Trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi: l'Ue interviene sull'assenso informato con la decisione del Consiglio 2 giugno 2022, n. 2022/1025 (in G.U.C.E. L del 29 giugno 2022, n. 172).
In particolare, è stato reso noto come l’Unione presenti un’iniziativa o sostenga iniziative di altre parti della convenzione intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, purché tali iniziative rispettino determinate condizioni.
Di seguito il testo della decisione n. 2022/1025.
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Decisione 2022/1025 del Consiglio del 2 giugno 2022, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale convenzione
(in G.U.C.E. L del 29 giugno 2022, n. 172)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa dall’Unione con la decisione 93/98/CEE del Consiglio[1]Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1)..
(2) A norma della convenzione, la conferenza delle parti è tenuta a esaminare e adottare, se del caso, modifiche alla convenzione. Le modifiche della convenzione devono essere adottate a una riunione della conferenza delle parti.
(3) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 17 della convenzione, alla sua quindicesima riunione del giugno 2022 la conferenza delle parti esaminerà la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione. Tale proposta è intesa a stabilire un termine di 30 giorni entro il quale uno Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti e include un’altra modifica presentata come editoriale.
(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti in merito alla proposta della Federazione russa, in quanto tale modifica sarebbe vincolante per l’Unione e inciderebbe sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) .
(5) L’Unione non dovrebbe sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione. Ciò richiederebbe un lungo e pesante processo di negoziazione e passerebbe molto tempo prima dell’entrata in vigore di tale modifica. Appare sproporzionato avviare tale processo per una modifica, dal momento che il suo obiettivo potrebbe essere conseguito con altri mezzi. L’Unione dovrebbe piuttosto essere aperta e proporre o intervenire su iniziative volte a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, a condizione che tali iniziative abbiano un ambito di applicazione più ampio rispetto alla proposta presentata dalla Federazione russa alla quindicesima riunione della conferenza delle parti, che siano in linea con le politiche e gli obiettivi generali dell’Unione e che non richiedano una modifica della convenzione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento è di non sostenere la proposta della Federazione russa di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione.
2. Alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione l’Unione presenta un’iniziativa o sostiene iniziative di altre parti della convenzione intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» di cui all’articolo 6 della convenzione, purché tali iniziative:
a) siano intese a migliorare il funzionamento della procedura di «previo assenso informato», affrontando i ritardi e i problemi riscontrati dagli Stati di esportazione, importazione o transito nel gestire le notifiche e sostenendo la digitalizzazione di tale procedura, in modo che i movimenti dei rifiuti che sono conformi alla convenzione possano svolgersi a livello transfrontaliero senza indebiti ritardi;
b) non richiedano la modifica della convenzione;
c) contribuiscano a una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e alla transizione verso un’economia circolare mondiale; e
d) contribuiscano alla corretta attuazione dei meccanismi di controllo previsti dalla convenzione e alla certezza del diritto a tale riguardo.
Articolo 2
In funzione dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto i rappresentanti dell’Unione possono affinare, in consultazione con gli Stati membri, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Note
1. | ↑ | Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1). |
2. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) |