Decreto Rohs: prorogate alcune scadenze

Pubblicato il DM del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2023

Decreto Rohs: prorogate alcune scadenze con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2023 «Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche» (in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2023, n. 34).

In particolare, le nuove date riguardano il piombo e dispositivi per risonanza magnetica.

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Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2023.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 gennaio 2023

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
27,  concernente  l'attuazione  della  direttiva   2011/65/UE   sulla
restrizione di determinate sostanze pericolose nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche. (23A00823) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2023, n.34)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», e in particolare l'art. 4 che dispone che  il  «Ministero

della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica»;

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo  n.

27 del 2014 secondo cui, con decreto del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare si provvede  all'aggiornamento

ed alle modifiche degli allegati allo  stesso  decreto  derivanti  da

aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  recante

«Attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui   rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione del 12

maggio 2022 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'esenzione  riguardante

l'uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di

bismuto stronzio calcio  e  rame  sia  nelle  pertinenti  connessioni

elettriche;

Vista la direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione del 12

maggio 2022 che modifica,  adeguandolo  al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato IV  della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di piombo  in  determinati  dispositivi  diagnostici  per  la

risonanza magnetica per immagini;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)

2022/1631 e (UE) 2022/1632, provvedendo, a  tal  fine,  a  modificare

l'allegato IV, al citato decreto legislativo n. 27 del 2014;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 

 

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) E' aggiunto il seguente punto:

 

Decreto Rohs

b) Al punto 27, sono aggiunte le seguenti lettere:

 

Decreto Rohs                               Art. 2 

                  Disposizioni transitorie e finali 

 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a  decorrere  dal

1° marzo 2023.

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,

nonche' comunicato alla Commissione europea.

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