Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Tutte le modifiche e le tempistiche di attuazione

Modifiche all'allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 dal titolo "Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 15-03-2014. In particolare, le modifiche riguardano il punto 9, lettera b); il punto 13, lettera a); il punto 39 (sostituito).

I cambiamenti sono stati apportati dal D.M. Ambiente 15 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2018.

Nella tabella inserita nel decreto - riportato integralmente qui di seguito - tutte le novità riguardanti le sostanze pericolose oggetto del provvedimento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2018

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea
2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017,  2017/1011/UE  del  15
marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del  decreto
n. 27 del 4 marzo 2014  sulla  restrizione  di  determinate  sostanze
pericolose  nelle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche.
(18A02566) 

(GU n.84 del 11-4-2018)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo  2014,  n.  27,  secondo  cui,   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del  13
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio  e  al  piombo  in
lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del  13
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in  cuscinetti  e
pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del  15
marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato
III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'esenzione  relativa  all'uso  di  piombo  nelle
lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; 
  Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione,  del  7
agosto  2017  che  modifica,  adattandolo   al   progresso   tecnico,
l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al  cadmio  in
diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in
sistemi di visualizzazione; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo,
a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il punto 9, lettera b), e' sostituito dal seguente: 
    
 
+--------+--------------------------+-------------------------------+
|        |                          |Si applica alle categorie 8, 9 |
|        |                          |e 11; scade il: a) 21 luglio   |
|        |                          |2023 per i dispositivi         |
|        |                          |medico-diagnostici in vitro    |
|        |Piombo in cuscinetti e    |della categoria 8; b) 21 luglio|
|        |pistoni per compressori   |2024 per gli strumenti di      |
|        |contenenti refrigeranti   |monitoraggio e controllo       |
|        |per applicazioni HVACR    |industriali della categoria 9 e|
|        |(riscaldamento,           |per la categoria 11; c) 21     |
|        |ventilazione,             |luglio 2021 per altre          |
|        |condizionamento e         |sotto-categorie delle categorie|
|«9 b)   |refrigerazione)           |8 e 9.                         |
+--------+--------------------------+-------------------------------+
|        |Piombo in cuscinetti e    |                               |
|        |pistoni per compressori a |                               |
|        |spirale ermetici          |                               |
|        |contenenti refrigeranti   |                               |
|        |con una potenza elettrica |                               |
|        |assorbita dichiarata di 9 |                               |
|        |kW o inferiore per        |                               |
|        |applicazioni HVACR        |                               |
|        |(riscaldamento,           |                               |
|        |ventilazione,             |                               |
|        |condizionamento e         |Si applica alla categoria 1;   |
|9 b)-I  |refrigerazione)           |scade il 21 luglio 2019.»      |
+--------+--------------------------+-------------------------------+
 
  b) il punto 13, lettera a), e' sostituito dal seguente: 
    
 
+------+------------------------+-----------------------------------+
|      |                        |Applicabile a tutte le categorie,  |
|      |                        |scadenza il: a) 21 luglio 2023 per |
|      |                        |i dispositivi medico-diagnostici in|
|      |                        |vitro della categoria 8; b) 21     |
|      |                        |luglio 2024 per gli strumenti di   |
|      |                        |monitoraggio e controllo           |
|      |                        |industriali della categoria 9 e per|
|      |Piombo nelle lenti      |la categoria 11; c) 21 luglio 2021 |
|      |bianche utilizzate per  |per tutte le altre categorie e     |
|«13 a)|applicazioni ottiche    |sottocategorie»                    |
+------+------------------------+-----------------------------------+
 
  c) il punto 13, lettera b), e' sostituito dal seguente:  
    

+-----------+----------------------+--------------------------------+
|           |                      |Applicabile alle categorie 8, 9 |
|           |                      |e 11, scadenza il: a) 21 luglio |
|           |                      |2023 per i dispositivi          |
|           |                      |medico-diagnostici in vitro     |
|           |                      |della categoria 8; b) 21 luglio |
|           |                      |2024 per gli strumenti di       |
|           |                      |monitoraggio e controllo        |
|           |Cadmio e piombo in    |industriali della categoria 9 e |
|           |lenti filtranti e     |per la categoria 11; c) 21      |
|           |lenti utilizzate per  |luglio 2021 per altre           |
|           |campioni di           |sotto-categorie delle categorie |
|«13 b)     |riflessione           |8 e 9»                          |
+-----------+----------------------+--------------------------------+
|           |Piombo in tipi di     |                                |
|           |lenti ottiche         |                                |
|           |filtranti ioniche     |                                |
|13 b)-I    |colorate              |                                |
+-----------+----------------------|                                |
|           |Cadmio in tipi di     |                                |
|           |lenti ottiche a       |Applicabile alle categorie da 1 |
|           |dispersione           |a 7 e 10; scadenza il 21 luglio |
|           |colloidale; escluse le|2021 per le categorie da 1 a 7 e|
|           |applicazioni che      |10;»                            |
|           |rientrano nel punto 39|                                |
|13 b)-II   |del presente allegato |                                |
+-----------+----------------------|                                |
|           |Cadmio e piombo in    |                                |
|           |lenti utilizzate per  |                                |
|           |campioni di           |                                |
|13 b)-III  |riflessione           |                                |
+-----------+----------------------+--------------------------------+

    
  d) il punto 39, e' sostituito dal seguente: 
    
 
   +-------+---------------------------------+-------------------+
   |       |Seleniuro di cadmio nei punti    |                   |
   |       |quantici (nanocristalli          |                   |
   |       |semiconduttori) a base di cadmio |                   |
   |       |per il downshift destinati       |                   |
   |       |all'utilizzo nelle applicazioni  |                   |
   |       |di illuminazione dei sistemi di  |                   |
   |       |visualizzazione (< 0,2 μg Cd per |Scade per tutte le |
   |       |mm2 di superficie dello schermo  |categorie il 31    |
   |«39 a) |di visualizzazione)              |ottobre 2019»      |
   +-------+---------------------------------+-------------------+
 
                               Art. 2 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c),
si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018. 
  2. Le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  si
applicano a decorrere dal 21 novembre 2018. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

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