Studenti vittime di infortuni sul lavoro: requisiti e modalità di accesso al fondo per le famiglie

D.M. 25 settembre 2023

Studenti vittime di infortuni sul lavoro: con il decreto 25 settembre 2023, il ministero del Lavoro ha definito i requisiti e le modalità d'accesso al fondo rivolto ai familiari di studenti vittime di infortuni sul lavoro.

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Il fondo - di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 - eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal
fondo non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.

Studenti vittime di infortuni sul lavoro: a quanto ammonta il contributo? Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico di cui al comma 1 è erogato nel limite della dotazione annua del fondo ed è determinato per ciascun
infortunio mortale in euro 200 mila euro.

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento e, in coda, il modulo per la richiesta all'Inail.

 

 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Decreto 25 settembre 2023

Definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i
familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché
quantificazione del sostegno economico erogato. (23A05841)

(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

e

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali» e, in particolare, l'art. 85;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti»;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,
recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo
del lavoro», che, al fine di riconoscere un sostegno economico ai
familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di
ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative
per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le
Universita', deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente
al 1° gennaio 2018, durante le attivita' formative, ha istituito il
Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in
occasione delle attivita' formative e interventi di revisione dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di
seguito denominato Fondo;
Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione
e del merito e con il Ministro dell'universita' e della ricerca siano
definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso al Fondo, nonche'
la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una
tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art.
85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
Visto altresi' l'art. 17, comma 3, del medesimo decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione
del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerata la dotazione del Fondo pari ad euro 10 milioni per
l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024;
Vista la nota prot. n. 8108 del 28 luglio 2023 con la quale l'INAIL
ha trasmesso il contributo «elaborato dalla consulenza statistico
attuariale dell'Istituto... relativamente al "sostegno economico" a
carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni
di cui all'articolo 17 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85»;
Tenuto conto che occorre provvedere - cosi' come previsto dall'art.
17, comma 2, del citato decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 - alla
definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione
dell'importo delle prestazioni, nonche' delle modalita' di accesso al
Fondo;

Decreta:

Art. 1

Benefici erogati dal Fondo

1. Il Fondo di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, eroga un sostegno economico ai familiari degli studenti delle
scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche
privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione
e formazione professionale e le Universita', deceduti a seguito di
infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative, con
esclusione degli infortuni in itinere. La prestazione erogata dal
Fondo non e' soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del
risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
2. Il sostegno economico di cui al comma 1 e' determinato in
relazione alle risorse disponibili.
3. Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018,
l'importo del sostegno economico di cui al comma 1 e' erogato nel
limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun
infortunio mortale in euro 200.000,00.
4. Il sostegno economico di cui al comma 1 non e' soggetto a
tassazione in relazione alla natura e finalita' dell'erogazione, in
analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Prestazioni cumulabili

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 e' cumulabile con
l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai
sensi dell'art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

 

Art. 3

Familiari superstiti aventi diritto
ai benefici a carico del Fondo

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1, nell'importo
complessivo ivi stabilito, spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento
dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e
adottivi;
2. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 1, gli aventi
diritto sono i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le
sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. In mancanza dei soggetti indicati nel comma 2, gli aventi
diritto sono gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
dell'evento lesivo.
3. In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.

Art. 4

Modalita' di accesso ai benefici ed erogazioni

1. Il sostegno economico di cui all'art. 1 e' erogato, previa
istanza, entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che
il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o
durante le attivita' formative.
2. Nelle more della predisposizione da parte dell'INAIL
dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica,
l'istanza deve essere presentata all'INAIL o inviata a mezzo di posta
elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al medesimo Istituto, da parte degli aventi diritto, a
pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso
del soggetto vittima dell'evento lesivo.
3. Per gli infortuni verificatisi antecedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto, la relativa istanza dovra' essere
presentata, con le modalita' di cui al comma 1, a pena di
inammissibilita', entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. L'istanza deve essere formulata, mediante l'allegata
modulistica, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Procedura di accertamento

1. La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi
di vigilanza i quali, all'esito della stessa, sono tenuti a
trasmettere apposita relazione all'INAIL.
2. All'esito dell'accertamento, dal quale risulti che il decesso
sia riconducibile ad infortunio mortale verificatosi in occasione o
durante le attivita' formative e interventi di revisione dei percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'INAIL provvede
alla erogazione del sostegno economico di cui all'art. 1.
3. L'INAIL procede al recupero del sostegno economico laddove
risulti indebitamente corrisposto, ai sensi dell'art. 2033 del codice
civile.

Art. 6

Modalita' di erogazione e rendicontazione

1. Il sostegno economico regolamentato dal presente decreto e'
anticipato dall'INAIL.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede
annualmente al rimborso delle somme anticipate dall'INAIL, a seguito
della rendicontazione da parte dell'Istituto, da effettuarsi entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta
l'erogazione del sostegno economico.

Art. 7

Contenzioso giudiziario

1. Il contenzioso giudiziario avverso il diniego dell'erogazione
del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

 

(Studenti vittime di infortuni sul lavoro)

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