Titoli di Stato green: come funziona il comitato per l’emissione

Obiettivi e modalità

Titoli di Stato green: con il D.P.C.M. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 27 novembre 2020 - è stato definito il funzionamento del comitato interministeriale.

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Il comitato opera con l'obiettivo di consentire al ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente e inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato green.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 9 ottobre 2020 

Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il
monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini
dell'emissione dei titoli di Stato Green. (20A06397)

(Gazzetta Ufficiale n. 295 del 27 novembre 2020)

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto, in particolare, il comma 93 dell'art. 1 della predetta legge
n. 160 del 2019 che, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei
titoli di Stato Green, un Comitato interministeriale coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di
recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le
informazioni di cui al comma 94 della stessa legge, demanda ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto di dover provvedere alla disciplina della composizione e
delle attribuzioni, nonche' delle modalita' di funzionamento, del
predetto Comitato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Decreta:

Art. 1

Composizione e modalita' di funzionamento

1. Il Comitato interministeriale per il monitoraggio e la
pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione di
titoli di Stato Green, istituito dal comma 93 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 e di seguito denominato «Comitato», e'
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze quale Presidente su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Il Comitato e' composto da un rappresentante effettivo ed uno
supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due
delegati, di cui uno quale rappresentante effettivo ed un altro quale
supplente, per ciascuno dei seguenti Ministeri:
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ministero dello sviluppo economico;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ministero dell'universita' e della ricerca;
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
3. Su invito del Presidente, possono essere chiamati a partecipare
alle riunioni del Comitato i Ministeri non appartenenti al Comitato
stesso, delegati dal Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in relazione agli argomenti all'ordine del
giorno, i dirigenti pubblici, i vertici di istituzioni ed enti
pubblici, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni
ed esperti del settore.
4. La segreteria del Comitato e' assicurata dalle strutture del
Ministero dell'economia e delle finanze, che individua di volta in
volta il soggetto partecipante alle riunioni con compiti di
segretario verbalizzante. Le medesime strutture richiedono ai
Ministeri di cui al comma 2 ed alla Presidenza del Consiglio dei
ministri la designazione dei rispettivi rappresentanti effettivi e
supplenti. Con decreto direttoriale del dirigente generale della
Direzione II - Debito pubblico del Dipartimento del Tesoro,
prontamente comunicato agli interessati ed alle amministrazioni di
appartenenza, e' insediato il Comitato e ne e' resa pubblica la
composizione. Analoghi decreti direttoriali formalizzeranno eventuali
successive modifiche nella composizione su indicazione delle
amministrazioni di appartenenza.
5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno
due volte l'anno. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti
all'ordine del giorno, e' inviata, con modalita' telematica e
comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai
componenti del Comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione, fatti salvi i casi di particolare urgenza. I lavori
sono svolti in modalita' telematica e in video conferenza o nella
sede del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita'
delle riunioni e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei
componenti di cui al comma 2 del presente articolo, e le eventuali
deliberazioni sono prese a maggioranza dei predetti componenti
partecipanti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Gli
eventuali documenti del Comitato vengono approvati a maggioranza
semplice dei medesimi componenti partecipanti.
6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono dovuti
compensi, gettoni di presenza, emolumenti comunque denominati, ne'
rimborsi spese.
7. Gli atti del Comitato sono resi pubblici con le modalita' di cui
al decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza
amministrativa.

 

Art. 2

Competenze

1. Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero
dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed
inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla
rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli
impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di
Stato Green.
2. Il Comitato individua, entro e non oltre quarantacinque giorni
dalla sua prima riunione, le informazioni che sono necessarie per la
prima emissione di titoli Green, le amministrazioni che sono tenute
ad elaborarle e metterle a disposizione del Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche' la relativa tempistica.
3. Il Comitato definisce altresi' entro lo stesso termine di cui al
precedente comma le ulteriori informazioni che sono necessarie al
fine di garantire continuita' al programma di emissione, attivando le
necessarie collaborazioni istituzionali per garantire il rispetto dei
termini e delle condizioni informative del programma stesso.
4. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanati ai sensi del comma 88 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, vengono recepite le indicazioni fornite dal
Comitato ai sensi dei due commi precedenti definendo le informazioni
rilevanti, le modalita' e la tempistica di trasmissione nonche' ogni
altro aspetto necessario al monitoraggio, alla ricezione ed alla
pubblicazione delle informazioni necessarie alla rendicontazione di
effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati
nell'ambito della documentazione dei Green Bond.
5. I Ministeri partecipanti al Comitato assicurano che modifiche
dell'impianto normativo riguardanti tipologie di spesa ricomprese tra
quelle per le quali sono elaborate le informazioni di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo siano da esso esaminate con congruo
anticipo rispetto all'approvazione, al fine di garantire la
stabilita' degli interventi con positivo impatto ambientale
finanziati dal bilancio dello Stato ai quali le suddette emissioni di
titoli di Stato Green saranno proporzionate.

 

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche
interessate svolgono i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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