Via: tempo di cambiamenti per la disciplina nazionale

Dal 21 luglio 2017 in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104

Via: dal 21 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 «Attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati», redatto sulla base dei principi direttivi stabiliti dall’articolo 14 della legge di delegazione europea 2014. Decreto che - recita la relazione di accompagno - scaturisce dall’esigenza di «sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente», nonché di rivedere l’assetto delle competenze tra Stato e Regioni che «ha contribuito a generare […] criticità nella gestione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale».

Di qui la rivisitazione della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (testo unico dell’ambiente o “Tua”), che registra una serie di modifiche e integrazioni:

  • dalla nuova definizione di "impatti ambientali" [articolo 2, comma 1, lettera c)]
  • al rilascio del provvedimento unico ambientale per i progetti assoggettati a Via statale (articolo 27 );
  • dall’eliminazione dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali per la verifica di assoggettabilità a Via (articolo 19) alla possibilità di presentare tali elaborati con un livello equivalente a quello del «progetto di fattibilità» previsto dall’articolo 23 del codice dei contratti pubblici («progetto […] redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche e urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale») - articolo 5;
  • dalla facoltà del proponente di aprire una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di Via (articolo 20) all’introduzione dell’istituto del pre-screening, in base al quale per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis III e IV il proponente può chiedere una valutazione preliminare (articolo 3);
  • dall’ introduzione dell’allegato VII («Contenuti dello studio dell’impatto ambientale di cui all’articolo 22»)  alla riorganizzazione delle modalità di funzionamento della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (articolo 8);
  • dall’eliminazione della fase finale di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a Via (articolo 19) alla riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come “perentori” (articolo 25);
  • dall’introduzione di regole omogenee per il procedimento di Via su tutto il territorio nazionale (articolo 7-bis) all’adozione, in tempi brevi, dei decreti ministeriali di attuazione al decreto legislativo.

Rivisitazione che, come si vedrà, incide anche sulla disciplina in materia di conferenze di servizio di cui all’ articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

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