non tenuto alla nomina del medico

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino alla data di riferimento, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: il riferimento alla circolare

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Il termine è stato spostato al 31 luglio 2022.

(Fonte Inail)

 

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