Utilizzo sostenibile dell’acqua: i finanziamenti

Decreto 16 settembre 2025  del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

(Utilizzo sostenibile dell'acqua: i finanziamenti)

Con il decreto 16 settembre 2025, il ministero delle Infrastrutture ha resi noti i soggetti e le opere che beneficeranno dei finanziamenti per gli interventi infrastrutturali nel settore idrico.

Il decreto rappresenta lo stralcio attuativo, nell'assegnazione delle risorse economiche, perseguendo la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica e favorendo l'utilizzo multiplo e il completamento delle opere incompiute.

Nell'allegato - riportato in coda al testo integrale del provvedimento pubblicato qui di seguito - sono elencati gli oltre settanta soggetti coinvolti e le rispettive risorse assegnate.

Decreto 16 settembre 2025  del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. (25A05668)

(Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2025)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, il
comma 516 e seguenti riguardanti il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, terzo periodo, il quale
prevede che «Il Piano nazionale e' attuato attraverso successivi
stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi
e della disponibilita' delle risorse economiche, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e
dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza unificata.»;
Visto l'art. 1, comma 516-bis, della citata legge 27 dicembre 2017,
n. 205, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i
Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle
finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione e per
l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente
articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto
previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle
acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorita' di bacino
distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e in particolare: a) ai fini della definizione del Piano nazionale di
cui al comma 516, le modalita' con cui le autorita' di bacino
distrettuali, gli enti di governo dell'ambito e gli altri enti
territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili le informazioni e i
documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi
criteri di priorita', tenuto anche conto della valutazione della
qualita' tecnica e della sostenibilita' economico-finanziaria
effettuata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati; b) i
criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di
indicatori di valutazione degli interventi, nonche' le modalita' di
revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni
mendaci; c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli
interventi ammessi al finanziamento negli stralci»;
Visto l'art. 1, comma 520 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il
quale prevede che «Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9,
10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 89, 90 e 91;
Vista la direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la Parte terza del medesimo
«Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche»;
Vista la direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e
alla gestione dei rischi di alluvioni»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -
AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto
2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua;
Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108 che ha approvato la
«Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS)», a cura del
Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica;
Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017,
come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del
21 dicembre 2021, 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 e
637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante la «Regolazione della
qualita' tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei
singoli servizi che lo compongono (RQTI)»;
Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/EURATOM,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visti il regolamento (CE) 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE, di
«istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili»
e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali,
tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH,
«Do no significant harm»), nonche' la comunicazione della Commissione
UE 2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" a norma del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, in materia di
monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP;
Visto il regolamento (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4
giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021,
recante «Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione
ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022, che approva il Piano per la
transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore
della Direzione sistemi idrici di ARERA per la «Definizione delle
procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonche' degli
schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli
interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per
il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr,
580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro della
transizione ecologica del 12 ottobre 2022, n. 205, di adozione del
regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione
degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il
Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, il Ministro della cultura e il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 ottobre 2022, n. 350,
di attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, con il quale sono adottati le modalita' e i criteri per
la redazione e per l'aggiornamento del «Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (di seguito
PNIISSI) di cui al comma 516 del medesimo articolo e della sua
attuazione per successivi stralci;
Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto
interministeriale 25 ottobre 2022 n. 350;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio di
unicita' dell'invio, secondo il quale «ciascun dato e' fornito una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente.»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del
27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio e fissa i criteri di vaglio
tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa
considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo
sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla
prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al
ripristino della biodiversita' e degli ecosistemi e se non arreca un
danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda
la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a
tali attivita' economiche;
Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023 di Approvazione
del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile (SNSvS);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 21 dicembre 2023, n. 434, relativo all'approvazione
del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e
relativi allegati tecnici;
Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023,
recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico per il quarto
periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029;
Vista la determina attuativa 1/2024 del 26 marzo 2024 del direttore
della Direzione tariffe e corrispettivi ambientali di ARERA per la
«Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e
tariffari, nonche' degli schemi tipo per la relazione di
accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione
tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi
delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 14 maggio 2024;
Vista la misura M2C4 Riforma 4.1 «Semplificazione normativa e
rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti
nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico» del PNRR,
finalizzata a semplificare e rendere piu' efficace il quadro
giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi
responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacita'
sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti
entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per
conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di
uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti
nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii)
la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio
degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento
dell'autorita' di regolamentazione nella pianificazione degli
investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano;
Vista la milestone M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione
normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che «la
normativa riveduta debba rafforzare la governance e semplificare la
realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di
approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come
minimo:
- fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico
lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore
idrico;
- consultare e coinvolgere attivamente l'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento
del piano;
- fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi
esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi
agli appalti primari entro i termini previsti;
- semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio
degli investimenti finanziati nel settore idrico»;
Vista la misura M2C4 «Riforma 4.2 Misure per garantire la piena
capacita' gestionale per i servizi idrici integrati» del PNRR, in
capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la milestone (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma volta
a garantire la piena capacita' gestionale per i servizi idrici
integrati», che ha previsto la definizione di incentivi per un uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere
l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)
per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro della transizione ecologica;
Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022,
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, recante
disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l'uso
sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del
Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche
in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento, secondo cui per gli enti irrigui che
perseguono finalita' di interesse collettivo, l'adempienza agli
obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN e'
condizione di ammissibilita' per l'accesso ai finanziamenti pubblici
per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con
modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e in
particolare l'art. 11, commi 5, 6 e 7, il quale prevede, al fine di
ridurre i divari territoriali, che debba essere destinato ai
territori del Mezzogiorno un importo complessivo delle risorse
allocabili non inferiore al 40%;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
ottobre 2024 di adozione del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
Considerato che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata
del 25 luglio 2024 e' subordinata all'impegno da parte del Governo,
in sede di programmazione degli stralci attuativi, di verificare il
livello di progettazione e l'importo indicato nelle proposte di
intervento e di correggere eventuali incongruenze che dovessero
essere riscontrate, oltre che ad aggiornare l'importo delle opere
derivante da variazione dei prezzi;
Visti gli esiti della verifica, come richiesta in sede di
Conferenza unificata del 25 luglio 2024, comunicati dalla Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche, con nota n. 5133
del 11 marzo 2025;
Visto che, in data 16 maggio 2025, con nota DAR n. 8303 la Regione
Abruzzo e la Regione Molise hanno segnalato l'esigenza di modificare,
in sede di programmazione, i soggetti attuatori per gli interventi
aventi codice PNIISSI0000336 e PNIISSI0000490;
Considerato che le modifiche derivate dalle verifiche e
segnalazioni citate, per taluni interventi, saranno inserite in sede
di aggiornamento del PNIISSI, ai sensi dell'art. 1, comma 516,
secondo periodo della legge n. 205/2017;
Considerato che gli stralci attuativi del PNIISSI, come previsto
dall'art. 1, comma 521 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Viste, in particolare, le risorse assegnate al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche sul capitolo 7281, 2025-2029, a valere delle
risorse di cui all'art. 1, commi 523 e 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, all'art. 1, commi 95 e 155, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n.
2013, e all'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
per l'importo complessivo di euro 957.062.827,86, cosi' distinti:
78.459.117,61 euro per l'annualita' 2025, 137.871.763,40 euro per
l'annualita' 2026, 478.331.287,28 euro per l'annualita' 2027,
222.400.659,57 euro per l'annualita' 2028 e 40.000.000,00 euro per
l'annualita' 2029;
Vista la nota n. 10033 del 21 marzo 2025 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con la quale, ai sensi dell'art. 1,
comma 516, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive
modifiche e integrazioni, e' stata formulata la proposta del primo
stralcio del PNIISSI;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
30 luglio 2025, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Sentite le competenti amministrazioni di cui all'art. 1, comma 516,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che hanno
espresso parere favorevole;

Decreta:

 

Art. 1
Ripartizione territoriale delle risorse

 

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale del
25 ottobre 2022, n. 350, il presente stralcio attuativo,
nell'assegnazione delle risorse economiche, persegue la
sostenibilita' dell'uso della risorsa idrica, favorendo l'utilizzo
multiplo ed il completamento delle opere e/o degli schemi incompiuti
e tiene conto dei seguenti criteri:
- prioritariamente, degli interventi inseriti nelle prime due
classi di valutazione di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024;
- del livello di progettazione disponibile al momento della
predisposizione dello stralcio;
- del bilanciamento della ripartizione territoriale.

 

Art. 2
Adozione dello stralcio attuativo del Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

1. Al fine di procedere celermente alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni
connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento
e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di
aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e
ridurre le dispersioni di risorse idriche, ai sensi dell'art. 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione
dello stato di avanzamento degli interventi nonche' della
disponibilita' delle risorse economiche, e' approvato uno stralcio
del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la
sicurezza nel settore idrico», composto da n. 75 interventi di cui
all'Allegato 1 del presente decreto, per un importo complessivo pari
a euro 957.062.827,86.
2. La copertura degli importi finanziati per le progettazioni e per
gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e' assicurata
a valere e nel limite delle risorse di cui alle premesse.
3. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio
limitatamente ad alcuni lotti funzionali restano, per i restanti
lotti funzionali, nella pianificazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2024.
4. Gli interventi ammessi a finanziamento con il presente stralcio
limitatamente alla progettazione dovranno essere ripresentati per la
richiesta di finanziamento delle successive fasi in occasione
dell'aggiornamento della pianificazione di cui all'art. 3, comma 5,
del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350.

 

Art. 3
Modalita' di utilizzo delle risorse

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'Allegato 1 al
presente decreto si impegnano, in relazione ai relativi interventi, a
raggiungere gli obiettivi nel rispetto dei tempi previsti dai
relativi cronoprogrammi.
2. I soggetti attuatori si impegnano, altresi', a rispettare le
disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, e ad inserire
nella documentazione di gara i necessari elementi volti a garantire
il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come
previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 - sistema di
«Tassonomia per la finanza sostenibile» previsto per l'investimento
di competenza. A tal fine, i progetti devono essere corredati di
verifica ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero dell'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e di compatibilita' con il principio di «non arrecare
danno significativo agli obiettivi ambientali» (DNSH) di cui all'art.
17 del regolamento (UE) 2020/852.
3. I soggetti attuatori attestano, anche tramite il monitoraggio di
cui all'art. 5 del presente decreto, che la quota ammissibile a
finanziamento con il presente decreto non potra' essere oggetto di
altri finanziamenti diversi da quelli di cui al presente stralcio.
4. Le risorse assegnate sono utilizzate esclusivamente per la
copertura delle spese ammissibili inerenti all'intervento oggetto di
finanziamento riportate nei relativi quadri economici.
5. Il soggetto attuatore, all'atto dell'esecuzione dell'intervento,
se del caso, si impegna a produrre la documentazione attestante la
garanzia dell'effettiva sussistenza del cofinanziamento.
6. In caso di eventuali maggiori costi, il soggetto attuatore si
impegna a garantire la copertura finanziaria dell'intervento di
propria competenza.
7. Le risorse assegnate non possono essere destinate alla copertura
di oneri risarcitori ovvero derivanti da contenzioso, ad eccezione
degli strumenti di risoluzione alternativa del contenzioso, come
indicati agli articoli dal 215 al 220 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 4
Modalita' di realizzazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale del
25 ottobre 2022, n. 350, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche, sottoscrive appositi atti convenzionali con i soggetti
attuatori degli interventi, previa acquisizione di specifica
documentazione e verifica della sussistenza del mantenimento dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, commi 5 e 6, del
decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350.
2. Gli atti convenzionali di cui al comma 1 disciplinano
condizioni, termini e modalita' per la realizzazione degli
interventi.
3. In caso di inerzia o di inadempimento degli impegni previsti a
carico dei soggetti attuatori con riferimento al presente stralcio
del PNIISSI, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 525,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa verifica secondo quanto
definito dal sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto
all'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale del 25 ottobre
2022, n. 350.
4. Il soggetto attuatore, di qualunque natura, assume l'esclusiva
responsabilita' sulla corretta e tempestiva esecuzione degli
interventi, sia con riferimento alla fase di progettazione che alla
fase di realizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente.
5. Il collaudo dell'intervento, di qualunque natura, oggetto del
finanziamento sara' effettuato ai sensi della legislazione vigente in
materia. Il soggetto attuatore comunica l'avvenuta approvazione degli
atti di collaudo degli interventi al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche, certificando sotto la propria esclusiva responsabilita' che
l'intervento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendo
copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di
approvazione. Il collaudo delle opere dovra' essere affidato a un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
indicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche e, per gli interventi in cui sia prevista la nomina di una
commissione di collaudo, anche a un rappresentante della struttura
regionale o delle province autonome competente in materia di reti e
infrastrutture idriche, su richiesta del soggetto attuatore, dotato
di adeguata professionalita'.
6. Il soggetto attuatore, mediante perizie, potra' disporre,
conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase
esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione
dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto
originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera
dovra' essere debitamente autorizzata dal RUP nel rispetto della
normativa vigente e trasmessa dal soggetto attuatore alla Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. La perizia di variante, approvata dal RUP, dovra' essere
trasmessa dal soggetto attuatore alla competente struttura regionale,
o della provincia autonoma, al fine di assicurare la conformita'
degli interventi ai documenti di pianificazione e programmazione in
materia idrica.
8. Le economie relative a ciascun intervento restano
prioritariamente nella disponibilita' dei soggetti attuatori fino al
completamento del medesimo intervento, per garantire la copertura di
eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal
presente decreto e quanto previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dall'art. 120 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed
integrazioni. Le economie accertate a seguito del completamento
dell'intervento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
restarne definitivamente acquisite.
9. I soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di
controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco, e mantengono
disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto
dalla normativa europea e nazionale in materia. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche a
campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e
sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del presente
decreto.
10. I soggetti attuatori dovranno consentire l'accesso a tutta la
documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per
l'espletamento delle suddette verifiche.
11. In caso di violazioni accertate a seguito delle suddette
funzioni di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti procede alla revoca dei finanziamenti, secondo quanto
disposto dall'art. 7 del presente decreto. Qualora le risorse
risultino gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per restarne
definitivamente acquisite.

 

Art. 5
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, il monitoraggio degli interventi di cui all'Allegato 1 al
presente decreto e' effettuato attraverso il sistema di monitoraggio
delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Gli interventi sono classificati come «Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico». Ciascun
intervento del presente stralcio del PNIISSI e' identificato dal
codice unico di progetto.
2. Il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di cui al
precedente comma 1, nonche' la rendicontazione delle spese sostenute
dai soggetti attuatori, devono essere effettuati seguendo le
modalita' di implementazione e rendicontazione definite dal sistema
di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), previsto all'art. 5, comma 1,
del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, recante
apposita sezione relativa alle modalita' di rendicontazione e alle
somme rendicontabili.

 

Art. 6
Trasferimento delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 e 7, del decreto
interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, le risorse economiche
verranno erogate ai soggetti attuatori, compatibilmente con la
disponibilita' di cassa annuale del capitolo 7281, ovvero con
tempistiche dettagliate nella convenzione di finanziamento di cui
all'art. 4, comma 1 del presente decreto, come segue:
anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato per i singoli
interventi, cui il soggetto attuatore potra' accedere solo
successivamente all'inserimento e validazione degli interventi e dei
relativi cronoprogrammi nel sistema di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato di cui all'art. 5 del presente
decreto; l'anticipazione puo' essere richiesta in piu' soluzioni.
Ulteriori anticipazioni, sino alla concorrenza del 30% del
finanziamento assentito, possono essere richieste qualora
l'intervento sia dotato di progettazione esecutiva approvata;
successivi pagamenti intermedi fino al 75%, ovvero il 65% nel
caso di anticipazione pari al 30%, dell'importo assegnato a ciascun
intervento; il primo pagamento successivo all'anticipazione si puo'
richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5%
dell'importo assegnato ai singoli interventi; i pagamenti successivi
possono essere richiesti allorquando si realizzi un ulteriore costo,
anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai
singoli interventi. I gia' menzionati trasferimenti sono disposti a
titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute anche
commisurate al costo realizzato;
saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito della domanda
finale di pagamento, corredata dall'attestato di chiusura degli
interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le
dighe e le infrastrutture idriche con esito conforme alle
attestazioni rese.
2. Il soggetto attuatore, per la richiesta di erogazione di
ciascuna rata, successiva all'anticipazione, trasmette la
rendicontazione, corredata della documentazione giustificativa di
spesa, tra cui titoli di spesa, mandati di pagamento e quietanze. Per
la verifica di ammissibilita' della spesa, il soggetto attuatore e'
obbligato a trasmettere, su richiesta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche, la documentazione ritenuta a cio' necessaria;
per tale verifica si fa, comunque, riferimento alla normativa
comunitaria e nazionale vigente.
3. La documentazione di spesa prodotta dal soggetto attuatore e'
conservata anche agli atti presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche.
4. Per le somme oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore e'
obbligato ad utilizzare una codifica contabile adeguata a tutte le
transazioni relative a ogni intervento, al fine di facilitare la
verifica delle spese e dei flussi finanziari.

 

Art. 7
Revoca dei finanziamenti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 525, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 4, comma 11, del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche dispone la revoca
anticipata del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei
seguenti casi:
a) mancato inserimento nel sistema di monitoraggio
dell'intervento finanziato e dei successivi aggiornamenti
dell'attuazione procedurale e finanziaria;
b) mancata assunzione della obbligazione giuridicamente
vincolante indicata all'interno dei singoli atti convenzionali, di
cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, sulla base dei
cronoprogrammi dei progetti ammessi a finanziamento e accertata
attraverso il sistema di monitoraggio; l'obbligazione giuridicamente
vincolante si intende assunta all'atto della stipula del contratto
d'appalto principale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/2016, come sostituito dall'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione di cui al
precedente art. 5, nei termini indicati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' eventuali incongruenze
rilevate nella rendicontazione delle risorse o distorsione delle
medesime risorse rispetto alle finalita' del Piano;
d) mancato rispetto degli obiettivi di spesa con uno scostamento
superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni
annuali dei fabbisogni finanziari, derivanti da cronoprogrammi e
programmi finanziari dei singoli interventi;
e) inadempienza o dichiarazioni mendaci.
2. Nel caso di avvenuta revoca, e fino al 31 dicembre 2026, per le
risorse resesi disponibili, si provvede ai sensi dell'art. 29, comma
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva il
diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da condotte
del soggetto attuatore che hanno determinato la revoca del
finanziamento.

 

Art. 8
Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(Utilizzo sostenibile dell'acqua: i finanziamenti)

 

(Photo credits)

Allegati

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