Tutela di lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: i chiarimenti di Inail

La circolare n. 12/2021 si riferisce anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario

Tutela di lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale: i chiarimenti di Inail sono riportati nella circolare dell'istituto 15 aprile 2021, n. 12.

In particolare, il documento, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, si riferisce anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

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In allegato alla circolare sono riportate le tabelle relative alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione, fissate nella misura risultante, per ciascun settore, per l’anno 2021 (allegato disponibile in pdf alla fine della pagina).

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Di seguito il testo della circolare Inail 15 aprile 2021, n. 12

Circolare Inail 15 aprile 2021, n. 12

Oggetto: Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2021.
Quadro normativo

Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari”. Articolo 1: “assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale”. Articolo 4, comma 1: “retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale”;

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 4, comma 1: “retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita”. Articolo 7: “lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari”;

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2021: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2021 per i lavoratori all’estero”;

Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”;

Circolare Inail 14 dicembre 1989, n. 68: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”;

Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2001”;

Circolare Inail 29 gennaio 2020, n. 3: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020”;

Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2020”;

Lettera Direzione centrale rischi del 5 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”;

Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012: “Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.

 

Premessa

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma[1]V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54..

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari[2]Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE. e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario[3]Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819, che riporta l’interpretazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in presenza di precise condizioni: “Interpretazione del D.L. n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”..

Per l’anno 2021, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2021[4]Decreto interministeriale 23 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 83 del 7 aprile 2021., ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.

Tenuto conto della specialità della suddetta norma, dette retribuzioni convenzionali, si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1[5]V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54..

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative[6]Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”..

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5.

 

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

1. Stati membri dell’Unione Europea[7]Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009, con le modifiche e le integrazioni che sono state agli stessi successivamente apportate.:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria[8]Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE dal 31 gennaio 2020. L’accordo di recesso, ratificato dall’UE e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha permesso di gestire l’uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell’UE; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord). L’accordo ha previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l’Unione europea, l’Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L’accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all’UE..

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

  • Liechtenstein, Norvegia, Islanda,[9]Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
  • Svizzera[10]Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009..

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

  • Argentina,
  • Australia (Stato del Victoria),
  • Brasile,
  • Canada (Intesa amministrativa stipulata con la provincia dell’Ontario e Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec),
  • Capoverde,
  • Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
  • ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo)[11]La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.,
  • Principato di Monaco,
  • San Marino,
  • Santa Sede,
  • Tunisia,
  • Turchia[12]Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.,
  • Uruguay,
  • Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese[13]Decreto interministeriale 23 marzo 2021, art. 3..

Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle[14]Tabella delle retribuzioni convenzionali 2021 allegata al decreto interministeriale 23 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 83 del 7 aprile 2021., che sono parte integrante del decreto interministeriale 23 marzo 2021.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle[15]Decreto interministeriale 23 marzo 2021, art. 2..

Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.

[fonte: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-assicurazione-paesi-extracomunitari-2021.html]

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Allegati

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Note   [ + ]

1. V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.
2. Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE.
3. Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819, che riporta l’interpretazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in presenza di precise condizioni: “Interpretazione del D.L. n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
4. Decreto interministeriale 23 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 83 del 7 aprile 2021.
5. V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54.
6. Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
7. Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009, con le modifiche e le integrazioni che sono state agli stessi successivamente apportate.
8. Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE dal 31 gennaio 2020. L’accordo di recesso, ratificato dall’UE e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 29 gennaio 2020 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, ha permesso di gestire l’uscita dal Regno Unito regolamentando alcuni temi di fondamentale importanza (la liquidazione finanziaria degli obblighi esistenti da parte del Regno Unito; i diritti dei cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell’UE; i confini tra Irlanda e Irlanda del Nord). L’accordo ha previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2020, che ha consentito un adeguamento graduale alla nuova situazione. Il 24 dicembre 2020 è stato concluso tra l’Unione europea, l’Euratom e il Regno Unito un nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021, che ha fissato le condizioni delle future relazioni tra gli Stati/Organismi firmatari, a eccezione delle materie riguardanti la politica estera, la sicurezza esterna e la cooperazione in materia di difesa. L’accordo di recesso rimane in vigore, disciplinando anche per il futuro le situazioni giuridiche connesse alla precedente partecipazione del Regno Unito all’UE.
9. Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
10. Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.
11. La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo.
12. Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.
13. Decreto interministeriale 23 marzo 2021, art. 3.
14. Tabella delle retribuzioni convenzionali 2021 allegata al decreto interministeriale 23 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale, n. 83 del 7 aprile 2021.
15. Decreto interministeriale 23 marzo 2021, art. 2.

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