Veicoli ecologici: gli incentivi per le imprese di autotrasporto

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021

Veicoli ecologici: incentivi per le imprese di autotrasporto sono stati disposti dal decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2022, n. 17).

I contributi, il cui ammontare complessivo è stato fissato nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per il periodo 2021-2026, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Clicca qui per il D.Lgs. n. 187/2021 sugli incentivi per i trasporti green

Gli stanziamenti sono destinati all'acquisto, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
automezzi commerciali nuovi di  fabbrica  a  trazione  alternativa a metano CNG e gas  naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric).

Oltre ai destinatari delle misure di aiuto, definiti anche:

  • le fasi procedimentali per la richiesta;
  • il soggetto gestore e la commissione di validazione;
  • la cumulabilità degli aiuti;
  • le verifiche e i controlli.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 18 novembre 2021

Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del  parco
veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di  un  processo  di
rinnovo e  di  adeguamento  tecnologico  del  parco  veicolare  delle
imprese di autotrasporto. (22A00311)

(in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2022, n.17)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del  30  dicembre  2019,

Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi  14  e

15;

Vista, altresi',  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante

«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e

bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre

2020, Supplemento ordinario n. 46;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

dicembre  2020,  recante  «Ripartizione  del  fondo  finalizzato   al

rilancio degli  investimenti  delle  amministrazioni  centrali  dello

Stato e allo sviluppo del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;

Considerato  che  sul  capitolo  7309,  piano  di  gestione  n.  5,

risultano disponibili 50 milioni di euro  finalizzati  all'erogazione

di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del  parco  veicolare

con  alimentazione  alternativa   per   l'acquisizione   di   veicoli

commerciali ad elevata sostenibilita' nel quadro di  un  processo  di

rinnovo e  di  adeguamento  tecnologico  del  parco  veicolare  delle

imprese di autotrasporto;

Considerato, inoltre, che dette risorse ammontano a  2  milioni  di

euro per l'annualita' 2020 in conto residui, ad 11  milioni  di  euro

per l'annualita' 2021, a 10 milioni di euro per l'annualita' 2022, ad

8 milioni di euro per l'annualita' 2023, ad 8  milioni  di  euro  per

l'annualita' 2024, ad 8 milioni di euro per l'annualita'  2025,  a  3

milioni di euro per l'annualita' 2026;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.

17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e

medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli

investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o

l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,

ai fini della definizione di piccola e media impresa,  stabilisce  il

numero dei dipendenti e le  soglie  finanziarie  che  definiscono  le

categorie di imprese;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto

sono inquadrabili nella cornice di cui al predetto  regolamento  (UE)

n. 651/2014;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,

recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede

l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non

rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.

651/2014 in materia di cumulo  di  contributi  costituenti  aiuti  di

Stato;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione

del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del

regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione

europea  del  17  giugno  2014,  occorre  fare  riferimento,  in  via

generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia  piu'

evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della

partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  150  del  1°  luglio

2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.

201, che  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono

attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne

direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e

nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,

sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo

analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la

propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti

dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020

sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  e

la Societa' rete autostrade mediterranee - Logistica,  infrastrutture

e trasporti S.p.a., registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  13

luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di  attivita'  da

affidare alla Societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti

S.p.a.  sulla  base  della  direttiva  annuale  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Oggetto e finalita' del contributo

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

di erogazione delle risorse finanziarie, nel  limite  complessivo  di

spesa pari a 50 milioni di  euro  ripartite  lungo  l'arco  temporale

2021-2026 al netto di quanto dovuto  alla  societa'  Rete  autostrade

mediterranee - Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua

qualita' di soggetto gestore,  destinate  ad  incentivi  a  beneficio

delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul

territorio italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico

nazionale (R.E.N.), e all'albo nazionale degli  autotrasportatori  di

cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente  sia  quella  di

autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo  del  parco  veicolare

attraverso  l'acquisizione  di   veicoli   commerciali   ad   elevata

sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.

2. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono

erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni

settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014

della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato.

3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza

dell'effetto d'incentivazione di cui all'art. 6 del regolamento  (UE)

n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, gli investimenti di

cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente  se  avviati

in data successiva all'entrata in  vigore  del  presente  decreto  ed

ultimati entro il termine indicato dal decreto  direttoriale  di  cui

all'art. 4, comma 2, del presente decreto.

4. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in

locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'

del beneficiario del contributo entro il  triennio  decorrente  dalla

data di erogazione del contributo,  pena  la  revoca  del  contributo

erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel  caso

di  trasferimento  della  disponibilita'  dei  beni   oggetto   degli

incentivi nel periodo intercorrente  fra  la  data  di  presentazione

della domanda e la data di pagamento del  beneficio.  La  continuita'

aziendale, presupposto per l'applicazione  del  presente  comma,  non

viene meno  nel  caso  di  fusioni,  incorporazioni,  conferimenti  e

regolarizzazioni di successioni ereditarie.

 

                               Art. 2

                     Modalita' di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 1, sono erogabili fino ad

esaurimento delle risorse disponibili. A tal  fine  le  istanze  sono

esaminate  solo  in  caso  di  accertata  disponibilita'  di  risorse

utilizzabili. Il raggiungimento di detto  limite  e'  verificato  con

aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto  riguardo

alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle  domande  pervenute   e

comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili nonche'  nel  sito

del soggetto gestore.  Le  istanze  trasmesse  oltre  quella  data  o

comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si  rendessero

disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto dal comma 3.

2. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  domande  volte  ad

ottenere la «prenotazione del beneficio» per l'acquisizione dei  beni

di cui all'art. 3, comma 1,  del  presente  decreto,  e'  sufficiente

produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei  veicoli  o

dei  beni  indipendentemente   dalla   trasmissione   della   fattura

comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli  importi

previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare  delle  risorse

disponibili  quali  risultanti  da  apposito  contatore  puntualmente

aggiornato   e   accantonati.   L'ammissibilita'   del    contributo,

accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla

dimostrazione,   in   sede    di    rendicontazione,    dell'avvenuto

perfezionamento dell'investimento.

3. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del

perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per

la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   la

sicurezza stradale e  l'autotrasporto,  decade  dal  beneficio  e  le

risorse  corrispondenti  agli  importi  dei  benefici   astrattamente

spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con

lo «scorrimento» della graduatoria ordinata  in  base  alla  data  di

proposizione dell'istanza.

4. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette

aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore

generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per

effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a

favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

 

                               Art. 3

          Investimenti ammissibili e importi dei contributi

1. Ai sensi del  presente  decreto  sono  finanziabili  i  seguenti

investimenti  con  gli  importi  dei  contributi  come   di   seguito

specificato e relativi:

a) all'acquisizione, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di

automezzi commerciali nuovi di  fabbrica  a  trazione  alternativa  a

metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica  (full  electric),

di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate  e  fino  a  7

tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il

contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a

motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di

massa complessiva pari o superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7

tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore  a

7 tonnellate, considerando la notevole  differenza  di  costo  con  i

veicoli ad alimentazione diesel;

b) all'acquisizione, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di

automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida

(diesel/elettrico), a metano CNG e gas  naturale  liquefatto  LNG  di

massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate.  Il

contributo e' determinato in euro 9.000 per ogni veicolo  a  trazione

alternativa  ibrida  (diesel/elettrico)  e  a  metano  CNG  di  massa

complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni

veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed

a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di  massa  superiore  a  16

tonnellate.

2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo

ad alta sostenibilita' ai  sensi  del  presente  decreto,  dimostrino

anche l'avvenuta radiazione per rottamazione  di  veicoli  di  classe

inferiore ad euro VI viene riconosciuto  un  aumento  del  contributo

pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato

per rottamazione. I veicoli oggetto di  radiazione  per  rottamazione

devono,  a  pena  di  inammissibilita',  essere  stati  detenuti   in

proprieta'  o  ad  altro  titolo  per  almeno  un  anno   antecedente

all'entrata in vigore del presente decreto.

3. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese ove gli  interessati  ne  facciano  espressa  richiesta

nella domanda di ammissione al beneficio.

4. In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un

medesimo  veicolo   erogabili   ai   sensi   di   differenti   misure

d'incentivazione allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.

5. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui al comma  1  per  singola  impresa  non  puo'

superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene

ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non

e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse

finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate

ammissibili.

 

                               Art. 4

                         Fasi procedimentali

1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi  distinte  e

successive:

a.  la  fase  di  accantonamento  dell'importo   presuntivo   del

contributo astrattamente spettante alle singole  imprese  richiedenti

l'incentivo sulla sola base del contratto di  acquisizione  del  bene

oggetto dell'investimento, da allegarsi al momento della proposizione

della  domanda,  mediante  predisposizione,  ad  opera  del  soggetto

gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;

b. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i

soggetti per i  quali  si  sia  perfezionata  la  prenotazione  hanno

l'onere  di  fornire   analitica   rendicontazione   dei   costi   di

acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento

delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai

fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti.  Nel  caso

l'aspirante al beneficio non fornisca la  prova  del  perfezionamento

dell'investimento  entro   il   termine   ultimo   fissato   per   la

rendicontazione con decreto del direttore generale per  la  sicurezza

stradale e l'autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e

le risorse corrispondenti agli  importi  dei  benefici  astrattamente

spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con

lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di  proposizione

dell'istanza.

2.  La  disciplina  delle  suddette  fasi   procedimentali,   delle

modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a

rendicontazione  e'  definita  con  apposito  decreto  del  direttore

generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  da  adottarsi

entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto.

 

                               Art. 5

            Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione dei contributi,

nonche' all'implementazione della piattaforma informatica di gestione

della fase di prenotazione e di rendicontazione,  sono  curate  dalla

societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica,  infrastrutture  e

trasporti S.p.a. quale soggetto gestore. All'uopo, rilevano l'accordo

quadro di servizio sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili (gia' Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti)  e  dalla  societa'  Rete  autostrade  mediterranee  -

Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. in data 28 aprile 2020 e

previa sottoscrizione di apposito atto attuativo.

2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso

attribuite sulla base degli atti convenzionali di  cui  al  comma  1,

provvede  alla  realizzazione  dell'applicazione  informatica,   alla

gestione del flusso documentale via  posta  elettronica  certificata,

nonche' all'attivita' istruttoria connessa con le istanze  pervenute.

Il  soggetto  gestore  provvede,  altresi',   all'aggiornamento   dei

«contatori» per determinare, in  fase  di  prenotazione,  le  risorse

disponibili,   alla   predisposizione   dell'elenco   delle   domande

ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, e  alla

verifica  della  rendicontazione,  ferma  rimanendo  la  funzione  di

indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili - Direzione  generale  per  la  sicurezza

stradale e l'autotrasporto. La commissione di validazione di  cui  al

comma  3,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal  presente

decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento  della

domanda ai fini dell'adozione del provvedimento  di  accoglimento  da

parte dell'amministrazione, ovvero, in caso contrario,  dell'adozione

del provvedimento di rigetto.

3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto e' nominata  una  commissione,  senza  oneri  per  la

finanza pubblica, per la validazione  dell'istruttoria  compiuta  dal

soggetto  gestore  delle  domande  presentate.  Tale  commissione  e'

composta da un presidente, individuato tra i dirigenti di  II  fascia

in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da

due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio

presso il medesimo dipartimento, nonche' da  un  funzionario  con  le

funzioni di  segreteria.  Ai  componenti  della  commissione  non  e'

corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.

 

                               Art. 6

                      Cumulabilita' degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del  regolamento  generale

di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno

2014, in caso di identita' di costi ammissibili e  dei  beni  oggetto

degli  incentivi,  gli  aiuti  erogati  ai  sensi  del  summenzionato

regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione

di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi

del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18  dicembre  2013

(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili,  se  tale

cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti

ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di

Stato, l'amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti

di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

 

                               Art. 7

                  Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale

istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle  imprese

che  esercitano  con  veicoli  di  massa  complessiva  fino   a   1,5

tonnellate, iscritte all'albo nazionale delle imprese che  esercitano

l'attivita' di autotrasporto.

2. Le modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i  conseguenti

adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste

pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.

 

                               Art. 8

                        Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' sempre fatta salva  la  facolta'  del  Ministero

delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  -  Direzione

generale per la sicurezza stradale e  l'autotrasporto  di  effettuare

tutti  gli  accertamenti  e  le   verifiche   anche   successivamente

all'erogazione dei contributi e di procedere, in via  di  autotutela,

con l'annullamento del relativo provvedimento di  accoglimento  e  di

disporre  in  ordine  all'obbligo  di  restituzione  del   contributo

concesso al bilancio dello Stato  quando,  in  esito  alle  verifiche

effettuate,  emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle

dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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