Le misure del decreto del ministero della Transizione ecologica 12 novembre 2021 sono finalizzate a compensare i costi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (costi indiretti per la CO2)

Transizione energetica: al via il fondo per le industrie con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 12 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2021, n. 304.

In particolare, si tratta di una «misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea».

Il provvedimento distingue gli aiuti a seconda che le imprese operino nei settori elencati:

  • nell'allegato II delle linee guida Ets dopo il 2012 - comunicazione della Commissione
    (2012/C 158/04) [capo II, D.M. 12 novembre 2021];
  • nell'allegato I delle Linee guida Ets dopo il 2021 - comunicazione della Commissione
    (2020/C 317/04) [capo III, D.M. 12 novembre 2021].

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Per ciascuna delle due distinte tipologie, il D.M. 12 novembre 2021 definisce, tra gli altri:

  • l'ambito di applicazione degli aiuti di Stato per i costi indiretti delle emissioni prima e dopo il 2021;
  • i soggetti beneficiari;
  • il calcolo dell'importo massimo di aiuto;
  • l'intensità dell'aiuto e la cumulabilità;
  • la rendicontazione annuale, la trasparenza e il controllo.

Di seguito il testo integrale del D.M. 12 novembre 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 12 novembre 2021

Attuazione del Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale - Compensazione costi indiretti CO2.
(Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2021, n. 304)

Capo I
Norme generali

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che
istituisce il Ministero della transizione ecologica, che riunisce le
competenze gia' del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le attribuzioni di funzioni in materia di
energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una
riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» e in
particolare l'art. 29, comma 1, che stabilisce che, con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri,
le condizioni e le procedure per l'utilizzo del «Fondo per la
transizione energetica nel settore industriale» istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico con decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, alimentato secondo le previsioni dell'art. 23, comma 8,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e
della normativa relativa al sistema EU ETS;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023, che all'art. 1, comma 82,
sostituisce il primo periodo del comma 8 dell'art. 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con il seguente: «La quota annua
dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000
milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva di
100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di efficientamento energetico del settore industriale e della
restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale
nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
dopo il 2012» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 158 del 5 giugno 2012, con la quale la Commissione stabilisce le
condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS
possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2012);
Vista la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
dopo il 2021» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 317 del 25 settembre 2020, con la quale la Commissione stabilisce
le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS
possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2021);
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema
bancario e postale;
Visto l'art. 18, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di
bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di
spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art. 19,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
Visto l'art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazione in materia
contabile), comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, il
quale dispone che le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla
riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici
interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in
ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare
contestualmente alla richiesta di variazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato
dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della
direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, ed in particolare la previsione
dell'obbligo a carico delle grandi imprese di effettuazione di una
diagnosi energetica periodica, condotta da societa' di servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo di periodicita'
non si applica alle grandi imprese che adottano sistemi di gestione
ambientale certificati, dettati di cui all'allegato dello stesso
decreto legislativo. I risultati di tali diagnosi sono comunicati
all'ENEA che ne cura la conservazione. L'obbligo e' esteso anche alle
imprese ad elevato consumo di energia di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in
materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali
di sistema per imprese energivore, indipendentemente dalla loro
dimensione, e comprende anche l'attuazione di almeno uno degli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in
alternativa, l'adozione di sistemi di gestione ambientale conformi
alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una
diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella
diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. Lo stesso
decreto legislativo prevede inoltre un'attivita' di controllo e
specifiche sanzioni amministrative a carico delle imprese non
adempienti;
Visto l'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce gli
obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti in capo ai soggetti
beneficiari e le sanzioni ivi previste dalla legge;
Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 63,
comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in quanto:
Acquirente Unico S.p.a, citato all'art. 3 del presente decreto, ha
caratteristiche tecnico-organizzative non riscontrabili sul mercato,
disponendo, tramite il Sistema informativo integrato (SII), del dato
di misura dei consumi ufficiali che possono essere utilizzati sia per
il calcolo degli aiuti previsti dalle Linee guida ETS sopra
richiamate, sia per le attivita' di controllo e di verifica di
coerenza dei dati di produzione auto dichiarati dai potenziali
beneficiari; il dato di consumo che risulta dal SII, poiche' non
oggetto di autodichiarazione, fornisce un elemento oggettivo su cui
basare l'istruttoria delle domande di accesso ai benefici,
consentendo di effettuare verifiche in merito alla coerenza dei dati
sulla quasi totalita' dei richiedenti, a fronte di un costo operativo
ridotto; l'evidenza di eventuali discordanze, inoltre, puo' fornire
indicazioni utili per guidare i predisposti accertamenti di merito,
ottimizzandoli (comma 2, lettera b);
sussistono ragioni di estrema urgenza collegate alla necessita' di
erogare entro il termine del 31 dicembre 2021 le risorse relative al
2020 del Fondo da attivare mediante il presente decreto, come
richiesto dal punto 30 delle Linee guida ETS del 2012, in quanto tale
termine non potrebbe essere rispettato con il ricorso ad una
procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione;
Considerato che, con comunicazione C(2021) 4993 final del 9 luglio
2021 della Commissione europea, la misura di aiuto nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra,
notificata a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato, e' stata
ritenuta compatibile con il mercato;

Decreta:

Art. 1

Contenuti e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le
procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 27, comma 2
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, cosi' come sostituito
dall'art. 13, comma 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e
sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012
e del 2021 della Commissione europea.
2. La misura di aiuto di cui al comma 1, notificata ai sensi
dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), assume la forma di una sovvenzione diretta ed e' compatibile
con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera
c) del trattato in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui
alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, valgono le
seguenti definizioni:
a) Ministero: il Ministero della transizione ecologica;
b) Linee guida ETS del 2012: comunicazione della Commissione
europea (2012/C 158/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati
aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012» che si applicano fino
al 31 dicembre 2020;
c) Linee guida ETS del 2021: comunicazione della Commissione
europea (2020/C 317/04) sugli «Orientamenti relativi a determinati
aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» in vigore dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
d) aiuto: qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri stabiliti
all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
e) intensita' massima di aiuto: importo totale dell'aiuto
espresso in percentuale dei costi ammissibili;
f) soggetti beneficiari: imprese che operano in uno dei settori o
sottosettori elencati negli allegati delle Linee guida ETS del 2012 e
del 2021 ritenuti esposti ad un rischio concreto di rilocalizzazione
delle emissioni di carbonio al di fuori dell'Unione a causa dei costi
delle emissioni indirette trasferiti sui prezzi dell'energia
elettrica;
g) soggetto gestore: il soggetto individuato in attuazione
dell'art. 3;
h) rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: si intende uno
scenario caratterizzato dall'incremento delle emissioni globali di
gas a effetto serra nel quale le imprese spostano la produzione al di
fuori dell'Unione perche' non possono trasferire l'aumento dei costi
provocato dall'EU ETS alla propria clientela senza incorrere nella
perdita di una quota importante di mercato;
i) audit energetico o diagnosi energetica: una procedura
sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una
attivita' o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici
o privati, a individuare e quantificare le opportunita' di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai
risultati.

Art. 3

Dotazione e gestione finanziaria del Fondo

1. All'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, sono
destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse
finanziarie di cui all'art. 23, comma 8 del decreto legislativo 9
giugno 2020, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, nei
limiti di quanto indicato dalla legge.
2. Il Fondo puo' essere incrementato mediante disposizioni di legge
successive.
3. La gestione del Fondo e' affidata a Acquirente Unico S.p.a.
societa' per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE
S.p.a.), di proprieta' al 100 per cento del Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla base di apposita convenzione con il Ministero
della transizione ecologica ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettere
b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016, che disciplina il
trasferimento delle risorse ad acquirente unico e lo svolgimento,
rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali
riguardanti il ricevimento e l'istruttoria delle domande di
beneficio, l'erogazione degli aiuti, le verifiche previste dal
presente decreto.
4. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui al precedente comma 1, secondo criteri
e modalita' stabiliti dalla convenzione di cui al comma 3 nel limite
massimo dell'1 (uno) per cento delle risorse disponibili.

Art. 4

Ambito di applicazione degli aiuti di Stato per i costi indiretti
delle emissioni prima e dopo il 2021

1. Le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica,
validamente costituite al momento della presentazione della domanda,
possono beneficiare degli aiuti di Stato per i costi delle emissioni
indirette regolamentati in questo decreto, indipendentemente dal
fatto che siano o meno incluse nel regime di scambio di quote di
emissioni, soltanto se operano in uno dei settori o sottosettori
elencati, rispettivamente:
a) nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C
158/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato
nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra dopo il 2012 («Linee guida ETS del 2012»), per i
costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il
31 dicembre 2020; nonche'
b) nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C
317/04) sugli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato
nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra dopo il 2021 («Linee guida ETS del 2021»), per i
costi delle emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2021 e il
31 dicembre 2030.

 

Capo II
Aiuti alle imprese che operano nei settori elencati nell'allegato II
delle Linee guida ETS dopo il 2012 - comunicazione della Commissione
(2012/C 158/04)

 

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le
imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio:
a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati
nell'allegato II degli orientamenti ETS dopo il 2012, con i codici
NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al
sistema EU ETS di scambio quote;
b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. L'importo massimo dell'aiuto che
puo' essere concesso e' calcolato, secondo quanto previsto all'art. 6
e nei limiti di quanto previsto all'art. 7, secondo una formula che
prenda in considerazione i livelli della produzione di base
dell'impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica
dell'impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il
2012, nonche' il fattore di emissione di CO2 per l'energia elettrica
fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In
caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non
comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi aiuti di Stato,
in conformita' al paragrafo 11 delle Linee guida ETS del 2012;
c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
d) hanno sede operativa in Italia;
e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel
registro delle imprese della camera di commercio territorialmente
competente;
f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
g) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';
h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto
illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende
un ordine di recupero da parte della Commissione europea;
i) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Art. 6

Calcolo dell'importo massimo di aiuto

1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i
costi sostenuti nell'anno 2020, viene effettuato conformemente alla
sezione 3.1 degli orientamenti ETS dopo il 2012, in accordo alla
formula indicata al paragrafo 27, lettera a) o lettera b) a seconda
se sono applicabili o meno i parametri di riferimento per
l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato III
della comunicazione (2012/C 387/06) ai prodotti fabbricati dal
beneficiario oggetto dei settori o sottosettori di cui all'allegato
II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04). Il fattore
Ct di emissione di CO2 massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile
per l'anno 2020 e' riportato nell'allegato IV della comunicazione
(2012/C 158/04).
2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un
parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia
elettrica «E» di cui all'allegato III e prodotti ai quali e'
applicabile il parametro di riferimento generico per l'efficienza del
consumo di energia elettrica «EF» pari a 0,8, il consumo di energia
elettrica per ciascun prodotto deve essere ripartito in base ai
rispettivi quantitativi di produzione di ciascun prodotto.
3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili
agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori e sottosettori elencati
nell'allegato II) che prodotti che non sono ammissibili agli aiuti,
l'importo massimo dell'aiuto sara' calcolato soltanto per i prodotti
ammissibili.
4. Ai sensi della comunicazione della Commissione (2012/C 387/06),
se un impianto fabbrica prodotti la cui intercambiabilita' tra
combustibile ed elettricita' e' stabilita nell'allegato I, punto 2)
della decisione 2011/278/UE, non e' adeguato stabilire un parametro
di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. In questi
casi, il fattore «E» nella formula per il calcolo dell'importo
massimo dell'aiuto di cui al paragrafo 27, lettera a) degli
orientamenti ETS del 2012 deve essere sostituito con il seguente
termine, che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai
sensi della decisione 2011/278/UE in un parametro di efficienza del
consumo di elettricita' sulla base di un fattore europeo medio di
intensita' delle emissioni pari a 0,465 tCO2 /MWh: parametro di
riferimento di prodotto di cui all'allegato I della decisione
2011/278/EU (in tCO2 /t) × le quote di emissioni indirette pertinenti
nel periodo di riferimento (%)/0,465 (tCO2 / MWh).
Dove le «quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di
riferimento» corrispondono al quoziente tra le emissioni indirette
pertinenti e la somma delle emissioni dirette totali e delle
emissioni indirette pertinenti, ai sensi dell'art. 14 della decisione
2011/278/EU.
5. Oltre a quanto gia' disposto, ai fini del calcolo dell'aiuto e
dell'obbligo da parte dell'Italia di presentare relazioni annuali
alla Commissione europea sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi
48 e 49 delle Linee guida ETS del 2012, il beneficiario deve fornire,
alla data di presentazione della domanda, le seguenti informazioni:
a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua
proprieta';
b) i settori o i sottosettori in cui opera;
c) la produzione di base per ogni impianto sovvenzionato del
settore o del sottosettore pertinente, come definita nell'allegato I
degli orientamenti ETS del 2012;
d) gli incrementi o diminuzioni sostanziali della capacita', se
del caso, come definiti nell'allegato I degli orientamenti ETS del
2012;
e) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del
settore o del sottosettore pertinente per ciascuno degli anni
utilizzati per stabilire la produzione di base;
f) la produzione annua per ogni impianto sovvenzionato del
settore o del sottosettore pertinente per l'anno per il quale e'
richiesto l'aiuto;
g) la produzione annua di altri prodotti fabbricati in ogni
impianto sovvenzionato che non sono oggetto del parametro di
riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per
ciascuno degli anni utilizzati per stabilire la produzione di base
(se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di
riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia
elettrica);
h) il consumo di base di energia elettrica di ciascun impianto
sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il
parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di
energia elettrica);
i) il consumo annuo di energia elettrica per ciascuno degli anni
utilizzati per stabilire il consumo di base di energia elettrica (se
eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il parametro di
riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia
elettrica);
j) il consumo annuo di energia elettrica dell'impianto per l'anno
per il quale e' richiesto l'aiuto (se eventuali aiuti sono richiesti
utilizzando il parametro di riferimento generico per l'efficienza del
consumo di energia elettrica).
6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle
emissioni indirette, conformemente con quanto disposto al punto 30
degli orientamenti ETS del 2012. Sono previsti, pertanto, entro
l'anno 2021 pagamenti solo per i costi sostenuti tra il 1° gennaio
2020 e il 31 dicembre 2020.

Art. 7

Intensita' dell'aiuto e cumulo

1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto
ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario nel 2020, non sara'
superiore al 75%, come previsto al paragrafo 26 degli orientamenti
ETS del 2012.
2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei
a ricevere l'aiuto, sara' determinata nel 2021 dal rapporto tra le
risorse effettivamente disponibili del Fondo di cui all'art. 3, comma
1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari
idonei per l'anno 2020, nel rispetto del limite massimo di cui al
comma 1.
3. Gli aiuti concessi nell'ambito di questo regime non possono
essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107,
paragrafo 1, TFUE ne' con altre forme di finanziamento dell'Unione
europea per gli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta
un'intensita' dell'aiuto di Stato superiore a quella prevista nelle
linee guida ETS del 2012.

Art. 8

Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo

1. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti di Stato, il
soggetto gestore pubblica il testo integrale del regime di aiuti
approvato, cura la redazione di una relazione sulla misura di aiuto,
con le modalita' previste dalle Linee guida ETS del 2012 di cui ai
punti da 48 a 50 e da 52 a 54, ai fini della trasmissione alla
Commissione europea e conserva per dieci anni la documentazione
dettagliata relativa alla concessione degli aiuti da mettere a
disposizione su richiesta del Ministero e della Commissione per
eventuali controlli.

Capo III
Aiuti alle imprese che operano nei settori elencati nell'allegato I
delle Linee guida ETS dopo il 2021 - comunicazione della Commissione
(2020/C 317/04)

 

Art. 9

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente capo le
imprese che, alla data di presentazione della domanda di beneficio:
a) operano in uno dei settori o sottosettori elencati
nell'allegato I degli orientamenti ETS dopo il 2021, con i codici
NACE ivi specificati, indipendentemente se appartengono o meno al
sistema EU ETS di scambio quote;
b) hanno sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;
c) hanno sede legale nello Spazio economico europeo;
d) hanno sede operativa in Italia;
e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel
registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente
competente;
f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure
concorsuali con finalita' liquidatorie;
g) si impegnano a rispettare l'obbligo di effettuare un audit
energetico ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2012/27/UE, o come
audit energetico indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione
dell'energia certificato o di un sistema di gestione ambientale
certificato, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS) e
di attuare le raccomandazioni contenute nella relazione di audit,
nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in
questione non superi i 3 anni e il costo dei loro investimenti sia
proporzionato, ai sensi del paragrafo (55), lettera a) delle Linee
guida ETS del 2021;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';
i) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto
illegittimo e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende
un ordine di recupero da parte della Commissione europea;
j) abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Art. 10

Calcolo dell'importo massimo di aiuto

1. Il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per impianto per i
costi sostenuti delle emissioni indirette nell'anno t del periodo
2021-2030, viene effettuato conformemente alla sezione 3.1 degli
orientamenti ETS dopo il 2021, in accordo alla formula indicata al
paragrafo 28, lettera a) o lettera b) a seconda se sono applicabili o
meno i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di
energia elettrica, di cui all'allegato II della comunicazione (2020/C
317/04), ai prodotti fabbricati dal beneficiario oggetto dei settori
o sottosettori di cui all'allegato I della comunicazione della
Commissione (2020/C 317/04). Parametri di riferimento specifici e
generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica dei
prodotti saranno definiti mediante decisione della Commissione in
sostituzione dell'allegato II. Il fattore Ct di emissione di CO2
massimo per l'Italia (tCO2 /MWh) applicabile nel periodo 2021-2030
sara' definito anch'esso mediante decisione della Commissione in
sostituzione dell'allegato III della comunicazione (2020/C 317/04).
2. Se un impianto fabbrica prodotti ai quali e' applicabile un
parametro di riferimento per l'efficienza del consumo di energia
elettrica di cui all'allegato II e prodotti ai quali e' applicabile
il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di
energia elettrica, il consumo di energia elettrica per ciascun
prodotto deve essere ripartito in base ai rispettivi quantitativi di
produzione di ciascun prodotto.
3. Se un impianto fabbrica sia prodotti che risultano ammissibili
agli aiuti (che rientrano cioe' nei settori elencati nell'allegato I)
che prodotti che non lo sono, l'importo massimo dell'aiuto sara'
calcolato soltanto per i prodotti ammissibili.
4. Per i prodotti che rientrano nei settori ammissibili rispetto ai
quali l'intercambiabilita' combustibile/energia elettrica e' stata
stabilita nella sezione 2 dell'allegato I del regolamento delegato
(UE) 2019/331 della Commissione, i parametri di riferimento per il
consumo di energia elettrica sono determinati all'interno degli
stessi limiti di sistema, tenendo conto, ai fini della determinazione
dell'importo dell'aiuto, della sola parte di energia elettrica. I
parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica
corrispondenti ai prodotti oggetto dei settori ammissibili saranno
definiti mediante decisione della Commissione in sostituzione
dell'allegato II degli orientamenti ETS del 2021.
5. Ai fini del calcolo dell'aiuto e dell'obbligo da parte
dell'Italia di presentare relazioni annuali alla Commissione europea
sulle misure di aiuto ai sensi dei paragrafi 59 e 60 delle Linee
guida ETS del 2021, il beneficiario deve fornire, alla data di
presentazione della domanda, le seguenti informazioni:
a) il nome del beneficiario e gli impianti sovvenzionati di sua
proprieta';
b) il settore o i settori in cui opera ciascun beneficiario
(utilizzando il codice NACE-4);
c) la produzione effettiva per ogni impianto sovvenzionato del
settore pertinente, come definita nella sezione 1.3 degli
orientamenti ETS del 2021;
d) il consumo effettivo di energia elettrica di ciascun impianto
sovvenzionato (se eventuali aiuti sono richiesti utilizzando il
parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di
energia elettrica), come definito nella sezione 1.3 degli
orientamenti ETS del 2021.
6. L'aiuto sara' versato al beneficiario, su richiesta, nell'anno
successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi delle
emissioni indirette, in conformita' al paragrafo 25 degli
orientamenti ETS del 2021.

 

Art. 11

Intensita' dell'aiuto e cumulo

1. L'intensita' massima dell'aiuto espressa in percentuale rispetto
ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario a partire dal 2021,
non sara' superiore al 75%, come previsto al paragrafo 27 degli
orientamenti ETS del 2021.
2. Tale percentuale, uguale per tutti i beneficiari ritenuti idonei
a ricevere l'aiuto, sara' determinata ogni anno dal rapporto tra le
risorse effettivamente disponibili del fondo di cui all'art. 3, comma
1, e i costi ammissibili globali sostenuti da tutti i beneficiari
idonei per l'anno considerato, nel rispetto del limite massimo di cui
al comma 1.
3. Conformemente con quanto disposto ai punti da 33 a 35 degli
orientamenti ETS del 2021, gli aiuti sono cumulabili:
a) con altri aiuti di Stato in relazione ai diversi costi
ammissibili individuabili;
b) con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, e con altri aiuti di
Stato senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale
cumulo non porta al superamento dell'intensita' dell'aiuto o
dell'importo dell'aiuto piu' elevati applicabili all'aiuto in
questione in base alla presente sezione.
Gli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti «de minimis» a fronte
degli stessi costi ammissibili qualora detto cumulo risulti in
un'intensita' dell'aiuto superiore a quella stabilita in questa
sezione.

Art. 12

Rendicontazione annuale, trasparenza e controllo

1. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti di Stato, il
soggetto gestore pubblica il testo integrale del regime di aiuti
approvato, con le modalita' previste dalle Linee guida ETS del 2021
di cui ai punti da 56 a 62, cura la redazione di relazioni annuali
sulla misura di aiuto ai fini dell'invio alla Commissione europea, e
conserva per dieci anni la documentazione dettagliata relativa alla
concessione degli aiuti, da mettere a disposizione su richiesta del
Ministero e della Commissione per eventuali controlli.
2. Qualora dalle verifiche effettuate, anche ai sensi del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto
legislativo 14 luglio 2020, n. 73, risulti che il beneficiario non
abbia rispettato l'impegno di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) del
presente decreto, questi sara' obbligato a rimborsare l'importo
dell'aiuto gia' ricevuto e potra' ricevere ulteriori aiuti solo dopo
il corretto adempimento dell'impegno.

Capo IV
Disposizioni comuni e finali

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le misure di aiuto di cui al presente decreto sono concesse
nella forma di sovvenzione diretta, sulla base di una procedura
valutativa svolta dal soggetto gestore.
2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di
beneficio sono definiti con provvedimento del Ministero della
transizione ecologica, pubblicato sul sito internet del Ministero.
Con lo stesso provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base
ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e
l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita'
istruttoria da parte del soggetto gestore.
3. Le domande di beneficio, corredate da una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di
cui all'art. 5, per le imprese del capo II, e all'art. 9, per le
imprese del capo III, sono presentate, a partire dalla data fissata
con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via
telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa
disponibile sul sito internet del soggetto gestore
(www.acquirenteunico.it).
4. Le imprese hanno diritto al beneficio esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie del fondo. Qualora le risorse
residue non consentano l'integrale accoglimento dei costi ammissibili
previsti dalla domanda di beneficio, gli aiuti potranno essere
concessi in misura proporzionalmente ridotta rispetto all'ammontare
dei predetti costi. Nel caso in cui le risorse che alimentano il
fondo, attraverso i proventi della vendita all'asta, in un
determinato anno superano l'aiuto effettivo fornito ai beneficiari,
basato sull'intensita' massima di aiuto del 75%, l'eccedenza in
quell'anno viene capitalizzata nel fondo per consentire la fornitura
di un'intensita' di aiuto del 75% negli anni successivi, anche se i
proventi della vendita all'asta sono inferiori a quanto sarebbe
necessario per fornire un'intensita' di aiuto del 75%.

Art. 14

Istruttoria e concessione degli aiuti

1. Ai fini della concessione degli aiuti, il soggetto gestore
verifica la completezza e la regolarita' della domanda di beneficio,
il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'
previsti dal presente decreto e procede all'istruttoria delle
domande. Le attivita' istruttorie sono svolte dal soggetto gestore
entro novanta giorni dalla data di chiusura dei termini di
presentazione della domanda di beneficio, fermo restando la
possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more
delle attivita' di valutazione delle domande in relazione alle quali
l'aiuto richiesto e' superiore a euro 150.000,00, il soggetto gestore
cura gli adempimenti necessari all'acquisizione della documentazione
antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica
per la documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Per le domande di aiuto per le quali l'attivita' istruttoria si
e' conclusa con esito positivo, il soggetto gestore, determina ogni
anno l'intensita' dell'aiuto di cui all'art. 7 o all'art. 11, calcola
l'importo degli aiuti richiesti per singolo beneficiario di cui
all'art. 6 o 10, e procede per conto del Ministero alla registrazione
dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato,
ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e successive
modificazioni ed integrazioni, e all'erogazione degli stessi,
ripartendo le risorse che alimentano ogni anno il fondo fra i
beneficiari idonei, ai fini della conseguente adozione del
provvedimento di concessione degli aiuti. Il medesimo provvedimento
riporta l'importo dell'aiuto concesso, gli obblighi in capo
all'impresa beneficiaria ai fini del mantenimento del medesimo, ivi
compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di
pertinenza del soggetto gestore, nonche' le cause di revoca dei
benefici.
3. Per le domande di aiuto ritenute non ammissibili per
insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal
presente decreto, il soggetto gestore per conto del Ministero
comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Revoca degli aiuti e recupero delle somme

1. Il soggetto gestore su autorizzazione del Ministero dispone, in
relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte
dell'impresa beneficiaria, la revoca totale degli aiuti concessi nei
seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa
beneficiaria;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli aiuti di cui
all'art. 7 o 11;
d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. In caso di revoca, l'impresa beneficiaria non ha diritto agli
aiuti e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
n. 123/1998.
3. Il soggetto gestore, su autorizzazione del Ministero, sospende
inoltre la concessione o il pagamento di aiuti concessi nel quadro
del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato
di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una
decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che
di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato
incompatibile), finche' tali imprese non abbiano rimborsato o versato
in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e
incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
4. Nel caso previsto all'art. 12, comma 2, il soggetto gestore
notifica al beneficiario la revoca dell'aiuto.
5. Il soggetto gestore provvede al recupero delle somme di cui ai
commi 2, 3 e 4.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli obblighi di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei
dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art.
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle
disposizioni regolamentari previste per lo stesso registro.
Roma, 12 novembre 2021

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