Tutela dei lavoratori: la libera circolazione in tempi di Coronavirus

Le indicazioni nella comunicazione della Commissione europea 2020/C 102 I/03

Tutela dei lavoratori: la libera circolazione in tempi di Coronavirus. Queste le indicazioni riportate nella comunicazione della Commissione europea 2020/C 102 I/03, pubblicata sulla G.U.C.E. C del 30 marzo 2020, n. 102.

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Tra i punti del documento:

  • l'elenco dei lavoratori che esercitano professioni critiche;
  • le misure sullo screening sanitario.

Di seguito il testo della comunicazione 2020/C 102 I/03.

 

Comunicazione della Commissione europea 2020/C 102 I/03

Orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19

(in G.U.C.E. C del 30 marzo 2020, n. 102)

La crisi legata alla Covid-19 ha portato all'introduzione di misure senza precedenti in tutti gli Stati membri dell'UE, tra cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Gli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali[1]C(2020)1753final. hanno stabilito i principi per un approccio integrato ad una gestione efficace delle frontiere al fine di tutelare la salute pubblica preservando nel contempo l'integrità del mercato interno. Conformemente al punto 23 degli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero consentire e favorire l'attraversamento da parte dei lavoratori transfrontalieri, in particolare, ma non esclusivamente, di quelli che operano nel settore sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali (ad esempio la cura dei bambini, l'assistenza agli anziani e il personale critico nei servizi di utilità generale) al fine di garantire la continuità dell'attività professionale.

Sebbene le restrizioni al diritto alla libera circolazione dei lavoratori possano essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, esse devono essere necessarie, proporzionate e basate su criteri obiettivi e non discriminatori.

I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati[2]Lavoratori che sono inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio.e i lavoratori stagionali vivono in un paese ma lavorano in un altro. Molti di essi sono fondamentali per gli Stati membri ospitanti, ad esempio per il sistema sanitario, per l'erogazione di altri servizi essenziali, tra cui la realizzazione e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture mediche, o per garantire la fornitura di beni. È pertanto essenziale un approccio coordinato a livello dell'UE che consenta a questi lavoratori di continuare ad attraversare le frontiere interne.

In risposta all'invito[3] Punto 4 della dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.  rivolto dal Consiglio europeo alla Commissione ad affrontare la situazione dei lavoratori transfrontalieri e stagionali che devono poter proseguire le attività essenziali, evitando nel contempo l'ulteriore diffusione del virus, e facendo seguito agli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, in particolare al punto 23, gli orientamenti illustrati di seguito invitano gli Stati membri ad adottare misure specifiche per garantire un approccio coordinato a livello dell'UE[4]Le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti [C(2020) 2050 final] contengono misure relative ai lavoratori transfrontalieri e stagionali provenienti da paesi terzi. in relazione ai lavoratori summenzionati, in particolare i lavoratori che hanno bisogno di attraversare le frontiere per raggiungere il luogo di lavoro, in quanto esercitano professioni critiche svolgendo attività connesse ai servizi essenziali. Ciò dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui i lavoratori summenzionati transitano attraverso uno Stato membro per raggiungere un altro Stato membro. I presenti orientamenti lasciano impregiudicate le misure specifiche delineate nella comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi [5]C(2020) 1897 final.o negli orientamenti per agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19[6]C(2020) 2010 final..

Gli Stati membri dovrebbero inoltre riservare lo stesso trattamento ai lavoratori autonomi che esercitano le professioni critiche elencate nei presenti orientamenti.

Lavoratori che esercitano professioni critiche

1. In alcune parti dell'UE, in particolare nelle regioni frontaliere, i lavoratori transfrontalieri esercitano professioni critiche per cui è fondamentale poter attraversare liberamente le frontiere. Le restrizioni introdotte dagli Stati membri in relazione all'attraversamento delle loro frontiere possono creare ulteriori difficoltà o addirittura ostacolare gli sforzi intesi a combattere la crisi legata alla Covid-19.

Lavoratori che sono inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio.
Punto 4 della dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.
Le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti [C(2020) 2050 final] contengono misure relative ai lavoratori transfrontalieri e stagionali provenienti da paesi terzi.

2. Continuare ad assicurare la libera circolazione di tutti i lavoratori che esercitano professioni critiche, compresi i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori distaccati, è essenziale. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'ingresso nel territorio dello Stato membro ospitante e il libero accesso al luogo di lavoro ai lavoratori che esercitano in particolare una delle seguenti professioni [7]Le categorie seguono la classificazione ESCO, ossia la classificazione europea multilingue di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni. Cfr. https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&new­ Language=it.:

  • specialisti della salute, compresi i paramedici;
  • addetti all'assistenza alle persone nei servizi sanitari, compresi assistenti all'infanzia, alle persone con disabilità e agli anziani;
  • scienziati nelle industrie del settore sanitario;
  • lavoratori nei settori farmaceutico e dei dispositivi medici;
    lavoratori occupati nella fornitura di beni, in particolare nella catena di approvvigionamento di medicinali, forniture mediche, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, comprese la loro installazione e manutenzione;
  • specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
    tecnici dell'informazione e della comunicazione e altri tecnici per la manutenzione essenziale delle attrezzature;
  • specialisti in ingegneria, quali ingegneri e tecnici energetici ed elettrotecnici;
  • personale che opera in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali;
  • professioni tecniche nelle scienze e nell'ingegneria (compresi i tecnici addetti a impianti di trattamento e distribuzione delle acque);
  • professioni nei servizi di sicurezza, custodia e vigilanza;
  • vigili del fuoco/agenti di polizia/agenti di custodia carceraria/agenti di sicurezza/personale della protezione civile;
  • operai specializzati delle lavorazioni alimentari e assimilati, addetti alla manutenzione;
  • conduttori di macchinari per la fabbricazione di alimenti ed assimilati (compresi gli operatori della produzione alimentare);
  • lavoratori del settore dei trasporti[8]Cfr. gli ulteriori orientamenti specifici sui lavoratori del settore dei trasporti, C(2020) 1897 final – Comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali., in particolare:

- conducenti di automobili, furgoni e motociclette[9]I conducenti di motociclette solo se trasportano forniture mediche, dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale., conducenti di mezzi pesanti e di autobus (compresi i conducenti di autobus e tram) e conducenti di ambulanze, compresi i conducenti che trasportano l'assistenza offerta nel quadro del meccanismo di protezione civile dell'Unione e i conducenti che trasportano cittadini dell'UE da un altro Stato membro al loro luogo di origine;
- piloti di linea;
- macchinisti ferroviari; addetti al controllo dei vagoni, personale delle officine di manutenzione e personale dei gestori delle infrastrutture coinvolto nella gestione del traffico e nell'assegnazione della capacità;
- lavoratori marittimi e della navigazione interna;
- pescatori;
- personale delle istituzioni pubbliche, comprese le organizzazioni internazionali, in funzioni critiche.

La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche, rapide e semplici per l'attraversamento delle frontiere con un flusso regolare di lavoratori transfrontalieri e distaccati, affinché sia garantito loro un passaggio agevole. Ove opportuno, tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, per mezzo di apposite corsie alla frontiera riservate a tali lavoratori, oppure mediante l'apposizione di specifici adesivi riconosciuti dagli Stati membri limitrofi, che consentano di agevolare l'accesso di tali lavoratori al territorio dello Stato membro di occupazione. La Commissione consulterà inoltre con urgenza il Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori al fine di individuare le migliori prassi che possono essere estese a tutti gli Stati membri, con l'obiettivo di consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni essenziali senza indebiti ostacoli.

Screening sanitario

Lo screening sanitario per i lavoratori transfrontalieri e distaccati deve essere effettuato alle stesse condizioni previste per i cittadini che esercitano le medesime professioni.

Lo screening sanitario può essere effettuato al di qua o al di là della frontiera, a seconda delle infrastrutture disponibili, per garantire che il traffico resti scorrevole. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro per mettere in atto screening sanitari su un lato solo della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa. I controlli e lo screening sanitario non dovrebbero prevedere l'uscita dei lavoratori dai veicoli e dovrebbero basarsi, in linea di principio, sulla misurazione elettronica della temperatura corporea. Il controllo della temperatura dei lavoratori non dovrebbe essere effettuato, in condizioni normali, più di tre volte nello stesso giorno. Se il lavoratore presenta sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengono che non dovrebbe essere autorizzato a proseguire il viaggio, dovrebbe essergli garantito l'accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione. Le informazioni relative a tale persona dovrebbero essere condivise con lo Stato membro limitrofo interessato.

Per quanto riguarda i lavoratori del settore dei trasporti cui si fa riferimento al punto 19 della comunicazione sull'attuazione delle corsie verdi, si applicano le misure di screening sanitario di cui a tali orientamenti.

Altri lavoratori

Gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante.[10]In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratoreIn caso di pluriattività in due Stati membri, qualora un lavoratore transfrontaliero che lavora attualmente sia nello Stato membro di occupazione sia in quello di residenza ed è assicurato nello Stato membro di occupazione perché la sua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale superi la soglia del 25 % dell'orario di lavoro a causa delle misure di confinamento adottate da alcuni Stati membri., gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004[11]Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. al fine di mantenere inalterata la copertura previdenziale del lavoratore interessato. Per usufruire di tale eccezione il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere soggetto.

Lavoratori stagionali

In numerosi Stati membri alcuni settori dell'economia, in particolare quello agricolo, dipendono fortemente dai lavoratori stagionali provenienti da altri Stati membri. Al fine di rispondere alle carenze di manodopera causate dalla crisi in tali settori, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sulle loro diverse necessità, ad esempio attraverso i canali consolidati del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori. Si ricorda che in determinate circostanze i lavoratori stagionali del settore agricolo svolgono mansioni fondamentali di raccolta, impianto e cura delle colture. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero riservare a tali lavoratori lo stesso trattamento riservato ai lavoratori che esercitano le professioni critiche di cui sopra. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero consentire a tali lavoratori di continuare ad attraversare le loro frontiere per lavorare se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare ai datori di lavoro la necessità di prevedere un'adeguata protezione della salute e della sicurezza.

La Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche per garantire il passaggio agevole di tali lavoratori, e si avvarrà inoltre del Comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori al fine di individuare le migliori prassi che possono essere estese a tutti gli Stati membri al fine di consentire a tali lavoratori di esercitare le loro professioni senza indebiti ostacoli.

Note   [ + ]

1. C(2020)1753final.
2. Lavoratori che sono inviati temporaneamente dal loro datore di lavoro situato in uno Stato membro a lavorare in un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio.
3.  Punto 4 della dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020.
4. Le linee guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti sulla politica in materia di visti [C(2020) 2050 final] contengono misure relative ai lavoratori transfrontalieri e stagionali provenienti da paesi terzi.
5. C(2020) 1897 final.
6. C(2020) 2010 final.
7. Le categorie seguono la classificazione ESCO, ossia la classificazione europea multilingue di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni. Cfr. https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a?resetLanguage=true&new­ Language=it.
8. Cfr. gli ulteriori orientamenti specifici sui lavoratori del settore dei trasporti, C(2020) 1897 final – Comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi ("green lanes") previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali.
9. I conducenti di motociclette solo se trasportano forniture mediche, dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale.
10. In situazioni che potrebbero comportare una modifica dello Stato membro di assicurazione del lavoratoreIn caso di pluriattività in due Stati membri, qualora un lavoratore transfrontaliero che lavora attualmente sia nello Stato membro di occupazione sia in quello di residenza ed è assicurato nello Stato membro di occupazione perché la sua attività nello Stato membro di residenza non è sostanziale superi la soglia del 25 % dell'orario di lavoro a causa delle misure di confinamento adottate da alcuni Stati membri.
11. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

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