(Trasporto sostenibile di merci: gli incentivi)
Con il decreto 7 agosto 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2025), il ministero delle Infrastrutture ha rese note le disposizioni per l'erogazione di risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto merci per conto terzi, che intendano procedere con l'adeguamento del parco veicoli in senso sostenibile.
Queste le risorse disponibili:
- un milione di euro per l'acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (Ce) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014; - 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (Ce) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009; nonché
Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12,
commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di
veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia
quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo
art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo
riconosciuto; - 3,8 milioni di euro per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi
innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
Sono incentivate, altresì, le acquisizioni di rimorchi e
semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a
7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (Ce)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine
incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto
intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap
body 22-24 ft, conformi alle norme Asme, Iso e Csc relative alle
cisterne, nonché allo standard Adr.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo del decreto - pubblicato integralmente di seguito - e negli allegati che trovi qui in coda.
Decreto 7 agosto 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate
agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita'
di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere
con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso
maggiormente eco sostenibile. (25A05610)
(Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2025)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 -
Supplemento ordinario - n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma 150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del 31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43, e, in particolare, la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ivi allegata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 44;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30
maggio 2025, rep. 126, del 3 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2025 che, in
attuazione delle previsioni di cui alla legge 30 dicembre 2024, n.
207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,
ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a
228.000,000 euro per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 13
milioni di euro (annualita' 2025) destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive
modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni
che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario
per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista
scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e
all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo dei
contributi costituenti aiuti di Stato;
Ritenuto prevedere un criterio che incentivi la rottamazione dei
veicoli piu' obsoleti (Euro IV, Euro 4 ed inferiori) ancora in
circolazione;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'accordo quadro di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti (registrato
dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il
quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla
societa' R.A.M. sulla base della direttiva annuale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2025. Le
disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate
anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025
con le stesse finalita' di cui al presente articolo.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove
del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009.
Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' RAM Logistica,
infrastrutture e trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6
del presente decreto:
a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014;
b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di
automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche'
Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12,
commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di
veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia
quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo
art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo
riconosciuto;
c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi
innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e
semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a
7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine
incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto
intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap
body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle
cisterne, nonche' allo standard ADR;
2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' RAM Logistica,
infrastrutture e trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa
attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 6,
comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di
servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' RAM Logistica,
infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data
14 novembre 2023 al n. 3694).
3. Al fine di evitare il superamento delle soglie d'intensita'
massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, e' esclusa
la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i
medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente
decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a
titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale limite lo
stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.
Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata
disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste
pervenute e dichiarate ammissibili.
5. L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la
totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il
beneficio.
6. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena
la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi'
all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della
disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di
pagamento del beneficio.
7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del
presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati
detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Modalita' di funzionamento
1. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma 2. A tal
fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle
domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito
internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse
esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili
ulteriori risorse.
2. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per
effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
3. Conformemente al principio della necessaria presenza
dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti di cui al
presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati
entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7,
comma 2.
Art. 4
Presentazione delle istanze
1. Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della
richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente
firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli
e del documento di identita' del richiedente. In mancanza del
contratto di acquisizione, e' possibile allegare all'istanza copia
del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell'impresa.
2. Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il
soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la
ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle
istanze giudicate ammissibili, ordinate secondo l'ordine di
presentazione. Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di
inammissibilita', il soggetto gestore provvede ad inviare le
comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990,
assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di memorie o
documenti, decorsi i quali la richiesta e' riesaminata e definita
alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie
ricevute.
3. Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze
correttamente formulate sono detratti dall'ammontare delle risorse
disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente
aggiornato per ogni area di investimento e accantonati.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione,
rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di
rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento
secondo le modalita' fissate con il decreto direttoriale di cui
all'art. 7 del presente decreto.
4. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del
presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti
agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al
fondo, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della
graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.
Art. 5
Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto
1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, del
presente decreto:
a) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva
a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7
tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7
tonnellate, il contributo e' determinato:
a.1) in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione
ibrida;
a.2) in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate;
a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7
tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i
veicoli ad alimentazione diesel;
b) nel caso dell'acquisizione di veicoli commerciali nuovi di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato:
b.1) in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa
ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate;
b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a
gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida
(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5
tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il
contributo e' determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con un
tetto massimo pari ad euro 2.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera
a), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E ed Euro 6
E-bis, di massa equivalente al veicolo nuovo acquisito, viene
riconosciuta una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000 per
ogni veicolo rottamato.
Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro 4 o
inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 380.000,00
euro, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre e
la maggiorazione del contributo e' pari ad euro 2.500,00 se il
veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton e uguale o
inferiore a 7,0 ton, ad euro 5.000,00 se il veicolo rottamato ha
massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a 16,0 ton e ad euro
10.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton. Al
raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre
e saranno soggette alla maggiorazione del contributo pari ad euro
1.000,00 per ogni veicolo rottamato.
Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed a
pena d'ammissibilita', deve essere stato detenuto in proprieta' o ad
altro titolo da almeno un anno precedente l'entrata in vigore del
presente decreto.
3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio descrive le
tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui
ai precedenti commi 1 e 2.
4. In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con
contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo e'
determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato:
d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16
tonnellate;
d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o
inferiore le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre
ed il contributo e' determinato:
d.3) in euro 12.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate fino a 16
tonnellate;
d.4) in euro 25.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.
5. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
Euro 6 E, Euro 6 E-bis ed Euro VI step E il contributo e'
determinato:
e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0
tonnellate.
Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro 4
o inferiore, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle
altre ed il contributo e' determinato:
e.2) in euro 5.500 per ogni veicolo commerciale pari o superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,0
tonnellate.
I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2) sono riconosciuti
fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 4.000.000,00.
Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle altre
e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai punti d.1),
d.2) ed e.1).
Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione di veicoli
di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero il tetto
dei 4.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per finanziare
i contributi per radiazione per rottamazione di veicoli di classe
superiore.
6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai
precedenti commi 4 e 5.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla risoluzione MSC
479 per il trasporto combinato marittimo, ovvero rimorchi e
semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC 595-5 e
MSC. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto ai fini
dell'ammissione al beneficio;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
d) acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di
liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap body 22-24 ft,
conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche'
allo standard ADR.
8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese:
nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di
medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole
imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o
autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per
trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unita'
refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo
quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata su tali
veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute
nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un
nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto conto
che e' possibile incentivare il 40 per cento della differenza di
costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a
superiore standard ambientale, secondo quando indicato all'art. 5,
comma 7, lettera c), installate su tali veicoli.
9. Nel caso delle imprese che, contestualmente alle predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi e/o contenitori obsoleti il contributo
unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad euro
5.000 per le grandi imprese.
10. Una parte delle somme stanziate all'art. 2, comma 1, lettera
c), del presente decreto, nel limite di euro 160.000,00, e' riservato
alle istanze di cui al precedente comma 7, lettera d).
11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento ed i contributi massimi ammissibili di cui ai
precedenti commi 7, 8 e 9.
12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 6
Soggetto gestore e commissione di validazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attivita'
istruttorie si avvale della societa' RAM Logistica, infrastrutture e
trasporti - Societa' per azioni, in qualita' di soggetto gestore.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite, provvede alla realizzazione ed alla manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione, le risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite la predisposizione
dell'elenco delle domande valutate ammissibili all'esito della prima
istruttoria, ordinate secondo quanto indicato al precedente art. 4
comma 2, e alla verifica della successiva rendicontazione, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al
comma 4, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento della
domanda ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di
accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero con proposta di
rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. Il
procedimento di rigetto della domanda di contributo puo' essere
avviato sia al momento della presentazione dell'istanza, sia
successivamente nella fase di valutazione della documentazione di
rendicontazione presentata dall'impresa.
3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto da destinare alla societa' RAM Logistica,
infrastrutture e trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa
attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al comma 2,
viene determinata con atto attuativo dell'accordo quadro di servizio
prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con la societa' RAM Logistica,
infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in data
14 novembre 2023 al n. 3694).
4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da due componenti,
individuati tra il personale di area III, in servizio presso il
medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 7
Modalita' di dimostrazione dei requisiti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1, gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate non potranno in ogni caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle
domande.
Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di procedere con tutti gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei
contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 6, comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Gli allegati sono riportati qui sotto)


