Trasporto intermodale di rifiuti: chiarimenti dall’Anga

Trasporto intermodale di rifiuti
Pubblicata la circolare del Comitato nazionale 1° agosto 2023, n. 2. 

Trasporto intermodale di rifiuti: chiarimenti dall'Anga con la circolare del 1° agosto 2023, n. 2.

In particolare, il Comitato nazionale, nel ricordare che «la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali», ha chiarito che «la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti».

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Di seguito il testo integrale della circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali del 1° agosto 2023, n. 2.

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Circolare del comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali del 1° agosto 2023, n. 2

Oggetto: trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Come già chiarito dalle circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Si ricorda che nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013 / 2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

Si conferma infine, che nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, della circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, già richiamati nella circolare n.6 de 21 luglio 2022.

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