Veicoli puliti: al via le misure per la promozione

Tra le tipologie comprese nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187, non solo mezzi per servizio di trasporto pubblico terrestre e di trasporto passeggeri su strada, ma anche per la raccolta di rifiuti

Veicoli puliti e a basso consumo energetico: al via le misure per la promozione con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187 (in S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284).

Il provvedimento, che attua la direttiva (Ue) 2019/1161, di modifica della direttiva 2009/33/Ce, riguarda la fornitura di mezzi per il trasporto su strada da esperire tramite appalti e si applica ai seguenti contratti:

  • acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate di veicoli adibiti al trasporto su strada  per  i  quali  le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici;
  • contratti di servizio pubblico aventi per oggetto la prestazione di servizi di trasporto di passeggeri su strada;
  • contratti di servizio come definiti nella tabella 1 (servizi di trasporto pubblico terrestre e di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di raccolta di rifiuti, trasporti e consegna postali su strada, servizi di trasporto e consegna colli) dell'allegato al presente decreto  per  i  quali  le  amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di  applicare il codice dei contratti pubblici.

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Di seguito il testo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187; l'allegato è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 187 

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica  la  direttiva
2009/33/CE relativa alla promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso
consumo energetico nel trasporto su strada. (21G00197)
(S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284)

 

Vigente al: 14-12-2021

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in

particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in

particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista  la  direttiva  2009/33/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla  promozione  di  veicoli

puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019 che modifica  la  direttiva  2009/33/CE

relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo

energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  dell'11   dicembre   2018   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  24,   recante

attuazione della direttiva 2009/33/CE  relativa  alla  promozione  di

veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel

trasporto su strada;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice

dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante

disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di

una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 11 aprile 2008, recante approvazione del  Piano

d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel

settore della pubblica  amministrazione,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno

2021, recante criteri  ambientali  minimi  per  l'acquisto,  leasing,

locazione, noleggio  di  veicoli  adibiti  al  trasporto  su  strada,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 30  maggio  2018,  relativo  all'omologazione  e  alla

vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,

nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche

indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti

(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la

sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi,

componenti ed entita' tecniche a essi destinati;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre  2007,  relativo  ai  servizi  pubblici  di

trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1829 della Commissione, del

30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/25/UE del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie  degli  appalti

di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

Visto il regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al  vocabolario  comune  per

gli appalti pubblici (CPV);

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della  giustizia,

degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,

dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

 

1. Il presente decreto  stabilisce  misure  volte  a  promuovere  e

stimolare il mercato dei veicoli a ridotto  impatto  ambientale  e  a

basso consumo energetico, nonche'  a  potenziare  il  contributo  del

settore dei trasporti alle politiche dell'Unione europea  in  materia

di ambiente, di clima e di energia.

2. Ai fini del comma 1, le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli

enti aggiudicatori devono tener  conto,  negli  appalti  pubblici  di

taluni  veicoli  adibiti  al  trasporto   su   strada,   dell'impatto

energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e

le emissioni di diossido di carbonio e di talune sostanze inquinanti,

nell'intero arco di tutta la loro vita.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai seguenti contratti:

a) contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a

rate di veicoli adibiti  al  trasporto  su  strada  per  i  quali  le

amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti   aggiudicatori   hanno

l'obbligo di applicare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) contratti di servizio pubblico ai sensi del  regolamento  (CE)

n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  ottobre

2007, aventi per oggetto la prestazione di servizi  di  trasporto  di

passeggeri su strada che superano la soglia di  cui  all'articolo  5,

paragrafo 4, di detto regolamento;

c)  contratti  di  servizio  come  definiti   nella   tabella   1

dell'allegato al presente decreto  per  i  quali  le  amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di  applicare

il decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il presente decreto si applica unicamente  ai  contratti  per  i

quali e' stato inviato l'avviso di indizione della gara dopo la  data

di entrata in vigore del  decreto  stesso  ovvero,  qualora  non  sia

previsto l'avviso di indizione  di  gara,  laddove  l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la  procedura  di

appalto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.

3. Il presente decreto non si applica ai seguenti veicoli:

a) ai veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b),

c) e d), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettere  a),  b)  e  c),  del

regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 30 maggio 2018 e all'allegato I, parte A, punti da 5.2. a 5.5.  e

punto 5.7., di tale regolamento;

b) ai veicoli di categoria M3 diversi dai veicoli di classe  I  e

dai veicoli di classe A, come definiti dall'articolo 3, punti 2 e  3,

del regolamento  (CE)  n.  661/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 13 luglio 2009.

 

                               Art. 3

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a)   «amministrazioni   aggiudicatrici»:    le    amministrazioni

aggiudicatrici come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) «enti aggiudicatori»: gli  enti  aggiudicatori  come  definiti

all'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  numero  1),  del   decreto

legislativo n. 50 del 2016;

c) «veicolo adibito  al  trasporto  su  strada»:  un  veicolo  di

categoria M o N, come definito all'articolo 4, paragrafo  1,  lettere

a) e b), del regolamento (UE) n. 2018/858;

d) «veicolo pulito»:

1) un veicolo di categoria M1 , M2  o  N1  con  emissioni  allo

scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni  di  inquinanti  in

condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei  limiti  di

emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'allegato;

2)  un  veicolo  di  categoria  M3  ,  N2  o  N3  che  utilizza

combustibili alternativi quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, esclusi

i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di  cambiamento

indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti  da  materie

prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona

di produzione in terreni che presentano elevate scorte  di  carbonio,

conformemente all'articolo 26  della  direttiva  (UE)  2018/2001  del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.  Nel  caso

di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici

e paraffinici, tali carburanti non  devono  essere  miscelati  con  i

combustibili fossili convenzionali;

e) «veicolo pesante a emissioni zero»:  un  veicolo  pulito  come

definito alla lettera d), numero 2), privo di  motore  a  combustione

interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1  g

CO2 /kWh misurato a  norma  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  luglio  2009  e  delle

relative disposizioni di attuazione, o che emette meno di 1 g CO2 /km

misurato a norma del regolamento  (CE)  n.  715/2007  del  Parlamento

europeo e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2007  e  delle  relative

disposizioni di attuazione.

 

                               Art. 4

                     Obiettivi minimi di appalto

1. I contratti pubblici relativi ai veicoli ed ai  servizi  di  cui

all'articolo 2 devono rispettare  gli  obiettivi  minimi  di  appalto

stabiliti alla tabella 3 dell'allegato per i veicoli leggeri puliti e

per i veicoli pesanti puliti.

2. Gli obiettivi minimi di cui al comma 1 sono espressi in  termini

di  percentuali  minime  di  veicoli  puliti   rispetto   al   numero

complessivo di veicoli adibiti al trasporto  su  strada  oggetto  dei

contratti di cui all'articolo 2, aggiudicati sino al 31 dicembre 2025

per il primo periodo di riferimento, e tra il 1° gennaio 2026 e il 31

dicembre 2030, per il secondo periodo di riferimento.

3. Ai fini del calcolo degli obiettivi minimi di appalto,  la  data

dell'appalto pubblico da prendere  in  considerazione  e'  quella  di

aggiudicazione del contratto.

4. I veicoli che rientrano nella definizione di veicolo  pulito  di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  o  di  veicolo  pesante  a

emissioni zero di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in seguito

ad  adeguamento,  possono  essere  conteggiati  rispettivamente  come

veicoli puliti o  veicoli  pesanti  a  emissioni  zero  ai  fini  del

rispetto degli obiettivi minimi di appalto.

5. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera

a), ai fini della valutazione del rispetto degli obiettivi minimi  di

appalto e' preso in considerazione il numero di  veicoli  adibiti  al

trasporto su strada  acquistati,  oggetto  di  leasing,  locazione  o

vendita a rate a titolo di ciascun contratto.

6. Nel caso dei contratti di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere

b) e c), ai fini  della  valutazione  del  rispetto  degli  obiettivi

minimi di appalto e' preso in considerazione  il  numero  di  veicoli

adibiti al trasporto su strada da utilizzare per la  prestazione  dei

servizi contemplati da ciascun contratto.

7. Qualora non  siano  adottati  nuovi  obiettivi  per  il  periodo

successivo  al  1°  gennaio  2030,  continuano  ad  applicarsi,   nei

successivi periodi quinquennali, gli obiettivi fissati per il secondo

periodo di riferimento, calcolati conformemente a quanto previsto  ai

commi da 3 a 7.

 

                               Art. 5

                 Relazioni alla Commissione europea

1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e  b),

trasmettono entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  al  Ministero  della

transizione ecologica i dati relativi al numero  totale  dei  veicoli

oggetto di ciascun contratto di cui all'articolo 2, comma 1,  lettere

a), b) e c), aggiudicato entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,

indicando, altresi', il  numero  dei  veicoli,  rispetto  al  totale,

qualificabili come veicoli leggeri puliti, secondo la definizione  di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1),  e  qualificabili

come  veicoli  pesanti  puliti,  secondo  la   definizione   di   cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2, nonche' il numero  dei

veicoli, rispetto al totale, qualificabili  come  veicoli  pesanti  a

emissioni zero secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e).

2. Entro il 2 agosto 2022, il Ministero della transizione ecologica

informa la Commissione europea sulle misure adottate e da adottare ai

fini  dell'attuazione  del  presente  decreto,  inclusa  la  relativa

tempistica,  nonche'  su  qualsiasi   altra   informazione   ritenuta

pertinente.

3. Il Ministero della transizione ecologica,  per  la  prima  volta

entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni  tre  anni,  trasmette

alla Commissione europea una relazione sull'attuazione  del  presente

decreto. Tali relazioni accompagnano le relazioni di cui all'articolo

212, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  contengono

informazioni  sulle  misure  adottate   e   da   adottare   ai   fini

dell'attuazione  del  presente  decreto,  nonche'   qualsiasi   altra

informazione ritenuta pertinente. Tali relazioni comprendono anche il

numero e le categorie di veicoli contemplati  dai  contratti  di  cui

all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sulla  base  dei  dati

forniti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 10, paragrafo

3, della direttiva  (UE)  2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  20  giugno  2019.  Le  informazioni  trasmesse  sono

presentate sulla base delle categorie di cui al regolamento  (CE)  n.

2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002,

relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

 

                               Art. 6

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

2. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di  cui  al

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 7

                             Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

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