Tutela da Covid-19: le responsabilità dei datori di lavoro

Covid-19 datori di lavoro
Convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 il D.L. n. 23/2020, cosiddetto "decreto liquidità"

Tutela da Covid-19: le responsabilità dei datori di lavoro sono state fissate dall'art. 29-bis del D.L. n. 23/2020 (cosiddetto decreto liquidità) come convertito dalla legge 5 giugno  2020, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, n. 143). Il provvedimento riporta anche altre misure in materia di sicurezza e ambiente tra cui:

  • gestione degli pneumatici fuori uso;
  • norme in materia di rifiuti sanitari;
  • procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche.

Di seguito il testo degli articoli in materia di sicurezza e ambiente contenuti nel D.L. n. 23/2020, come convertito in legge.

 

Testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 94 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 5 giugno  2020, n. 40 (in  questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante:  «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.». (20A03082)

(in  Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, n. 143)

Vigente al: 6-6-2020 

(omissis)

Capo II

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

 

(omissis)

Art. 4 - bis

Inserimento di nuove attivita' nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita' di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonche' le attivita' di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

Art. 4 - ter

Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attivita' commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantita' di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati e' eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

(omissis)

Capo IV

Misure fiscali e contabili

(omissis)

Art. 29 - bis

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19

  1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,

i datori di lavoro pubblici e privati adempiono  all'obbligo  di  cui

all'articolo 2087 del codice  civile  mediante  l'applicazione  delle

prescrizioni contenute nel protocollo condiviso  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del

COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra

il  Governo  e  le  parti  sociali,  e  successive  modificazioni   e

integrazioni,  e  negli  altri  protocolli  e  linee  guida  di   cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,

nonche' mediante  l'adozione  e  il  mantenimento  delle  misure  ivi

previste. Qualora non trovino applicazione le predette  prescrizioni,

rilevano le misure contenute nei  protocolli  o  accordi  di  settore

stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale.

(omissis)

Art. 30 bis

Norme in materia di rifiuti sanitari

  1. Al  fine  di  contenere  il  rischio  infettivo  e  favorire  la

sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie,  fino

a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione  dello  stato  di

emergenza sanitaria, i rifiuti  sanitari  a  solo  rischio  infettivo

assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le

previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio  2003,  n.

254, presso le strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti  al

regime giuridico dei rifiuti urbani.

(omissis)

Capo VI

Disposizioni in materia di salute e di lavoro

(omissis)

Art. 39

Procedure  semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche

  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza  per  la  tutela

dei lavoratori e della popolazione dai  rischi  di  esposizione  alle

radiazioni   ionizzanti    a    seguito    delle    nuove    pratiche

medico-radiologiche avviate ai  fini  della  gestione  dell'emergenza

presso le strutture sanitarie, comprese le aree e  strutture  di  cui

all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche  portatili  presso

il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse  le  residenze

assistite, e' assolto con l'osservanza delle disposizioni di  cui  ai

capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  e  con

la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22,  comma  1  dello

stesso  decreto  legislativo,   di   una   comunicazione   di   avvio

dell'attivita', corredata  del  benestare  dell'esperto  qualificato,

comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui

all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima  verifica  di  cui

all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e  2),  del  medesimo

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

  2. L'utilizzo e il movimento  nei  diversi  ambienti  e  luoghi  di

pertinenza della medesima struttura sanitaria,  comprese  le  aree  e

strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17  marzo

2020, n. 18, di  attrezzature  medico-radiologiche  mobili,  ai  fini

dello svolgimento di pratiche mediche  per  le  quali  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto sia gia' stata inoltrata  agli

organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo  22

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della

comunicazione di cui al comma  1  del  presente  articolo  e  restano

soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura

acquisisce agli atti.

  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26  maggio

2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli

delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo  si

applicano fino alla data di cessazione dello stato di  emergenza  sul

territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con  la

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

(omissis)

Art. 41

Disposizioni in materia di lavoro

  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  19  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24

febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  22  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24

febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22  del

decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  sono  esenti  dall'imposta  di

bollo.

  4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di  saldo

netto e di indebitamento  netto,  mediante  corrispondente  riduzione

delle somme di cui all'articolo 56, comma  6,  del  decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, e, in termini  di  fabbisogno,  mediante  utilizzo

delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione  di  cui

al comma 12 dell'articolo 13.

  4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di  nuova  imprenditoria  in

agricoltura, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro

delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le

modalita' per la concessione, da parte dell'Istituto di  servizi  per

il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero  in  favore  di

iniziative  finalizzate  al  sostegno  di  aziende  agricole  per  la

ristrutturazione di mutui in essere, per la  copertura  di  spese  di

gestione o per investimenti nel settore agricolo e  in  quello  della

trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  I  mutui

sono concessi nel limite massimo  di  200.000  euro,  per  la  durata

massima di quindici anni comprensiva del periodo di  preammortamento,

nel rispetto della normativa in materia di  aiuti  di  Stato  per  il

settore   agricolo   e   per   quello    della    trasformazione    e

commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.  Costituiscono   titoli

preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda

nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile  agricola

e la produzione di prodotti agroalimentari  tipici,  sotto  qualsiasi

forma tutelati. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente

comma, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali e' istituito un  fondo  rotativo  con

una dotazione finanziaria iniziale pari a  10  milioni  di  euro  per

l'anno 2020. Per  la  gestione  del  fondo  rotativo  e'  autorizzata

l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso  la  tesoreria

dello  Stato  intestata  al  Ministero   delle   politiche   agricole

alimentari e  forestali.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  per   esigenze   indifferibili

connesse ad interventi non aventi  effetti  sull'indebitamento  netto

delle PA, di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto-legge  5

febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2

aprile 2020, n. 21.

  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile

2000, n. 185, dopo le parole:  «da  non  oltre  sessanta  mesi»  sono

inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova

costituzione».

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