Trasporto di rifiuti industriali e merci pericolose: la certificazione delle imprese

Le istruzioni nella delibera dell'albo trasportatori 6 maggio 2021, n. 2

Trasporto di rifiuti industriali e merci pericolose: la certificazione delle imprese è al centro della delibera del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 6 maggio 2021, n. 2.

Lo ha reso noto un comunicato del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2021, n. 122. In particolare si tratta della «definizione dei requisiti in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di dettate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici in attuazione dell'art. 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284».

Il testo della delibera 6 maggio 2021, n. 2 è disponibile sul sito dell'albo degli autotrasportatori e riportata a seguire. Gli allegati, relativi al codice di pratica (sistema di gestione della sicurezza nell’autotrasporto e lista di riscontro) sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Delibera del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi 6 maggio 2021, n. 2

Definizione dei Requisiti in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284

IL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI

Vista la legge 1 marzo 2005, n.32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 8, che prevede un sistema di certificazione della qualità per le imprese di autotrasporto per settori merceologici specifici;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori», ed in particolare l’ articolo 9, comma 2, lettera e) che prevede da parte del Comitato Centrale della formulazione di “indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici”;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività' di autotrasportatore», ed in particolare l’articolo 11;

Visto il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ”Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286”;

VISTA la Delibera n. 14/06 della seduta del 27 giugno 2006 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTA la Delibera n. 11/13 della seduta del 31 luglio 2013 riguardante la definizione degli indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

DELIBERA

Art. 1.

SCOPI E FINALITÀ

La presente Delibera formula un corpo coordinato ed integrato di indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano autotrasporto ed in particolare di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, in attuazione al disposto dell’art.9 del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 284, ai fini del disposto dell’art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, allo scopo di offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza.

Art. 2.

CONTENUTO DEI REQUISITI

Gli indirizzi in tema di qualità e sicurezza per le imprese di autotrasporto, relativamente ai settori di cui all’art. 1, sono definiti nel “CODICE DI PRATICA - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL’AUTOTRASPORTO (GSA)”, allegato e parte integrante della presente delibera (Allegato A).

Art. 3

ADOZIONE DEL CODICE DI PRATICA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL’AUTOTRASPORTO

L’adozione di sistemi di certificazione di qualità, secondo gli indirizzi formulati nel “Codice di Pratica” di cui all’art. 2, da parte dei vettori per il trasporto su strada delle categorie merceologiche di cui all’articolo 1, è effettuata nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale degli stessi vettori, e con le modalità di cui al Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2006.

Art. 4

AUDIT DI CERTIFICAZIONE - CHECK-LIST E RAPPORTO DI VISITA ISPETTIVA

L’Audit di certificazione, condotto attraverso le fasi previste dalla ISO 1911:2018, verrà condotto entro i tempi previsti nella relativa Delibera del Comitato Centrale.

Per la conduzione degli Audit di certificazione deve essere utilizzata, da parte del gruppo di verifica, la check-list di cui all’Allegato B alla presente Delibera.

Gli Organismi di certificazione, regolarmente accreditati dal Comitato Centrale ai sensi della relativa Delibera, sono responsabili e sorvegliano sull’utilizzo corretto della check-list.

Al termine della verifica ispettiva viene redatto, a cura del Lead Auditor, apposito rapporto secondo il modello Allegato C alla presente Delibera. Tale Rapporto deve essere inviato in copia al Comitato Centrale dopo la delibera di certificazione, mantenimento e rinnovo da parte dell’Organismo di Certificazione. In tale rapporto sono riportate anche le eventuali non conformità rilevate nel corso della verifica.

Art. 5

CERTIFICATO DEL “CODICE DI PRATICA”

Gli Organismi di Certificazione accreditati dal Comitato Centrale che intendono rilasciare certificazioni di qualità ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzano il modello di cui all’Allegato D alla presente Delibera.

La certificazione di qualità “Codice di Pratica” può essere rilasciata dall’Organismo di certificazione, attraverso apposita delibera sull’esito positivo dell’Audit, dopo aver informato il Comitato Centrale ed aver trasmesso al Comitato Centrale il previsto Rapporto unitamente a copia del Certificato emesso.

Il Certificato, denominato del “Codice di Pratica”, ha la validità di tre anni dalla sua emissione; ogni anno viene effettuata la sorveglianza sul mantenimento dei requisiti.

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Allegati

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