Sostanze che riducono lo strato di ozono: cambia la disciplina di settore

Sostanze strato di ozono
Pubblicato il regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 7 febbraio 2024, n. 590 che abroga il precedente regolamento (Ce) n. 1005/2009

Sostanze che riducono lo strato di ozono: cambia la disciplina di settore con la pubblicazione del regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 7 febbraio 2024, n. 590 (sulla G.U.U.E. del 20 febbraio 2024).

Tra i punti del regolamento:

  • i nuovi divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono e ai prodotti e alle apparecchiature che le contengono;
  • le deroghe ai divieti;
  • le misure sulla commercializzazione delle sostanze;
  • il controllo delle emissioni;
  • gli elenchi di sostanze che riducono lo strato di ozono e la comunicazione dei dati
  • le sanzioni, la procedura di comitato e l'esercizio della delega.

Abrogato, infine, il regolamento (Ce) n. 1005/2009.

Clicca qui per il regolamento 2024/573 sui gas fluorurati

Di seguito il testo del regolamento n. 590/2024; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento (Ue) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

(G.U.U.E. del 20 febbraio 2024)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1]GU C 365 del 23.9.2022, pag. 50.,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2]Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 gennaio 2024.,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l’intenzione della Commissione di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all’ambiente, garantendo nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno. Inoltre l’Unione è impegnata a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1). e dell’ottavo programma di azione per l’ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22)., nonché a favore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.
(2) Lo strato di ozono protegge gli esseri umani e altri esseri viventi dalle radiazioni ultraviolette dannose del sole. È scientificamente assodato che le continue emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono causano danni significativi allo strato di ozono, con ripercussioni gravi sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biosfera, e vaste implicazioni economiche se non vi si pone rimedio.
(3) In applicazione della decisione 88/540/CEE del Consiglio[5]Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8)., l’Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono[6]GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10. e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono[7]GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21. («protocollo»). Il protocollo e le successive decisioni delle parti costituiscono un insieme di misure di controllo vincolanti a livello globale destinate ad affrontare la riduzione dello strato di ozono.
(4) Il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[8]Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1)., assicura, tra l’altro, che l’Unione rispetti il protocollo. Nella valutazione di tale regolamento la Commissione ha concluso che le misure di controllo stabilite a norma di tale regolamento restano, in generale, adeguate allo scopo, sono efficaci e hanno contribuito in misura significativa al ripristino dell’ozono stratosferico e alla riduzione del riscaldamento climatico.
(5) Vi sono prove evidenti che le sostanze che riducono lo strato di ozono sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi. Recenti valutazioni mostrano, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono è ancora fragile e si prevede che il ritorno ai livelli alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. Di conseguenza l’aumento delle radiazioni UV continua a costituire una grave minaccia per la salute e l’ambiente. Evitare il rischio di ulteriori ritardi nel ripristino dello strato di ozono resta subordinato alla garanzia della piena attuazione degli obblighi esistenti, della realizzazione di ulteriori interventi per quanto riguarda le fonti di emissione rimanenti per ridurre le emissioni e dell’adozione delle misure necessarie per affrontare eventuali sfide future in modo rapido ed efficace.
(6) La maggior parte delle sostanze che riducono lo strato di ozono presenta altresì un elevato potenziale di riscaldamento globale (global warming potential - GWP) e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta. Considerando le conclusioni significative della relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico del 2021, il presente regolamento dovrebbe garantire tutti gli sforzi possibili per ridurre le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono. La riduzione delle emissioni contribuisce al conseguimento dell’obiettivo dell’accordo di Parigi ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi»)[9]GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.: mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l’azione volta a limitare tale aumento persino a 1,5 °C.
(7) Al fine di aumentare la consapevolezza sul GWP delle sostanze che riducono lo strato di ozono, oltre al potenziale di riduzione dell’ozono (ozone-depleting potential - ODP) di tali sostanze, nel presente regolamento dovrebbe essere elencato anche il rispettivo GWP.
(8) Il regolamento (CE) n. 1005/2009 e i precedenti atti giuridici dell’Unione hanno stabilito misure di controllo più rigorose rispetto a quelle previste dal protocollo, prevedendo norme di importazione ed esportazione più restrittive.
(9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, la produzione e l’immissione sul mercato di sostanze che riducono lo strato di ozono sono state gradualmente eliminate per quasi tutti gli usi. È stata inoltre vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, tranne alcuni casi nei quali l’uso di tali sostanze è ancora consentito. Anche dopo l’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono, a determinate condizioni, è necessario continuare a consentire deroghe per determinati usi laddove non siano ancora disponibili alternative.
(10) Nel 2021 la produzione nell’Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono è stata superiore a quella dei dieci anni precedenti, con un aumento del 27 % tra il 2020 e il 2021. Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente intitolata «Ozone-Depleting Substances 2022» (Sostanze che riducono lo strato di ozono 2022), il 90 % di tale aumento è dovuto all’uso di tali sostanze come materie prime, che è cresciuto dell’11 % tra il 2020 e il 2021. Benché una deroga per le sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzate come materie prime nella produzione chimica di determinati beni, compresi i prodotti farmaceutici, sia giustificata alla luce dei bassi tassi di emissione e della mancanza di altre opzioni praticabili, è importante valutare periodicamente la disponibilità di alternative nonché gli effettivi livelli di emissione degli usi esistenti di tali sostanze come materie prime. La Commissione dovrebbe, se del caso, adottare atti delegati al fine di stilare un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. Gli atti delegati dovrebbero tenere conto della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare delle relazioni quadriennali e di altre relazioni tecniche elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti di tali sostanze come materie prime e dei livelli di emissione di tali usi, e che forniscono una base sufficiente per decidere se vietare o meno usi specifici di tali sostanze come materie prime. Qualora non siano disponibili tali valutazioni effettuate a norma del protocollo, la Commissione dovrebbe procedere a una propria valutazione sulla base dei dati tecnici sugli usi esistenti di tali sostanze come materie prime, sulle relative emissioni e sul loro impatto sullo strato di ozono e sul clima, nonché sulla disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, e dovrebbe adottare, se del caso e sulla base di tale valutazione, un atto delegato per stilare l’elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materie prime. L’elenco può essere aggiornato alla luce delle conclusioni delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo o della valutazione della Commissione.
(11) Tenendo conto delle piccole quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono effettivamente impiegate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, è necessario stabilire una misura di controllo proporzionata a tale riguardo. L’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009 dovrebbe essere sostituito da quello di conservare registri al fine di impedire l’uso illecito e monitorare lo sviluppo di alternative.
(12) L’immissione sul mercato e l’uso di halon dovrebbero essere consentiti soltanto per usi critici, che dovrebbero essere determinati tenendo conto della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative e degli sviluppi di norme internazionali.
(13) Il comitato per le opzioni tecniche per gli halon, istituito ai sensi del protocollo, ha indicato che gli stock di halon non vergini per usi critici potrebbero non essere sufficienti per soddisfare i fabbisogni a livello globale dal 2030 in poi. Per evitare di dover produrre nuovi halon per soddisfare i fabbisogni futuri, è importante adottare misure destinate ad aumentare la disponibilità, e prevedere un monitoraggio adeguato, degli stock di halon recuperati dalle apparecchiature.
(14) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009, il 18 marzo 2011 è cessata la deroga per tutti gli usi critici del bromuro di metile, anche per fini di quarantena e trattamento anteriore al trasporto. Il protocollo contiene disposizioni che disciplinano l’uso in caso di emergenza. Tali disposizioni non sono state finora applicate nell’Unione. È pertanto improbabile che qualsiasi soggetto nell’Unione debba ricorrere a tali disposizioni. Tuttavia, poiché non possono essere escluse future situazioni di emergenza e al fine di allineare il presente regolamento al protocollo, dovrebbe continuare a essere possibile concedere una deroga in situazioni di emergenza, ossia per l’insorgere di parassiti o di focolai di malattie imprevisti, laddove il ricorso in emergenza sarà consentito ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1107/2009[10]Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). e (UE) n. 528/2012[11]Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. In questi casi occorre precisare le misure adottate per ridurre al minimo le emissioni, quali l’uso di film plastici virtualmente impermeabili per il trattamento del terreno.
(15) Vi è una crescente preoccupazione per l’impatto sulle emissioni globali di alcune sostanze che riducono lo strato di ozono non contemplate dal protocollo, elencate nell’allegato II, compreso l’aumento della concentrazione atmosferica del diclorometano, che potrebbe ritardare il ripristino dello strato di ozono della stratosfera. Nel 2021 la produzione dell’Unione, in tonnellate metriche, delle sostanze che riducono lo strato di ozono è stata circa quattro volte superiore alla produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono controllate dal protocollo. Tuttavia, se espressa in tonnellate ODP, tale produzione è circa quattro volte inferiore a quella delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I. Sono necessarie ulteriori misure di contenimento ed è importante rafforzare il monitoraggio, in particolare attraverso disposizioni in materia di recupero o distruzione, riparazione delle perdite e prevenzione del rilascio involontario di sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate dal protocollo.
(16) Le restrizioni stabilite nel presente regolamento per quanto concerne i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero riguardare anche i prodotti e le apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali sostanze al fine di prevenire l’elusione di tali restrizioni.
(17) È importante garantire che le sostanze che riducono lo strato di ozono possano essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione nell’Unione. Le sostanze che riducono lo strato di ozono e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze dovrebbero poter essere immessi sul mercato a fini di distruzione mediante tecnologie approvate dalle parti del protocollo o mediante tecnologie non ancora approvate dalle parti del protocollo ma conformi al diritto dell’Unione e nazionale.
(18) Per le sostanze che riducono lo strato di ozono i contenitori non ricaricabili dovrebbero essere vietati, dal momento che una certa quantità di refrigerante rimane inevitabilmente nei contenitori una volta svuotati ed è poi rilasciata nell’atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe vietarne l’esportazione, l’importazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione sul mercato e l’uso, salvo per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Per garantire che i contenitori ricaricabili di sostanze che riducono lo strato di ozono siano ricaricati anziché gettati, quando immettono sul mercato tali contenitori le imprese dovrebbero essere tenute a presentare una dichiarazione di conformità comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore ricaricabile ai fini della ricarica.
(19) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1). prevede l’etichettatura delle sostanze classificate come sostanze che riducono lo strato di ozono e l’etichettatura delle miscele contenenti tali sostanze. Poiché è consentito immettere in libera pratica sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte per usi come materie prime, agenti di fabbricazione, usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, tali sostanze dovrebbero essere distinte dalle sostanze prodotte per altri usi.
(20) Dovrebbe essere possibile, in casi eccezionali, consentire l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi nei casi in cui può essere più vantaggioso consentire a tali prodotti e apparecchiature di terminare il loro ciclo di vita naturale in un paese terzo piuttosto che eliminarli e smaltirli nell’Unione.
(21) Dato che il processo di produzione di talune sostanze che riducono lo strato di ozono può comportare l’emissione di trifluorometano, un gas fluorurato a effetto serra, come sottoprodotto, tali emissioni di sottoprodotti dovrebbero essere distrutte o recuperate per un uso successivo come condizione per l’immissione sul mercato della sostanza che riduce lo strato di ozono. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a fornire prove della distruzione o del recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti, in linea con le migliori tecniche disponibili. Al momento dell’immissione in commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbe essere fornita una dichiarazione di conformità.
(22) Al fine di agevolare i controlli doganali è importante specificare quali informazioni presentare alle autorità doganali negli Stati membri («autorità doganali») quando sostanze, prodotti e apparecchiature che riducono lo strato di ozono disciplinati dal presente regolamento sono importati o esportati, nonché i compiti delle autorità doganali e, laddove pertinente, delle autorità di vigilanza del mercato nell’applicare divieti e restrizioni alle importazioni o esportazioni di tali sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature. Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1)., che stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, si applica alle sostanze, ai prodotti e alle apparecchiature contemplati dal presente regolamento nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche che disciplinano in modo più dettagliato aspetti particolari della vigilanza del mercato e dell’applicazione delle norme. Laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche, ad esempio in materia di controlli doganali, queste ultime prevalgono, integrando in tal modo le norme di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Al fine di garantire la protezione dell’ambiente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono soggette al presente regolamento, comprese le vendite a distanza di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020.
(23) Per evitare il commercio illecito di sostanze, prodotti e apparecchiature vietati soggetti al presente regolamento, i divieti stabiliti in questa sede così come gli obblighi di licenza per il commercio non dovrebbero riguardare soltanto l’ingresso di merci nel territorio doganale dell’Unione per l’immissione in libera pratica, ma anche la custodia temporanea e altre procedure doganali stabilite dal diritto doganale dell’Unione. Dovrebbero essere consentite agevolazioni per la concessione di licenze per le merci in custodia temporanea, al fine di evitare oneri inutili per operatori e autorità doganali.
(24) Il sistema di licenze per le importazioni e le esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono è un requisito essenziale ai sensi del protocollo per sorvegliare il commercio e prevenire attività illecite. Le licenze dovrebbero essere temporanee per garantire che le imprese riesaminino periodicamente l’uso di alternative. Al fine di garantire controlli doganali automatici in tempo reale, a livello di spedizione, nonché lo scambio elettronico e l’archiviazione di informazioni su tutte le spedizioni di sostanze, prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che sono presentate alle autorità doganali, è necessario interconnettere il sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane») istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio[14]Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).. Data tale interconnessione con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, sarebbe sproporzionato prevedere un sistema di licenze per spedizioni nell’Unione.
(25) Al fine di garantire che le sostanze, i prodotti e le apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che sono stati importati illegalmente nel mercato dell’Unione non rientrino nel mercato, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero confiscare o sequestrare tali sostanze, prodotti e apparecchiature per smaltimento. La riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature non conformi al presente regolamento dovrebbe essere vietata in ogni caso.
(26) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale delle autorità doganali o le altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento dispongano di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a sua disposizione, e siano sufficientemente attrezzati per affrontare i casi di commercio illecito delle sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature che riducono lo strato di ozono contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali o gli altri luoghi che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.
(27) Per contrastare le violazioni del presente regolamento, in particolare il commercio illecito, sono estremamente importanti la cooperazione e lo scambio, fra gli Stati membri e con la Commissione, delle necessarie informazioni tra tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nell’attuazione del presente regolamento, vale a dire le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione. Data la natura riservata dello scambio di informazioni relative ai rischi doganali, è opportuno servirsi del sistema doganale di gestione dei rischi.
(28) Nell’assolvere i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento e al fine di promuovere la cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra essa e le autorità competenti in caso di controlli di conformità e commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono, la Commissione dovrebbe essere assistita dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione[15]Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).. L’OLAF dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti.
(29) Ai fini del rispetto del protocollo, dovrebbero essere vietate l’importazione e l’esportazione da e verso uno Stato non parte del protocollo di sostanze che riducono lo strato di ozono nonché di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.
(30) Il rilascio intenzionale di sostanze che riducono lo strato di ozono nell’atmosfera, se è illegale, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere esplicitamente vietato. Le imprese dovrebbero adottare tutte le misure possibili per ridurre il rilascio accidentale nell’atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, considerando anche il loro GWP. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze usate che riducono lo strato di ozono da prodotti e apparecchiature, nonché di prevenzione delle perdite di tali sostanze. Al fine di massimizzare la riduzione delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici.
(31) L’obbligo di recuperare le sostanze che riducono lo strato di ozono dalle schiume presenti nei materiali da costruzione potrebbe stimolare l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore delle tecnologie di demolizione, rigenerazione e riciclo e potrebbe avere effetti positivi sull’occupazione, in ragione dell’elevato tasso di manodopera richiesto dal processo di smantellamento e della necessità di aumentare la capacità di trattamento di questi tipi di rifiuti. Di conseguenza è importante mettere a disposizione programmi di formazione adeguati che rispondano alla necessità che persone fisiche adeguatamente qualificate effettuino il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nelle schiume.
(32) È necessario stabilire norme sulle sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate nell’ambito del protocollo, elencate nell’allegato II, considerando le quantità prodotte e usate nell’Unione nonché l’effetto sull’ozono stratosferico delle emissioni di tali sostanze. Esistono altri problemi riconosciuti che incidono sul ripristino dello strato di ozono in settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tra questi figura il protossido di azoto, che, sulla base delle emissioni ponderate in funzione dell’ODP, è una delle sostanze che maggiormente riducono lo strato di ozono. Il protossido di azoto costituisce la maggior parte delle emissioni antropiche derivanti dalle attività agricole, un ambito che la Commissione si è impegnata ad affrontare a seguito della sua comunicazione del 20 maggio 2020 intitolata «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente». Un altro problema è costituito dagli intensi incendi boschivi, che è importante prevenire in quanto possono aumentare considerevolmente l’aerosol stratosferico e quindi potenzialmente perturbare l’ozono stratosferico.
(33) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i casi di commercio illecito individuati dalle autorità competenti, e le sanzioni comminate.
(34) L’uso di halon dovrebbe essere consentito soltanto per gli usi critici stabiliti nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare le quantità di halon installate, usate o stoccate per usi critici, nonché le misure di contenimento destinate a ridurre le emissioni di tali sostanze e i progressi compiuti nell’individuare alternative. Tali informazioni sono necessarie per conoscere le quantità di halon ancora disponibili nell’Unione per usi critici nonché per sorvegliare il progresso tecnologico in tale settore, al fine di determinare quando l’halon non sarà più necessario per determinati usi.
(35) Il protocollo prevede l’elaborazione di relazioni sul commercio delle sostanze che riducono lo strato di ozono. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze che riducono lo strato di ozono dovrebbero pertanto riferire annualmente in merito al commercio di tali sostanze. Dovrebbe essere comunicato anche il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono non controllate nell’ambito del protocollo, di cui all’allegato II, al fine di consentire una valutazione della necessità di estendere anche a tali sostanze alcune o tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’allegato I.
(36) A nome dell’Unione, la Commissione riferisce ogni anno al segretariato per l’ozono in merito all’importazione e all’esportazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono controllate nell’ambito del protocollo. Sebbene gli Stati membri abbiano la responsabilità di comunicare la produzione e la distruzione di tali sostanze, la Commissione dovrebbe fornire progetti di dati su tali attività al fine di facilitare il calcolo tempestivo del consumo dell’Unione da parte del segretariato per l’ozono. In assenza di notifiche che estendano la clausola relativa a organizzazioni regionali d’integrazione economica, la Commissione dovrebbe continuare a utilizzare la prassi delle relazioni annuali, garantendo nel contempo che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per esaminare i progetti di dati forniti dalla Commissione al fine di evitare incongruenze.
(37) Le autorità competenti degli Stati membri, tra cui le autorità ambientali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, dovrebbero effettuare controlli, secondo un approccio basato sul rischio, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale approccio è necessario al fine di focalizzarsi sulle attività che presentano il rischio più alto di commercio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono o di rilascio illecito di sostanze che riducono lo strato di ozono disciplinate dal presente regolamento. Inoltre le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti in merito a potenziali casi di non conformità. Ove opportuno e nella misura del possibile, tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali per effettuare un’analisi dei rischi prima dei controlli, a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[16]Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).. È importante assicurare che, ove siano riscontrati casi di violazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, le autorità competenti responsabili dell’imposizione delle sanzioni siano informate al fine di poter imporre la sanzione adeguata, ove sia necessario.
(38) È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di imprese siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
(39) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme per le sanzioni penali o amministrative o entrambe per le stesse violazioni. Qualora gli Stati membri impongano sanzioni sia penali che amministrative per la stessa violazione, tali sanzioni non dovrebbero comportare una violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
(40) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per:
— l’elaborazione di un elenco di imprese che possono usare sostanze che riducono lo strato di ozono come agenti di fabbricazione, le quantità massime da usare per il reintegro o il consumo, i livelli massimi di emissione per ciascuna impresa;
— la determinazione degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è consentita la produzione e l’importazione entro un determinato periodo di tempo e la specificazione degli utilizzatori autorizzati,
— la concessione di deroghe alle date limite e alle date ultime stabilite in relazione agli usi critici degli halon;
— l’autorizzazione alla produzione temporanea, all’immissione sul mercato, alla successiva fornitura e all’uso di bromuro di metile in casi di emergenza;
— l’autorizzazione all’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi;
— le modalità dettagliate della dichiarazione di conformità per le apparecchiature precaricate e la verifica;
— le prove della distruzione o del recupero per successivo uso del trifluorometano risultante come sottoprodotto durante la fabbricazione di sostanze che riducono lo strato di ozono;
— la forma e il contenuto dei requisiti di etichettatura;
— l’autorizzazione del commercio con soggetti non contemplati dal protocollo;
— il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri sugli usi critici degli halon e sul commercio illegale; nonché
— il formato e i mezzi di fornitura delle informazioni che le imprese devono comunicare, in particolare sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso delle materie prime e la distruzione.
È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17]Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..

(41) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per:
— i processi per i quali le sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere usate come agenti di fabbricazione e la quantità massima consentita per tali usi, comprese le loro emissioni nell’Unione;
— le condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi;
— i tempi stabiliti nell’allegato V per usi critici degli halon;
— il funzionamento del sistema di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono;
— le misure supplementari per specificare gli elementi di cui le autorità competenti degli Stati membri devono tenere conto nello svolgimento dei controlli, nonché le misure supplementari per il monitoraggio delle sostanze, dei prodotti e delle attrezzature disciplinati dal presente regolamento posti in custodia temporanea e sottoposti ad altri regimi doganali;
— le norme applicabili all’immissione in libera pratica di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso soggetti non contemplati dal protocollo;
— l’elaborazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero delle sostanze che riducono lo strato di ozono e la loro distruzione siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e la specificazione delle tecnologie da applicare;
— modifiche degli allegati I e II;
— l’aggiornamento del GWP e dell’ODP delle sostanze che riducono lo strato di ozono;
— gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri in merito agli usi critici degli halon e al commercio illegale; nonché
— gli obblighi di comunicazione per le imprese, in particolare per quanto concerne la produzione, l’importazione, l’esportazione, gli usi come materia prima e la distruzione.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016[18]GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(42) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)., in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
(43) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 20 maggio 2022.
(44) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giuridica effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno convenuto ai sensi della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998[21]GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4. («convenzione di Aarhus»).
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contrastare la riduzione dello strato di ozono, contribuendo così alla ripresa dell’ozono stratosferico, riducendo il riscaldamento climatico e garantendo il rispetto del protocollo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera del problema ambientale affrontato e degli effetti del regolamento sul commercio all’interno dell’Unione e sul commercio estero, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(46) Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2009, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituirlo con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele; nonché
b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «materia prima»: ogni sostanza che riduce lo strato di ozono sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;
2) «agenti di fabbricazione»: qualsiasi sostanza che riduce lo strato di ozono usata come agente chimico di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;
3) «importazione»: l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»); comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
4) «esportazione»: l’uscita di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell’Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo;
5) «immissione sul mercato»: l’immissione doganale in libera pratica nell’Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l’uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio;
6) «uso»: in relazione alle sostanze che riducono lo strato di ozono, il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento;
7) «produttore»: la persona fisica o giuridica che produce sostanze che riducono lo strato di ozono all’interno dell’Unione;
8) «recupero»: la raccolta e lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono provenienti da contenitori, prodotti e apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei contenitori, dei prodotti o delle apparecchiature;
9) «riciclo»: il riutilizzo di sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate previa effettuazione di un processo di depurazione di base, quale filtrazione ed essiccazione;
10) «rigenerazione»: il ritrattamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono recuperate per ottenere prestazioni equivalenti a quelle di una sostanza vergine, tenendo conto dell’uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali sostanze e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto;
11) «impresa»: la persona fisica o giuridica che esercita un’attività di cui al presente regolamento;
12) «contenitore»: un recipiente destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;
13) «prodotti e apparecchiature»: tutti i prodotti e le apparecchiature, comprese le loro parti, ad eccezione dei container, utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di sostanze che riducono lo strato di ozono;
14) «sostanza vergine»: una sostanza che non è stata usata in precedenza;
15) «smantellamento»: l’interruzione permanente del funzionamento o dell’uso di un prodotto o di un’apparecchiatura contenente sostanze che riducono lo strato di ozono, compresa la chiusura definitiva di un impianto;
16) «distruzione»: il processo tramite il quale una sostanza che riduce lo strato di ozono è trasformata o decomposta, permanentemente e nel modo più completo possibile, in una o più sostanze stabili che non sono sostanze che riducono lo strato di ozono;
17) «stabilimento nell’Unione»: in relazione a una persona fisica, la residenza abituale di tale persona nell’Unione e, in relazione a una persona giuridica, la stabile organizzazione di tale persona nell’Unione di cui all’articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013;
18) «pannello in schiuma»: una struttura costituita da strati contenenti una schiuma e un materiale rigido, come legno o metallo, collegato su uno o entrambi i lati;
19) «pannello laminato»: un pannello in schiuma ricoperto da un sottile strato di materiale non rigido, come la plastica.

CAPO II

Divieti

Articolo 4

Divieti relativi alle sostanze che riducono lo strato di ozono

1.   Sono vietati la produzione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, nonché l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

2.   Sono vietate l’importazione o l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I.

Articolo 5

Divieti relativi ai prodotti e alle apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1.   Sono vietati l’immissione sul mercato e qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2.   Sono vietate le importazioni o le esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. Tale divieto non si applica agli effetti personali.

CAPO III

Deroghe ai divieti

Articolo 6

Materia prima

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come materia prima.

2.   La Commissione adotta, se del caso, atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco dei processi di produzione chimica per i quali è vietato l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come materia prima, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del protocollo, in particolare le relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione a norma del protocollo, che comprendono valutazioni delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti delle materie prime.

3.   In deroga al paragrafo 2, qualora non siano disponibili valutazioni tecniche delle alternative disponibili agli usi esistenti delle materie prime e dei livelli di emissione degli usi esistenti di materie prime effettuate a norma del protocollo che forniscano una base sufficiente per decidere se vietare l’uso come materia prima o meno, la Commissione effettua una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027 sulla base di raccomandazioni scientifiche sugli usi esistenti delle materie prime, sugli impatti in termini di potenziale di riduzione dell’ozono (ODP) e sulla disponibilità di dati più precisi sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle materie prime, sugli sviluppi tecnologici che comportano la disponibilità di alternative tecnicamente fattibili e sull’uso energetico, sull’efficienza, sulla fattibilità economica e sul costo di tali alternative, e adotta, se del caso, sulla base di tale valutazione, gli atti delegati di cui al paragrafo 2.

4.   L’elenco stabilito a norma del paragrafo 2 può essere aggiornato, se necessario, alla luce dei risultati delle relazioni quadriennali elaborate dai comitati di valutazione ai sensi del protocollo o delle valutazioni della Commissione stessa.

Articolo 7

Agenti di fabbricazione

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere usate come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III. Tali sostanze sono utilizzate unicamente come agenti di fabbricazione nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al paragrafo 1 sono usate come agenti di fabbricazione solo nelle installazioni esistenti al 1o settembre 1997, a condizione che le emissioni di tali sostanze provenienti da dette installazioni siano trascurabili e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3.

3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I come agenti di fabbricazione nei processi di cui all’allegato III nelle installazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, fissando le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato III laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.

Articolo 8

Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere prodotte, immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono essere consentite nell’Unione, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3.   L’impresa che immette sul mercato o successivamente fornisce o mette a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva i registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:

a) nome;
b) quantità immessa sul mercato o fornita;
c) finalità d’uso;
d) elenco degli acquirenti e dei fornitori.

4.   L’impresa che utilizza sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 conserva registri contenenti le informazioni seguenti per ciascuna sostanza:

a) nome;
b) quantità fornite o usate;
c) finalità d’uso;
d) elenco dei fornitori.
5.   I registri di cui ai paragrafi 3 e 4 sono conservati per almeno cinque anni e, su richiesta, sono messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati o della Commissione.

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui al paragrafo 1 possono essere immesse sul mercato e successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato IV.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato IV laddove ciò sia necessario in ragione di sviluppi tecnici o decisioni adottate dalle parti del protocollo.

Articolo 9

Usi critici degli halon

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per usi critici conformemente all’allegato V. Gli halon possono essere immessi in commercio e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici.

2.   I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi critici di cui al paragrafo 1 del presente articolo o il cui funzionamento dipende da tali halon sono smantellati entro le date limite specificate nell’allegato V. Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato V, qualora non siano disponibili alternative o tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili per gli usi critici elencati in tale allegato entro i tempi ivi indicati o qualora esse non siano accettabili in ragione dell’effetto sull’ambiente o sulla salute, oppure qualora sia necessario garantire il rispetto degli impegni internazionali dell’Unione in merito ad usi critici di halon stabiliti in particolare ai sensi del protocollo, dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale o ai sensi della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi.

4.   Mediante atti di esecuzione e su richiesta motivata dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione può concedere deroghe temporanee alle date limite o alle date ultime stabilite nell’allegato V per un caso specifico laddove sia dimostrato nella richiesta di deroga che non sia disponibile alcuna alternativa tecnicamente ed economicamente praticabile per la specifica applicazione in questione. La Commissione include obblighi di comunicazione in tali atti di esecuzione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare il ricorso alla deroga, comprese prove sulle quantità di halon recuperate per il riciclo o la rigenerazione, i risultati delle verifiche della presenza di perdite e le quantità di halon inutilizzati negli stock. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 10

Uso di emergenza di bromuro di metile

1.   In caso di emergenza, se necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può, mediante atti di esecuzione e previa notifica al segretariato per l’ozono in conformità della decisione IX/7 delle parti del protocollo, autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (UE) n. 528/2012. Eventuali quantità inutilizzate di bromuro di metile sono distrutte.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo specificano le misure da adottare per ridurre le emissioni di bromuro di metile durante l’uso e si applicano per un periodo non superiore a 120 giorni e per una quantità non superiore a 20 tonnellate metriche di bromuro di metile. La Commissione include in tali atti di esecuzione obblighi di comunicazione e richiede la presentazione di prove a sostegno necessarie per sorvegliare l’uso del bromuro di metile, comprese prove della distruzione della sostanza in seguito alla cessazione della deroga. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 11

Esenzioni riguardanti prodotti e apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, i prodotti e le apparecchiature per i quali l’uso delle rispettive sostanze che riducono lo strato di ozono è autorizzato conformemente all’articolo 8 o all’articolo 9 possono essere immessi sul mercato e successivamente forniti o messi a disposizione di terzi all’interno dell’Unione contro pagamento o gratuitamente.

2.   Ad eccezione degli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono vietati e smantellati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.

3.   I prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze sono smantellati quando raggiungono la fine del loro ciclo di vita.

Articolo 12

Distruzione e rigenerazione

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, così come i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze elencate nell’allegato I o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, possono essere immesse sul mercato, successivamente fornite o messe a disposizione di terzi nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, per essere distrutte all’interno dell’Unione a norma dell’articolo 20, paragrafo 6. Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno dell’Unione.

Articolo 13

Importazioni

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, sono consentite le importazioni seguenti:

a) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all’articolo 6;
b) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all’articolo 7;
c) le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi conformemente all’articolo 8;
d) le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’articolo 20, paragrafo 6;
e) le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla rigenerazione di cui all’articolo 12;
f) il bromuro di metile per usi di emergenza conformemente all’articolo 10;
g) gli halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per gli usi critici;
h) i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da halon ai fini degli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
i) i prodotti e le apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono, o il cui funzionamento dipende da tali sostanze destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’articolo 20, paragrafo 6;
j) i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze ai fini degli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 8.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali rilasciata dalla Commissione conformemente all’articolo 16, salvo in caso di custodia temporanea.

Articolo 14

Esportazioni

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, sono consentite le esportazioni seguenti:

a) le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 8;
b) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come materia prima conformemente all’articolo 6;
c) le sostanze che riducono lo strato di ozono da usare come agenti di fabbricazione conformemente all’articolo 7;
d) gli idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati, per usi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), fatta eccezione per la distruzione;
e) gli halon recuperati, riciclati o rigenerati, stoccati per gli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente di uno Stato membro interessato per lo stoccaggio degli halon per usi critici;
f) i prodotti e le apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da halon ai fini degli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
g) i prodotti e le apparecchiature contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono importate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera j), o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

2.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro, autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi qualora sia dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore e tale esportazione è conforme alla legislazione nazionale del paese di destinazione. Prima di autorizzare la richiesta di esportazione, la Commissione verifica che la legislazione nazionale del paese di destinazione garantisca che tali prodotti e apparecchiature, al termine del loro ciclo di vita, siano trattati in modo adeguato al fine di ridurre al minimo il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

L’esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese di destinazione.

3.   Le esportazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono subordinate alla presentazione di una licenza valida alle autorità doganali rilasciata dalla Commissione conformemente all’articolo 16, salvo in caso di riesportazione a seguito di custodia temporanea.

Articolo 15

Condizioni per le esenzioni

1.   Sono vietati l’importazione, l’immissione sul mercato, qualsiasi successiva fornitura o messa a disposizione di terzi all’interno nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, l’uso o l’esportazione di contenitori non ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono, vuoti o riempiti completamente o parzialmente, fatta eccezione per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 8. Tali contenitori possono essere stoccati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

Il primo comma si applica ai contenitori non ricaricabili, in particolare ai:

a) contenitori che non possono essere ricaricati senza adattamenti; e
b) contenitori che potrebbero essere ricaricati ma sono importati o immessi sul mercato senza che ne sia prevista la restituzione per la ricarica.

2.   Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato sequestrano, confiscano, ritirano o richiamano dal mercato per smaltimento mediante distruzione i contenitori non ricaricabili di cui al paragrafo 1, lettera a). È vietata la riesportazione di contenitori non ricaricabili vietati in conformità del paragrafo 1.

3.   Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono presentano una dichiarazione di conformità comprensiva di prove che confermano l’esistenza di disposizioni vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini della ricarica, in particolare identificando gli attori pertinenti, i loro impegni obbligatori e le pertinenti disposizioni logistiche. Tali disposizioni sono rese vincolanti per i distributori di contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono agli utilizzatori finali.

Le imprese di cui al primo comma conservano la dichiarazione di conformità per almeno cinque anni dall’immissione sul mercato dei contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono e, su richiesta, la mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. Chi fornisce contenitori ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono agli utilizzatori finali conserva le prove del rispetto delle disposizioni vincolanti di cui al primo comma per almeno cinque anni dalla fornitura all’utilizzatore finale e, su richiesta, le mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro o della Commissione.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, determinare i requisiti per includere gli elementi che sono essenziali per le disposizioni vincolanti di cui al primo comma nella dichiarazione di conformità. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   È vietata l’immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono salvo se i produttori o gli importatori forniscono all’autorità competente dello Stato membro, all’atto dell’immissione sul mercato, prove attestanti che il trifluorometano ottenuto come sottoprodotto durante il processo di produzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche della materia prima per la produzione di tali sostanze, è stato distrutto o recuperato per uso successivo, impiegando le migliori tecniche disponibili.

Per fornire tali prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:

a) che stabilisce l’origine delle sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato;
b) che identifica l’impianto di produzione di origine delle sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato, compresa l’identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione per la produzione di sostanze che riducono lo strato di ozono da immettere sul mercato;
c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall’UNFCCC per l’incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;
d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità delle sostanze che riducono lo strato di ozono prima dell’importazione.
I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dell’immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

5.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I prodotte o immesse sul mercato come materia prima, come agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, o destinate alla distruzione o alla rigenerazione, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12, rispettivamente, possono essere usate unicamente a tali scopi.

I contenitori delle sostanze che riducono lo strato di ozono destinate agli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 del presente regolamento sono etichettati con una chiara indicazione del fatto che la sostanza può essere usata soltanto per lo scopo applicabile. Qualora le sostanze siano soggette alle disposizioni relative all’etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione è inclusa nelle etichette di cui a detto regolamento.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e l’indicazione da usare sulle etichette di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

6.   Le imprese che producono, anche come sottoproduzione o produzione secondaria, immettono sul mercato, forniscono ad un’altra persona nell’Unione o ricevono da ad un’altra persona nell’Unione sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I destinate a essere utilizzate come materia prima o agenti di processo, o destinate a essere distrutte o rigenerate, nonché le imprese che distruggono o rigenerano tali sostanze o le utilizzano come materia prima o agenti di processo, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, a seconda dei casi:

a) il nome della sostanza che riduce lo strato di ozono o della miscela che contiene tale sostanza;
b) le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l’anno civile in questione;
c) le quantità fornite e ricevute durante l’anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;
d) i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;
e) le quantità utilizzate durante l’anno civile in questione, specificando l’uso effettivo; e
f) le quantità stoccate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno civile in questione.
Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l’immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.

CAPO IV

Commercializzazione

Articolo 16

Sistema di rilascio di licenze

1.   La Commissione istituisce e garantisce il funzionamento del sistema elettronico per il rilascio di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, così come per i prodotti e le apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze («sistema di licenze»).

2.   Le imprese che desiderano ottenere le licenze richieste ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, o dell’articolo 14, paragrafo 3, presentano una domanda utilizzando il sistema di licenze. Prima di presentare domanda le imprese dispongono di una registrazione valida nel sistema di licenze. Le imprese provvedono a disporre di una registrazione valida nel sistema di licenze anche prima di procedere alle comunicazioni di cui all’articolo 24.

Le domande per il rilascio di licenze sono trattate entro 30 giorni. Le licenze sono rilasciate conformemente alle norme e alle procedure di cui all’allegato VII.

3.   Le licenze possono essere rilasciate ad imprese stabilite nell’Unione e ad imprese stabilite al di fuori dell’Unione.

Le imprese stabilite al di fuori dell’Unione designano un rappresentante esclusivo stabilito nell’Unione che si assume la piena responsabilità del rispetto del presente regolamento. Il rappresentante esclusivo può essere lo stesso designato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[22]Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)..

4.   Le licenze possono essere temporanee. Restano valide fino alla scadenza, fino alla sospensione o revoca da parte della Commissione in applicazione del presente articolo o fino alla revoca da parte dell’impresa. Nel caso di importazioni o di esportazioni di halon recuperati, riciclati o rigenerati, stoccati per gli usi critici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, il termine non supera la data limite per l’uso critico fisata all’allegato V.

5.   Ogni impresa titolare di una licenza notifica alla Commissione senza indebito ritardo, durante il periodo di validità della licenza, le eventuali variazioni intervenute durante tale periodo relativamente alle informazioni presentate conformemente all’allegato VII.

6.   La Commissione può richiedere ulteriori informazioni ove necessario per confermare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dalle imprese conformemente all’allegato VII.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, o la Commissione possono richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e possono richiedere copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione.

8.   La Commissione può condividere i dati presentati nel sistema di licenze nella misura necessaria in casi specifici con le autorità competenti delle parti del protocollo in questione.

9.   La licenza è sospesa in presenza di un ragionevole sospetto di mancato rispetto di qualsiasi obbligo pertinente stabilito nel presente regolamento. La licenza è revocata in presenza di prove attestanti il mancato rispetto di qualsiasi obbligo stabilito nel presente regolamento. La domanda di licenza è altresì respinta o la licenza è revocata qualora vi siano prove di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale dell’Unione o del diritto ambientale dell’Unione da parte dell’impresa in relazione alle sue attività ai sensi del presente regolamento.

Le imprese sono informate, quanto prima, dell’eventuale respingimento della domanda di licenza o della sospensione o revoca della licenza, specificando i motivi del respingimento, della sospensione o della revoca. Anche gli Stati membri sono informati di tali casi.

10.   Le imprese adottano tutte le misure necessarie per garantire che l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono:

a) non costituisca un caso di commercio illecito;
b) non abbia effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese di destinazione per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo;
c) non causi un eccesso di restrizioni quantitative previste dal protocollo per il paese di cui alla lettera b).

11.   Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità doganali, hanno accesso al sistema di licenze ai fini dell’applicazione del presente regolamento. L’accesso delle autorità doganali al sistema di licenze è garantito tramite l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane») di cui ai paragrafi 14 e 15.

12.   Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni incluse nel sistema di licenze.

13.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato VII laddove sia necessario per garantire il funzionamento corretto del sistema di licenze, per agevolare l’applicazione dei controlli doganali o laddove sia necessario al rispetto del protocollo.

14.   La Commissione garantisce l’interconnessione del sistema di licenze con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito di tale sportello istituito dal regolamento (UE) n. 2022/2399.

15.   Gli Stati membri garantiscono l’interconnessione dei rispettivi ambienti nazionali di sportello unico per le dogane con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati ai fini dello scambio di informazioni con il sistema di licenze.

Articolo 17

Controlli del commercio

1.   Le autorità doganali e le autorità di vigilanza del mercato applicano alle importazioni e alle esportazioni i divieti e le altre restrizioni del presente regolamento.

2.   Ai fini dell’importazione, l’impresa titolare della licenza in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, è l’importatore. Se l’importatore non è disponibile, l’impresa titolare della licenza è il dichiarante indicato nella dichiarazione in dogana che è titolare dell’autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito, a meno che non vi sia un trasferimento di diritti e obblighi a norma dell’articolo 218 del regolamento (UE) n. 952/2013 per consentire a un’altra persona di essere il dichiarante. Nel caso del regime di transito, l’impresa titolare della licenza è il titolare della procedura.

Ai fini dell’esportazione, l’impresa titolare della licenza in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, è l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana.

3.   In caso di importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l’importatore, o se non disponibile il dichiarante, indicato nella dichiarazione in dogana o nella dichiarazione di custodia temporanea e, in caso di esportazione l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, fornisce alle autorità doganali le seguenti informazioni, se del caso, nella dichiarazione in dogana:

a) il numero identificativo di registrazione del sistema di licenze e il numero della licenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 3;
b) il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
c) la massa netta di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature;
d) la massa netta moltiplicata per l’ODP delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se incluse in prodotti e apparecchiature;
e) il codice delle merci con il quale le merci sono classificate.

4.   Le autorità doganali verificano, in particolare, se in caso di importazione l’importatore indicato nella dichiarazione in dogana o, se non disponibile, il dichiarante, e in caso di esportazione l’esportatore indicato nella dichiarazione in dogana, dispone di una licenza valida a norma dell’articolo 13, paragrafo 2 e dell’articolo 14, paragrafo 3.

5.   Se del caso, le autorità doganali comunicano le informazioni relative allo sdoganamento delle merci al sistema di licenze tramite l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane.

6.   Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I in contenitori ricaricabili mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica, una dichiarazione di conformità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, comprensiva di prove a conferma delle modalità previste per la restituzione del contenitore per ricarica.

7.   Gli importatori di halon a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), e gli esportatori di halon a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera e), mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica o all’esportazione, un certificato attestante la natura della sostanza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera e).

8.   Gli importatori di sostanze che riducono lo strato di ozono mettono a disposizione delle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione in dogana relativa all’immissione in libera pratica, le prove di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

9.   Quando effettuano i controlli basati sull’analisi dei rischi nel contesto del sistema doganale di gestione dei rischi e in conformità all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali verificano il rispetto delle norme in materia di importazione ed esportazione stabilite nel presente regolamento. Tale analisi dei rischi tiene conto in particolare di tutte le informazioni disponibili sulla probabilità di commercio illecito delle sostanze che riducono lo strato di ozono e sui precedenti di conformità dell’impresa.

10.   Sulla base dell’analisi dei rischi, quando effettua i controlli doganali fisici sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, sui prodotti e sulle apparecchiature disciplinati dal presente regolamento, l’autorità doganale verifica in particolare quanto segue in merito alle importazioni e alle esportazioni:

a) che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza e nella dichiarazione in dogana;
b) che le merci siano adeguatamente etichettate a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, prima della loro immissione in libera pratica.

L’importatore o l’esportatore mette la licenza a disposizione delle autorità doganali durante i controlli a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 952/2013.

11.   Le autorità doganali confiscano o sequestrano le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti e le apparecchiature vietati dal presente regolamento per smaltimento in conformità degli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 o informano le autorità competenti al fine di garantire la confisca e il sequestro di tali sostanze, prodotti e apparecchiature per il loro smaltimento. Le autorità di vigilanza del mercato ritirano o richiamano dal mercato tali sostanze, prodotti e apparecchiature a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1020.

È vietata la riesportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che non sono conformi al presente regolamento.

12.   Le autorità doganali o le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per prevenire i tentativi di importare o esportare le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti e le apparecchiature disciplinati dal presente regolamento per i quali vigeva già il divieto di ingresso e uscita dal territorio.

13.   Gli Stati membri designano o autorizzano gli uffici doganali o altri luoghi, e specificano il percorso verso di essi, conformemente agli articoli 135 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini della presentazione alle autorità doganali delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I del presente regolamento nonché dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze all’ingresso nel territorio doganale dell’Unione o all’uscita da esso. I controlli sono effettuati dal personale degli uffici doganali o da altre persone autorizzate in conformità delle norme nazionali, che sono edotti sulle questioni relative alla prevenzione delle attività illecite disciplinate dal presente regolamento e hanno accesso ad apparecchiature adeguate per effettuare i pertinenti controlli fisici sulla base dell’analisi dei rischi.

Soltanto gli uffici doganali designati o autorizzati o gli altri luoghi di cui al primo comma sono abilitati ad aprire o terminare un regime di transito di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, o di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Articolo 18

Misure di sorveglianza del commercio illecito

1.   Sulla base di un monitoraggio periodico del commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di una valutazione dei potenziali rischi di commercio illecito collegati ai movimenti di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di:

a) integrare il presente regolamento specificando i criteri che le autorità competenti degli Stati membri devono prendere in considerazione quando effettuano verifiche, conformemente all’articolo 26, per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento;
b) integrare il presente regolamento specificando i requisiti da controllare nell’ambito della sorveglianza, conformemente all’articolo 17, delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale, tra cui il deposito doganale o la zona franca, ovvero in transito nel territorio doganale dell’Unione;
c) modificare il presente regolamento aggiungendo metodologie di tracciamento delle sostanze che riducono lo strato di ozono immesse sul mercato ai fini del monitoraggio, a norma degli articoli 13 e 14, delle importazioni e delle esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e dei prodotti ed apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, sottoposti a custodia temporanea o a regime doganale.
2.   Nell’adottare un atto delegato a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico della metodologia da istituire a norma delle lettere a), b) e c) di tale paragrafo.

Articolo 19

Scambi commerciali con Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica e territori non contemplati dal protocollo

1.   Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze da e verso uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato o vincolata dalle disposizioni del protocollo applicabili ad una particolare sostanza controllata nell’ambito del protocollo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme applicabili all’immissione in libera pratica e all’esportazione di prodotti e apparecchiature importati da ed esportati verso uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica di cui al paragrafo 1, prodotti con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I ma che non contengono sostanze inequivocabilmente identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono elencate in tale allegato, nonché le norme sull’identificazione di tali prodotti e apparecchiature. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dalle parti del protocollo e, per quanto riguarda le norme sull’identificazione di tali prodotti e apparecchiature, dell’eventuale consulenza tecnica periodica fornita alle parti del protocollo.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze o che sono prodotte con una o più di tali sostanze, con uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica di cui al paragrafo 1, possono essere autorizzati dalla Commissione mediante atti di esecuzione se è stabilito, in una riunione delle parti del protocollo in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo stesso, che lo Stato o l’organizzazione regionale d’integrazione economica si conforma al protocollo e ha presentato la relativa documentazione in conformità all’articolo 7 del protocollo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Fatte salve le decisioni adottate dalle parti del protocollo di cui al paragrafo 2, il paragrafo 1 si applica ai territori non contemplati dal protocollo allo stesso modo in cui tali decisioni si applicano agli Stati o alle organizzazioni regionali di integrazione economica ai sensi del paragrafo 1.

5.   Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente al protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del protocollo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

CAPO V

Controllo delle emissioni

Articolo 20

Recupero e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono usate

1.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2025, i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante una ristrutturazione le attività di riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano per quanto possibile evitate le emissioni mediante la manipolazione delle schiume o delle sostanze in esse contenute in modo tale da garantire la distruzione di tali sostanze. In caso di recupero di tali sostanze, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se la rimozione delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell’edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l’impossibilità della rimozione nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

4.   Gli halon contenuti nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sono recuperati, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere riciclati o rigenerati.

La distruzione di halon è vietata salvo se vi sono prove documentate del fatto che la purezza della sostanza recuperata o riciclata non ne consente tecnicamente la rigenerazione e il successivo riutilizzo. Le imprese che distruggono halon in tali casi conservano detta documentazione per almeno cinque anni. La documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

5.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono recuperate, se tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclo o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.

6.   Le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, e i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze sono distrutti soltanto impiegando una tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.

Le altre sostanze che riducono lo strato di ozono per le quali non sono state approvate tecnologie di distruzione sono distrutte soltanto impiegando tecnologie di distruzione conformi alla normativa dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti aggiuntivi di tale normativa.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze che riducono lo strato di ozono sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da applicare.

8.   Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I e fissano i requisiti professionali minimi del personale impiegato.

Articolo 21

Rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono e verifiche della presenza di perdite

1.   Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se contenute in prodotti e apparecchiature, è vietato se non è tecnicamente necessario per gli usi previsti consentiti dal presente regolamento.

2.   Le imprese adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire e ridurre al minimo qualsiasi rilascio involontario delle sostanze che riducono lo strato di ozono durante la produzione, anche se il rilascio è risultato inavvertitamente durante la produzione di altre sostanze chimiche, il processo di fabbricazione di apparecchiature, l’uso, lo stoccaggio e il trasferimento da un contenitore o un sistema a un altro o il trasporto.

3.   Gli operatori di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg, ma inferiore a 30 kg, di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni 12 mesi a una verifica della presenza di perdite, ad eccezione delle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali e contenenti meno di 6 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I;
b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg, ma inferiore a 300 kg, di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni sei mesi a una verifica della presenza di perdite;
c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I siano sottoposti almeno ogni tre mesi a una verifica della presenza di perdite.

4.   Gli operatori che usano apparecchiature o sistemi contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono garantiscono che qualsiasi perdita rilevata sia riparata senza indebito ritardo, fatto salvo il divieto di usare tali sostanze che riducono lo strato di ozono, salvo laddove tale recupero sia regolamentato da altri atti giuridici dell’Unione.

5.   Gli operatori di cui al paragrafo 4 conservano un registro in cui riportano la quantità e il tipo di halon aggiunti e di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell’allegato I recuperate durante le attività di manutenzione o di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui a tale paragrafo. Esse conservano inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati dell’impresa che ha eseguito verifiche della presenza di perdite, la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche effettuate della presenza di perdite. Detti registri sono conservati per almeno cinque anni e sono messi a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

6.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti professionali minimi del personale che svolge le attività di cui ai paragrafi 3 e 4.

CAPO VI

Elenchi di sostanze che riducono lo strato di ozono e comunicazione dei dati

Articolo 22

Modifiche agli elenchi delle sostanze che riducono lo strato di ozono

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato II per includervi tutte le sostanze non disciplinate dal presente regolamento ma che il comitato di valutazione scientifica, istituito nel quadro del protocollo, o un’altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole ODP.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato I per includervi tutte le sostanze che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sono esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in quantità significative e, se del caso, per determinare eventuali deroghe alle restrizioni di cui ai capi II o IV.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare gli allegati I e II per quanto riguarda il GWP e l’ODP di tali sostanze, laddove necessario alla luce delle nuove relazioni di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico oppure delle nuove relazioni del comitato di valutazione scientifica, o di aggiungere a tali allegati, se del caso, il GWP di tali sostanze su una scala temporale di 20 anni.

Articolo 23

Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

1.   Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le informazioni seguenti relative all’anno civile precedente:

a) le quantità di halon installate, usate o stoccate per gli usi critici, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’uso di sostanze alternative appropriate;
b) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le verifiche condotte ai sensi dell’articolo 26, compresa l’irrogazione di sanzioni di cui all’articolo 27, laddove applicabili.

2.   La Commissione può stabilire, se opportuno, mediante atti di esecuzione, il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.

Articolo 24

Comunicazione dei dati da parte delle imprese

1.   Entro il 31 marzo 2025 e successivamente ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, tramite uno strumento elettronico di comunicazione, i dati elencati nell’allegato VI per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono con riferimento all’anno civile precedente.

Gli Stati membri hanno accesso allo strumento elettronico di comunicazione delle imprese soggette alla loro competenza giurisdizionale.

Prima della comunicazione le imprese si registrano nel sistema di licenze.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione adottano misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ad esse trasmesse conformemente al presente articolo.

3.   Laddove necessario, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e i mezzi della comunicazione di cui all’allegato VI. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 al fine di modificare l’allegato VI se necessario alla luce delle decisioni delle parti del protocollo.

CAPO VII

Applicazione

Articolo 25

Cooperazione e scambio di informazioni

1.   Laddove necessario per garantire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti di ogni Stato membro, comprese le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione, cooperano tra loro, con le autorità competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi.

Se per garantire una corretta attuazione del sistema doganale di gestione dei rischi è necessario cooperare con le autorità doganali, le autorità competenti degli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie alle autorità doganali a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.   Se le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato o altre autorità competenti di uno Stato membro rilevano una violazione del presente regolamento ne informano l’autorità ambientale o, se non pertinente, altra autorità competente per l’applicazione di sanzioni a norma dell’articolo 27.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti siano in grado di accedere in modo efficiente a tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e di scambiarle. Dette informazioni comprendono i dati relativi alle dogane, le informazioni sulla proprietà e la situazione finanziaria, eventuali violazioni della normativa ambientale, nonché i dati registrati nel sistema di licenze.

Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione delle autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione se necessario per garantire l’applicazione del presente regolamento.

4.   Le autorità competenti, quando rilevano una violazione del presente regolamento che possa interessare più di uno Stato membro, avvisano le omologhe degli altri Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le autorità competenti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto che non rispetta il presente regolamento al fine di consentirne il sequestro, la confisca, il ritiro o il richiamo dal mercato per smaltimento.

Per lo scambio di informazioni relative ai rischi doganali è usato il sistema doganale di gestione dei rischi.

Le autorità doganali si scambiano tutte le informazioni d’interesse relative alle violazioni del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio[23]Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1). e, se necessario, chiedono assistenza agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 26

Obbligo di verifica

1.   Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche per accertare che le imprese rispettino gli obblighi imposti dal presente regolamento.

2.   Le verifiche sono effettuate secondo un approccio basato sui rischi che tiene conto, in particolare, dei precedenti di conformità delle imprese, del rischio di non conformità di un prodotto specifico al presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa dalla Commissione, da autorità competenti nel settore doganale, di vigilanza del mercato, ambientale e da altre autorità con funzioni di ispezione degli Stati membri, o da autorità competenti di paesi terzi.

Le autorità competenti degli Stati membri effettuano verifiche quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni circostanziate fornite da terzi o dalla Commissione, in merito alla potenziale inosservanza del presente regolamento.

3.   Le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a) visite in loco presso gli stabilimenti con la frequenza adeguata e la verifica della documentazione e delle apparecchiature di interesse; e
b) verifiche delle piattaforme online a norma del presente paragrafo.
Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[24]Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1)., qualora una piattaforma online rientrante nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento consenta la conclusione di contratti a distanza con imprese che offrono sostanze che riducono lo strato di ozono o prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze, le autorità competenti degli Stati membri verificano se l’impresa, le sostanze che riducono lo strato di ozono, i prodotti o le apparecchiature offerti rispettano i requisiti stabiliti dal presente regolamento. Le autorità competenti informano la Commissione e le pertinenti autorità di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2022/2065 e cooperano con esse al fine di garantire il rispetto di tale regolamento.

Le verifiche sono effettuate senza preavvisare l’impresa, tranne quando per garantirne l’efficacia è necessaria una notifica preventiva. Gli Stati membri provvedono a che le imprese forniscano alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per consentire loro di effettuare le verifiche previste dal presente articolo.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri tengono registri in cui indicano in particolare la natura e i risultati delle verifiche e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutte le verifiche effettuate sono conservati per almeno cinque anni.

5.   Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro può svolgere verifiche o altre indagini ufficiali nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze, prodotti o apparecchiature disciplinati dal presente regolamento che operano nel suo territorio. L’esito della verifica o dell’indagine è comunicato allo Stato membro richiedente.

6.   Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può chiedere tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti degli Stati membri e alle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede.

7.   La Commissione adotta misure atte ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

CAPO VIII

Sanzioni, procedura di comitato ed esercizio della delega

Articolo 27

Sanzioni

1.   Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28)., gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare che tali sanzioni siano applicate. Prima del 1o gennaio 2026 gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi:

a) la natura e la gravità della violazione;
b) la popolazione umana o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente;
c) le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell’impresa ritenuta responsabile;
d) la situazione finanziaria dell’impresa ritenuta responsabile.

3.   Le sanzioni comprendono:

a) sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie;
b) confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente;
c) divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato le sostanze che riducono lo strato di ozono o i prodotti e le apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, in caso di infrazione grave o di recidiva.

4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 3, lettera), sono proporzionate al danno ambientale, ove applicabile, e privano effettivamente i responsabili dei benefici economici derivanti dalle violazioni. Il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie aumenta gradualmente in caso di recidiva.

In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono o dei prodotti e delle apparecchiature in questione.

Articolo 28

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 29

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 7, all’articolo 22, all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dall'11 marzo 2024.

Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 13, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 3 marzo 2025.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 7, all’articolo 9, paragrafo 3, all’articolo 16, paragrafo 13, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20, paragrafo 7, all’articolo 22, all’articolo 23, paragrafo 3 e all’articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’articolo 16, paragrafo 13, dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 19, paragrafo 2, dell’articolo 20, paragrafo 7, dell’articolo 22, dell’articolo 23, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Riesame

1.   Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione pubblica una relazione sugli effetti del presente regolamento. La relazione include una valutazione della disponibilità di alternative alle sostanze che riducono lo strato di ozono per usi disciplinati dagli articoli da 6 a 9.

2.   Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13). può, di propria iniziativa, fornire pareri scientifici ed elaborare relazioni sulla coerenza del presente regolamento con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e con gli impegni internazionali assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi.

Articolo 31

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il regolamento (CE) n. 1005/2009 è abrogato.

2.   L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 2 marzo 2025.

3.   L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2009 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di riferimento dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

4.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 4 a 15, l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato VII, punto 2, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU C 365 del 23.9.2022, pag. 50.
2. Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 gennaio 2024.
3. Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
4. Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
5. Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).
6. GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10.
7. GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21.
8. Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).
9. GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
10. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
11. Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
12. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
13. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
14. Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
15. Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).
16. Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
17. Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
18. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
19. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
20. Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
21. GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
22. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
23. Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
24. Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
25. Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
26. Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

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