Il fine principale dell’Aia è quello di prevenire e ridurre in maniera integrata l’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’Allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo misure atte «… a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente…». Di rilievo è soprattutto il «livello elevato di protezione dell’ambiente» quale elemento pregnante della logica di prevenzione e di controllo integrato dell’inquinamento introdotto in Europa a mezzo della prima direttiva Ippc n. 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento che, all’art. 1, già affermava, oramai un ventennio or sono, il fine di prevedere «…misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni» di alcune tipologie di attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti.
Accesso riservato
Questo contenuto è riservato agli abbonati a Ambiente Sicurezza Web
Sei abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Effettua il login con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento, per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.
Non sei ancora abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Attiva ora il tuo abbonamento per non perderti nulla.
Contenuti premium, approfondimenti speciali e tanti altri vantaggi ti aspettano. Scoprili tutti qui