Via: quale rapporto tra la soglia e l'autorità competente? Questa la domanda che la Provincia di Pavia ha posto al Mase sotto forma di interpello ambientale.
In particolare, l'amministrazione chiede come operare nel caso in cui il progetto presentato rientri in una categoria di opera :
- per la quale non sia prevista una soglia per la procedura di Via, ma solo una soglia per l’espletamento della verifica di Via (ad esempio impianti agrivoltaici – 12 MW – o impianti rifiuti con attività R5);
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per la quale sia prevista una soglia per la assoggettabilità a Via e una soglia per la Via, ma con differenti autorità competenti.
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Provincia di Pavia 8 settembre 2025, n. 163983
Oggetto: interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA.
Con il presente interpello si intende porre all’attenzione di Codesto Spettabile Ministero, un quesito relativo alla corretta individuazione dell’Autorità Competente nei procedimenti di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Si rappresentano due casistiche procedurali per le quali si richiede una valutazione.
1° CASO:
Il progetto presentato rientra in una categoria di opera per la quale non è prevista una soglia per
la procedura di VIA, ma solo una soglia per l’espletamento della verifica di VIA (es. impianti agrivoltaici – 12 MW – o impianti rifiuti con attività R5).
Si chiede se un soggetto possa presentare direttamente un’istanza di VIA, e, di conseguenza, di PAUR art.27-bis d.lgs. 152/2006, pur non essendo normativamente previsto l’espletamento diretto di tale procedura e, in caso affermativo, quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
2° CASO
Il progetto presentato rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per la assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.
Nel caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, si chiede quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione dell’attribuzione delle competenze per i relativi procedimenti e, quindi, del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 ottobre 2025, n. 191749
Oggetto: Interpello, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sotto soglia VIA.
Con nota acquisita con prot. n. 163983 del 08/09/2025 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto, la richiesta di individuazione dell’Autorità Competente in caso di istanza di VIA/PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per progetti con unica soglia di verifica VIA o con valore sopra soglia verifica VIA ma sottosoglia VIA.
L’Ente evidenzia due casistiche procedurali per le quali si richiede una valutazione.
1° CASO:
Il progetto presentato rientra in una categoria di opera per la quale non è prevista una soglia per la procedura di VIA, ma solo una soglia per l’espletamento della verifica di VIA (es. impianti agrivoltaici – 12 MW – o impianti rifiuti con attività R5).
Relativamente a detta ipotesi l’interpellante chiede se un soggetto possa presentare direttamente un’istanza di VIA, e, di conseguenza, di PAUR art.27-bis d.lgs. 152/2006, pur non essendo normativamente previsto l’espletamento diretto di tale procedura e, in caso affermativo, quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
2° CASO
Il progetto presentato rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per la assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti. Relativamente a detta ipotesi, l’interpellante chiede Nel caso di assoggettamento volontario alla procedura di VIA, si chiede quale sia l’autorità competente all’espletamento della VIA, in considerazione dell’attribuzione delle competenze per i relativi procedimenti e, quindi, del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
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Con riferimento all’istanza formulata si ritiene di dover preliminarmente evidenziare che il D.Lgs. 152/2006 stabilisce una chiara distinzione tra la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la procedura di VIA. La verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è un procedimento preliminare attivato allo scopo di valutare se un progetto possa determinare impatti ambientali significativi e negativi e debba, laddove si valuti che i predetti effetti possano sussistere, essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.
La procedura di VIA, invece, viene effettuata per tipologie progettuali che a priori si ritenga possano determinare impatti ambientali significativi e negativi ed è la valutazione completa degli impatti ambientali di un determinato progetto.
Inoltre come chiarito dalla giurisprudenza, i presupposti per l’espletamento delle procedure di compatibilità sono oggettivi e riposano esclusivamente nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie ricomprese negli allegati alla Parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.
Con riferimento alle ipotesi delineate nel presente interpello:
1° Caso: Progetto che rientra in una categoria per la quale è prevista solo la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (es. impianti agrivoltaici < 12 MW o impianti rifiuti con attività R5) e nonostante ciò il proponente voglia presentare istanza di VIA/PAUR.
Il D.Lgs. 152/2006 articola in modo sequenziale le procedure di valutazione ambientale. L'articolo 6, comma 6, elenca i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l'articolo 6, comma 5, riserva la VIA ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).
Quando un progetto rientra esclusivamente nelle categorie soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, non è normativamente previsto che il proponente possa presentare direttamente un'istanza di VIA completa. La verifica di assoggettabilità ha proprio la finalità di determinare se la VIA sia necessaria. Purtuttavia, alla luce del fatto che la Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento ad istanza di parte e che il proponente stesso nella redazione dello studio di impatto ambientale possa valutare che il progetto produca impatti significativi e negativi, nulla esclude che possa decidere di voler direttamente assoggettare a VIA il proprio progetto. In quest’ultimo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.
2° Caso: Progetto che rientra in una categoria d’opera per la quale è prevista una soglia per l'assoggettabilità a VIA e una soglia per la VIA, ma con differenti Autorità Competenti.
Nell’ipotesi in cui un progetto rientri in una categoria con soglie che individuino per la verifica di assoggettabilità e per la VIA Autorità Competenti diverse (ad esempio, verifica regionale e VIA statale), nulla esclude che il proponente possa effettuare la scelta, come e per le medesime motivazioni del caso esaminato ex ante, di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.
Anche in questo caso l’autorità competente è da rinvenirsi in quella presso la quale si sarebbe incardinato il procedimento di verifica di assoggettabilità in ragione della tipologia progettuale.





