Tutte le modifiche e le tempistiche di attuazione
Modifiche all'allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 dal titolo "Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 15-03-2014. In particolare, le modifiche riguardano il punto 9, lettera b); il punto 13, lettera a); il punto 39 (sostituito).
I cambiamenti sono stati apportati dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2018.
Nella tabella inserita nel decreto - riportato integralmente qui di seguito - tutte le novità riguardanti le sostanze pericolose oggetto del provvedimento.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2018
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (18A02566)
(GU n.84 del 11-4-2018)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 9, lettera b), e' sostituito dal seguente: +--------+--------------------------+-------------------------------+ | | |Si applica alle categorie 8, 9 | | | |e 11; scade il: a) 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | |Piombo in cuscinetti e |della categoria 8; b) 21 luglio| | |pistoni per compressori |2024 per gli strumenti di | | |contenenti refrigeranti |monitoraggio e controllo | | |per applicazioni HVACR |industriali della categoria 9 e| | |(riscaldamento, |per la categoria 11; c) 21 | | |ventilazione, |luglio 2021 per altre | | |condizionamento e |sotto-categorie delle categorie| |«9 b) |refrigerazione) |8 e 9. | +--------+--------------------------+-------------------------------+ | |Piombo in cuscinetti e | | | |pistoni per compressori a | | | |spirale ermetici | | | |contenenti refrigeranti | | | |con una potenza elettrica | | | |assorbita dichiarata di 9 | | | |kW o inferiore per | | | |applicazioni HVACR | | | |(riscaldamento, | | | |ventilazione, | | | |condizionamento e |Si applica alla categoria 1; | |9 b)-I |refrigerazione) |scade il 21 luglio 2019.» | +--------+--------------------------+-------------------------------+ b) il punto 13, lettera a), e' sostituito dal seguente: +------+------------------------+-----------------------------------+ | | |Applicabile a tutte le categorie, | | | |scadenza il: a) 21 luglio 2023 per | | | |i dispositivi medico-diagnostici in| | | |vitro della categoria 8; b) 21 | | | |luglio 2024 per gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali della categoria 9 e per| | |Piombo nelle lenti |la categoria 11; c) 21 luglio 2021 | | |bianche utilizzate per |per tutte le altre categorie e | |«13 a)|applicazioni ottiche |sottocategorie» | +------+------------------------+-----------------------------------+ c) il punto 13, lettera b), e' sostituito dal seguente: +-----------+----------------------+--------------------------------+ | | |Applicabile alle categorie 8, 9 | | | |e 11, scadenza il: a) 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | | |della categoria 8; b) 21 luglio | | | |2024 per gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | |Cadmio e piombo in |industriali della categoria 9 e | | |lenti filtranti e |per la categoria 11; c) 21 | | |lenti utilizzate per |luglio 2021 per altre | | |campioni di |sotto-categorie delle categorie | |«13 b) |riflessione |8 e 9» | +-----------+----------------------+--------------------------------+ | |Piombo in tipi di | | | |lenti ottiche | | | |filtranti ioniche | | |13 b)-I |colorate | | +-----------+----------------------| | | |Cadmio in tipi di | | | |lenti ottiche a |Applicabile alle categorie da 1 | | |dispersione |a 7 e 10; scadenza il 21 luglio | | |colloidale; escluse le|2021 per le categorie da 1 a 7 e| | |applicazioni che |10;» | | |rientrano nel punto 39| | |13 b)-II |del presente allegato | | +-----------+----------------------| | | |Cadmio e piombo in | | | |lenti utilizzate per | | | |campioni di | | |13 b)-III |riflessione | | +-----------+----------------------+--------------------------------+ d) il punto 39, e' sostituito dal seguente: +-------+---------------------------------+-------------------+ | |Seleniuro di cadmio nei punti | | | |quantici (nanocristalli | | | |semiconduttori) a base di cadmio | | | |per il downshift destinati | | | |all'utilizzo nelle applicazioni | | | |di illuminazione dei sistemi di | | | |visualizzazione (< 0,2 μg Cd per |Scade per tutte le | | |mm2 di superficie dello schermo |categorie il 31 | |«39 a) |di visualizzazione) |ottobre 2019» | +-------+---------------------------------+-------------------+
Art. 2 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.