Tecnici manutentori per l’antincendio

Con la circolare 13 marzo 2023 n. 3747 del corpo nazionale dei vigili del fuoco il ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni circa lo svolgimento degli esami di abilitazione di queste figure. Ora c’è tutto per cominciare

Tecnici manutentori per l'antincendio.

Con la pubblicazione della circolare dei vigili del fuoco n. 3747 del 13 marzo 2023, il ministero dell'Interno ha fornito importanti indicazioni circa lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori per l'antincendio. Un atto di particolare rilevanza in quanto attraverso la sua emanazione si avvicina la piena attuazione del D.M. Interno 1° settembre 2021 (1) che, ricordiamo, ha introdotto la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori di presidi antincendio.

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Nello specifico, la circolare n. 3747, che segue la circolare n. 14804 del 6 ottobre 2021, il D.M. 15 settembre 2022 (2) e la circolare 16579 del 7 novembre 2022 (vedere la tabella 1), offre puntuali indicazioni per lo svolgimento degli esami, per il riconoscimento dei soggetti formatori e divulga il nuovo modello di istanza d’esame (che dovrà essere compilato dal tecnico manutentore per richiedere l’ammissione all’esame). Con questa circolare è stata inoltre annunciata la creazione da parte del corpo nazionale dei vigili del fuoco di una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.

In effetti è possibile affermare che la circolare dei vigili del fuoco n. 3747 del 13 marzo è un ulteriore dispositivo utilizzato dai tecnici del corpo nazionale per l’implementazione del “sistema di qualificazione” introdotto con il decreto 1° settembre 2021, il cosiddetto “decreto controlli”.

Il D.M. 1° settembre 2021

Per meglio comprendere l’ambito normativo in cui si colloca la circolare n. 3747 del 13 marzo 2023, occorre ricordare le disposizioni introdotte dal D.M. dell’Interno 1° settembre 2021.

Noto come decreto controlli, è uno dei tre decreti che hanno sostituito il famoso D.M. 10 marzo 1998 che, ricordiamo, per numerosi anni ha regolamentato la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e introduce la qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori per l'antincendio e la conseguente implementazione di un vero e proprio “sistema di qualificazione”.

La novità rilevante consiste nel fatto che con la piena entrata in vigore del decreto, prevista per il 25 settembre 2023, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio, potranno essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori per l'antincendio qualificati.

Il decreto è composto da sei articoli e due allegati. Con i primi due articoli sono fornite alcune definizioni contenute nel testo (art. 1) ed è specificato il campo di applicazione.

Successivamente attraverso l’articolo 3 sono richiamati i doveri in capo al datore di lavoro circa l’esecuzione obbligatoria degli interventi di manutenzione e dei controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, che devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.

Attraverso l’articolo 4 è introdotta la qualificazione dei tecnici manutentori. Con questo articolo è stabilito che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati e che le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’allegato II del decreto.

Con i restanti articoli è definita l’abrogazione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), dell’articolo 4 e dell’allegato VI del decreto del ministro dell’Interno del 10 marzo 1998 (3) e indicata l’entrata in vigore (un anno dalla data di pubblicazione).

Il sistema

Attraverso l’allegato II al decreto 1° settembre 2021 è prevista l’attribuzione di un nuovo riconoscimento professionale per i tecnici manutentori, che si acquisisce al termine di uno specifico percorso di formazione indicato nello stesso allegato. Per ogni presidio antincendio, sono definiti i contenuti minimi del corso teorico e della formazione pratica e le rispettive durate in ore (vedere la tabella 2). Inoltre, è stabilito che il tecnico manutentore ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. Questa figura deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione (vedere la tabella 3) e a tal fine deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti.

Tecnici manutentori per l'antincendio

Tecnici manutentori per l'antincendio

Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore deve sostenere un esame finale presso una commissione d’esame nominata dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare: l’esame di idoneità prevede:

  • una prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
  • una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l’osservazione diretta, durante l’attività lavorativa;
  • una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Si segnala che ai fini dell’ammissione agli esami attraverso il paragrafo 4 dell’allegato II sono individuate tre diverse casistiche a seconda dell’esperienza o di precedenti certificazioni in possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati (vedere la tabella 4).

In particolare, per l’ammissione all’esame il decreto, nell’articolato e nell’allegato II, prevede l’obbligo del corso di formazione (caso 1). In regime transitorio è prevista la possibilità di accedere direttamente all’esame per coloro che già svolgono l’attività di manutentore da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto, distinguendo altri due casi: i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (caso 2); tra i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, e che sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con una certificazione volontaria a seguito della frequenza di un corso con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato dell’allegato II al decreto (caso 3), possono richiedere di essere sottoposti alla sola prova orale.

La certificazione volontaria

Si noti come la previsione degli ultimi due casi inserita quale norma transitoria possa portare a definire out of time tutti sistemi di certificazione volontaria delle competenze rilasciate da ente terzo. Sistemi questi che oltre a promuovere il riconoscimento delle professionalità, sono stati riconosciuti come il migliore strumento di tutela per gli utilizzatori.

È possibile invece asserire, a ragion veduta, che questa certificazione proseguirà affiancandosi alla qualifica introdotta con il decreto controlli, in quanto plus competitivo per l’operatore che l’acquisisce, che vede quindi riconosciuta maggiormente la propria competenza e professionalità.

Al riguardo non è superfluo ricordare che il sistema di riconoscimento delle competenze professionali di ente terzo, prevede la possibilità per il tecnico manutentore di vincolarsi volontariamente ai requisiti individuati all’interno di norme tecniche (o prassi di riferimento) e di certificarsi presso un ente accreditato. Il possesso e il rispetto di questi requisiti sono verificati attraverso uno scrupoloso processo di valutazione composto da una prima certificazione, da sorveglianze e rinnovi periodici. In pratica, le competenze e il continuo impegno nell’aggiornamento, sono verificate sulla base di evidenze oggettive da un ente che opera secondo i criteri di indipendenza, imparzialità e trasparenza imposti da Accredia.

Un meccanismo che, oltre a distinguere con oggettività le conoscenze e abilità dei tecnici manutentori, li stimola a migliorare con continuità le proprie competenze per svolgere con perfezione la propria attività.

La certificazione delle competenze rilasciata da ente terzo proseguirà la propria esistenza al fianco della qualificazione introdotta con l’emanazione del decreto controlli. I due sistemi possono essere contemplati in un’ottica di sinergia, in quanto si vedranno affiancati il rispetto dei requisiti minimi dettati dal legislatore – indispensabili per svolgere l’attività – con ulteriori garanzie di massime performance certificate da un ente terzo.

La certificazione volontaria diventa quindi un plus alla qualifica introdotta dal decreto controlli. Una spinta alla competitività e alla valorizzazione di una professione che sempre più è chiamata a rispondere a nuove esigenze.

La circolare

Per meglio inquadrare le attività trattate dalla nuova normativa, un mese dopo la pubblicazione del decreto il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha emanato la circolare esplicativa n. 14804 del 6 ottobre 2021.

Con questo atto sono stati forniti i primi chiarimenti e le prime disposizioni operative per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato II al decreto controlli.

In particolare, è stato chiarito che sono esclusi dall’applicazione del decreto gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto n. 37/2008.

Inoltre, sono state definite le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio e, infine, è stato pubblicato il primo modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato (aggiornato con quello allegato alla circolare 3747 datata 13 marzo 2023).

Di particolare rilevanza è l’individuazione dei soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori, i quali dovranno essere individuati tra:

  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
  • le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto;
  • i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto;
  • le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

Con una apposita appendice, sono state inoltre fissati i requisiti (aule e ambienti) e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività formative teorico-pratiche, che devono sempre essere disponibili.

In effetti, per una corretta comprensione del decreto controlli e del nuovo sistema di qualifica dei tecnici manutentori antincendio, risulta indispensabile la lettura congiunta del decreto 1° settembre 2021 e della circolare esplicativa n. 14804 del 6 ottobre 2021. Segue il decreto.

Le responsabilità

È chiaro che in forza del decreto controlli viene riconosciuta in capo al tecnico manutentore qualificato la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.

Pertanto, la responsabilità dei tecnici manutentori per l'antincendio qualificati si andrà ad aggiungere a quella del datore di lavoro che non viene meno. Il tecnico manutentore qualificato, infatti, nella sua qualità di lavoratore subordinato, dovrà sempre operare in adempimento ai propri obblighi contrattuali e in continuo rapporto con il proprio datore di lavoro. Se è pur vero che il decreto controlli nulla indica in merito alle responsabilità del datore di lavoro, la responsabilità di questo ultimo non può ritenersi esclusa non essendo specificato nulla a riguardo.

Rimarranno quindi sempre in vigore le responsabilità di tipo penale e civile del datore di lavoro della corretta esecuzione a regola d'arte del lavoro eseguito dal tecnico manutentore qualificato.

(Tecnici manutentori per l'antincendio)

(1) D.M. 1° settembre 2021 - Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale, n. 230 del 25 settembre 2021).

(2) D.M. 15 settembre 2022 - Modifiche al decreto 1° settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022).

(3) D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 - Suppl. Ordinario n. 64).

 

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