Stabilimenti produttivi in attività anche sotto sequestro giudiziario

Necessario, però , mettere in atto, massimo entro un anno, misure finalizzate a rendere conformi gli impianti alle misure di sicurezza

Stabilimenti produttivi degli impianti strategici di interesse nazionale sempre attivi anche sotto sequestro giudiziario per fatti legati a infortuni sul lavoro, a patto che siano intraprese, massimo entro un anno, misure finalizzate a rendere conformi gli stessi alle misure di sicurezza

E’ l’effetto dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (in S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192)

In particolare, l’articolo 21-octies, ha reso effettive le misure già introdotte dall’articolo 3 del D.L. n. 92/2015, derivanti da recenti provvedimenti giudiziari che avevano interessato due stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (per approfondimenti si veda il commento pubblicato a pagina 64 del n. 15/2015 di Ambiente&Sicurezza).

Gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 92/2015, relativi a rifiuti e AIA, sono invece stati resi effettivi tramite la  legge n. 125/2015 (in S.O. n. 49 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188), di conversione del D.L. n. 78/2015  in materia di enti territoriali.

Di seguito viene riportato lo stralcio dell’articolo 21-octies della legge n. 132/2015, con il quale sono state rese definitive le misure urgenti sugli impianti strategici di interesse nazionale.

In fondo alla pagina è riportato il testo integrale del D.L. n. 83/2015, coordinato con la legge n. 132/2015.


Art. 21-octies. (Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di
impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario)

1.  Al fine di garantire il necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze  di
continuita'    dell'attivita'     produttiva,     di     salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle   finalita'   di   giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
    2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in  comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma  1,  l'attivita'  di  impresa  non  puo'
protrarsi  per  un  periodo  di  tempo  superiore   a   dodici   mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro.
    3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti  di  cui
al  comma  1,  senza  soluzione  di   continuita',   l'impresa   deve
predisporre, nel termine perentorio di  trenta  giorni  dall'adozione
del provvedimento di sequestro, un piano recante misure  e  attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della  sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta  predisposizione  del  piano  e'  comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente.
    4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale  dei  vigili  del
fuoco, agli uffici  dell'azienda  sanitaria  locale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza  e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio  delle  aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento  di
ispezioni dirette a verificare  l'attuazione  delle  misure  e  delle
attivita'  aggiuntive  previste   nel   piano.   Le   amministrazioni
provvedono alle attivita' previste  dal  presente  comma  nell'ambito
delle  competenze  istituzionalmente  attribuite,  con   le   risorse
previste a legislazione vigente.
    5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui  ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».

Allegati

Legge n. 132/2015

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