Al via le misure di tutela degli autonomi e sul lavoro agile

Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, e definizioni, trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore oltre che disposizioni in materia di sicurezza del lavoro per il lavoro agile. Queste alcune delle disposizioni contenute nella legge 22 maggio 2017, n. 81.

Con legge 22 maggio 2017, n. 81, sono state predisposte le misure di tutela per il lavoro autonomo non imprenditoriale e quelle destinate a favorire la flessibilità di tempi e luoghi del lavoro subordinato. Tra le diverse disposizioni, rilevano la delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, e, per il lavoro agile, le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

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Legge 22 maggio 2017, n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

In gazzetta ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135

Vigente al: 14-6-2017

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di
lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice
civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una
disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli
imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile.

Art. 2

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni
commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori
autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione
di disposizioni piu' favorevoli.

Art. 3

Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che
attribuiscono al committente la facolta' di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto
avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso
senza congruo preavviso nonche' le clausole mediante le quali le
parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni
dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o
della richiesta di pagamento.
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il
contratto in forma scritta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha
diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di
conciliazione mediante gli organismi abilitati.
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192,
in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attivita' inventiva sia prevista come
oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti
di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a
invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano
al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e al codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l'attivita' delle amministrazioni
pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di
rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o
collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che
possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o
collegi in relazione al carattere di terzieta' di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della
disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione
degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare
condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni
rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di
protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai
collegi, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:
abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in
forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad
attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e
socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da
apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che
abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale
per ragioni non dipendenti dalla propria volonta' o che siano stati
colpiti da gravi patologie.
2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento
della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di
maternita', incrementando il numero di mesi precedenti al periodo
indennizzabile entro cui individuare le tre mensilita' di
contribuzione dovuta, nonche' introduzione di minimali e massimali
per le medesime prestazioni;
b) modifica dei requisiti dell'indennita' di malattia di cui
all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti
che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui
all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed
eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione
dell'indennita' per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;
c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a
0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di
quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che
hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del
comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e
del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni».

Art. 8

Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese
relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti
e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico
conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono
compensi in natura per il professionista».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del
presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1, si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni
di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di
cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per
un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del
bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche'
fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono
complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite
complessivo di sei mesi.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di
cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino accreditate
almeno tre mensilita' della predetta contribuzione maggiorata nei
dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
L'indennita' e' calcolata, per ciascuna giornata del periodo
indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro
relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del
12 giugno 2002.
6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale
fruiti entro il primo anno di vita del bambino e' corrisposto, a
prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle
lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo
all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita'
e' calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a
riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita' o
paternita'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei
casi di adozione o affidamento preadottivo.
8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8,
valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di
euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni
di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34
milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno
2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo
25, comma 3.
10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia,
certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie
oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti
o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del
100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in
0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 9

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le
spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare»
sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili,
entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a
master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese
quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro
il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,
ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi
occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione
alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi
accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi'
integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro
il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da
forme assicurative o di solidarieta'».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 3.

Art. 10

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle
attivita' di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della
disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno
sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni
non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 e'
pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalita' di trasmissione
all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti
convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e
le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai
professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce
informazioni relative alle procedure per l'avvio di attivita'
autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse
ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito e
alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, i centri
per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai
lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per il
collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo
6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi
professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e
protezione idonee a garantire la tutela della salute e della
sicurezza delle persone che svolgono attivita' lavorativa negli studi
professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere
un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di
prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed
organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia
di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di
forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi
professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e
alla natura sostanziale o formale della violazione.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 12

Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni
appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti
pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione
di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare
favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare
pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10,
comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a
valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente
capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 e' abrogato.
3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere
all'assegnazione di incarichi e appalti privati, e' riconosciuta ai
soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla
forma giuridica rivestita, la possibilita':
a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire
agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti
miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative
provvidenze in materia;
b) di costituire consorzi stabili professionali;
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo
la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

Indennità di maternità

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro
dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto
concerne l'indennita' di maternita' spettante per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla
effettiva astensione dall'attivita' lavorativa».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno
2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per
l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro
per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni
di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori
autonomi che prestano la loro attivita' in via continuativa per il
committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la
cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza
diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a
centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno
dell'interesse del committente.
2. In caso di maternita', previo consenso del committente, e'
prevista la possibilita' di sostituzione delle lavoratrici autonome,
gia' riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri
lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso
dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci, anche
attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della
lavoratrice e del suo sostituto.
3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale da impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa per oltre sessanta giorni, il
versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e'
sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad
un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e' tenuto a
versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di
sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di
sospensione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in
70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25,
comma 3.

Art. 15

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a
carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La
collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle
modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti,
il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa»;
b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che
esercitano un'attivita' commerciale» sono inserite le seguenti: «e da
lavoratori autonomi».

Art. 16

Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto
legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui
all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo,
a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della
loro neutralita' finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei
pareri.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo
puo' adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del
presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari
previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6,
commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo,
ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia
di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul
lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dalle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni
di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia
di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita'
previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Ai componenti
del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque
denominato.

Capo II

LAVORO AGILE

Art. 18

Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi
e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita,
in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza
una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima
dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle
diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente
riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita' ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando
l'attivita' lavorativa sia prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile e' stipulato
per iscritto ai fini della regolarita' amministrativa e della prova,
e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti
utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresi' i tempi di
riposo del lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o a tempo
indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo' avvenire con un
preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non
puo' essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle
esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un
giustificato motivo, ciascuno dei contraenti puo' recedere prima
della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o
senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20

Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro
agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del
presente capo puo' essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di
cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in
modalita' formali, non formali o informali, e alla periodica
certificazione delle relative competenze.

Art. 21

Potere di controllo e disciplinare

1. L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile disciplina
l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla
prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel
rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse
all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali
aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22

Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del
lavoratore che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta
nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici
connessi alla particolare modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle misure
di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i
rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei
locali aziendali.

Art. 23

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla
prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul
lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della
prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e
alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia
dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla
necessita' del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con
quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 24

Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 4,5 milioni
di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di
4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9,
13 e 14, nonche' dai commi 1 e 2 del presente articolo,
complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67
milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno
2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per
l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di
euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni
di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20
milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno
2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per
l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018
delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di
euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o
maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli
articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente
legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti
finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando
prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai
sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10,
13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo, e' accantonato e reso indisponibile a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per
cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma
2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del
monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del
presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito
del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere
destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

 

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