Viabilità stradale e cambiamenti climatici: ripartiti un miliardo e 700 mila euro

D.M. 9 maggio 2022

Viabilità stradale e cambiamenti climatici:  con il D.M. 9 maggio 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022) il ministero delle Infrastrutture ha ripartito la somma complessiva di un miliardo e 700 mila euro. Più precisamente l'importo è dedicato a interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane.

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Viabilità stradale e cambiamenti climatici: gli ambiti di spesa

Per cosa dovranno essere utilizzati questi fondi? Il ventaglio di interventi è ampio, il denominatore comune è prevalentemente l'ambiente, in quota la sicurezza delle infrastrutture fino all'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Fra le attività e gli interventi contemplati rientrano:

  •  la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i
    contenuti e le finalità previsti, senza dimenticare le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni
    dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello
    di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;
  • la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque; sono inoltre possibili interventi sulla
    segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilità;
  • la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e
    dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte serventi l'infrastruttura;
  • la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: la costruzione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità; la riduzione dell'inquinamento ambientale; la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi
    di manutenzione.Da. segnalare, la predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell'importo finanziato.

 

Viabilità stradale e cambiamenti climatici: la ripartizione per anni

La somma prevista per viabilità stradale e cambiamenti climatici (che, ricordiamo è pari a un miliardo e 700 mila euro) sarà ripartita nel seguente modo:

  • 100 milioni di euro per il 2022;
  • 110 milioni di euro per il 2023;
  • 160 milioni di euro per 2024,
  • 130 milioni di euro per il 2025;
  • 300 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.Qui di seguito il testo integrale del provvedimento dedicato a viabilità stradale e cambiamenti climatici e, in coda, i quattro allegati.

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
decreto 9 maggio 2022  

Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari
di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza
ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con
riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni,
province e città metropolitane. (22A03703)

(Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito fondo da ripartire, per assicurare il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
Paese;
Visto in particolare il comma 142 della citata legge che prevede
che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e
territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno», che prevede di destinare agli
interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i
commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016;
Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n. 205 del 2017,
che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento
degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di
cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato,
ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche' una indicazione delle principali criticita' riscontrate
nell'attuazione delle opere;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge n. 205
del 2017, che prevede che «Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone che le province e le citta' metropolitane certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro
il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta'
metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244 e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti
ordinari in conto capitale», che, all'art. 1, comma 1, definisce
quale «popolazione di riferimento", la popolazione residente al 1°
gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita
territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al
territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa
al resto del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il
fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle
amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190, «Regolamento recante l'organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2020 disposta in attuazione
dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2021, n. 115 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2015, n. 194, pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita la struttura tecnica di missione per l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 49 del 16 febbraio 2018 «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria
di province e citta' metropolitane» registrato alla Corte dei conti
il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che ha gia' individuato i
criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le
citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell''intesa
raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella
seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-II (SC).8 ed ha fissato
i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione
generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per le
attivita' riguardanti il programma stesso e le modalita' di
erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono essere
assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160 del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034; b) il
comma 1078 e' sostituito dal seguente: - 1078. Le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle
singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dal principio contabile applicato concernente la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le
province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed
entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che modifica le parole dell'art. 1, comma 1076, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 marzo 2020, n. 123, recante «Finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma
previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio
2020, con il quale sono state integrate le risorse alle province e
citta' metropolitane per i programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi
previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta'
metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 173 dell'11 luglio 2020, con il quale sono state ulteriormente
integrate le risorse alle province e citta' metropolitane per i
programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria per
complessivi euro 456.960.534,00 ridotti a euro 455.165.664,00 per
effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica
di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente
incrementati ad euro 459.165.664 per tenere conto dell'emendamento
103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale e' stato richiesto un
importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo 7574, per gli
anni 2020 - 2023, assegnato alla Citta' metropolitana di Roma per le
specifiche finalita' previste dall'emendamento medesimo, recepito con
legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante variazione degli importi di
cui alla Missione 23 - Programma 23.2;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi 405 e
406, riporta - 405. «Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento
funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita'
stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza
di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa
di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.» 406. «Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base
della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a
fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e naturali,
quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo
decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani
predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane, di
monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse
in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso
decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la
progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali
dell'Unione europea»;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilita' ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
Considerato che, dall'avvio del programma straordinario di
finanziamenti per la rete viaria secondaria, le regioni risultano per
la prima volta beneficiarie di fondi, e che quindi si ritiene di
assegnare loro, in sede di prima applicazione, una quota parte di
finanziamento eccedente il mero riparto su base chilometrica e pari
al 15% dell'intero fondo disponibile;
Considerato che il criterio di ripartizione indicato nel comma 406,
per quanto riguarda le province e le citta' metropolitane, e' stato
gia' utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui al decreto
ministeriale 49 del 16 febbraio 2018, nonche' utilizzato, tenendo
conto delle variazioni intervenute con i decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, che hanno riguardato
trasferimenti dei tratti di viabilita' dalle regioni allo Stato e
viceversa, nei piu' recenti decreti di ripartizione delle risorse
decreto ministeriale 123 del 19 marzo 2020, con raggiunta intesa,
rispettivamente, in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8, e
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2020, e decreto
ministeriale 224 del 29 maggio 2020 con raggiunta intesa, in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nella seduta del 21
maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8, e registrato alla Corte
dei conti il 16 giugno 2020;
Considerato che, per quanto riguarda le regioni, il criterio di
ripartizione basato sul proporzionamento sulla estesa chilometrica
risulta ad oggi il piu' idoneo;
Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite per i
seguenti importi: 100 milioni di euro per l'anno 2022, 110 milioni di
euro per l'anno 2023, 160 milioni di euro per l'anno 2024, 130
milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2026 al 2029, rimandando a successivi decreti la
ripartizione delle rimanenti somme di cui all'art. 1, comma 405,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Considerato che Regione Lombardia ritiene piu' opportuno destinare
la quota di propria spettanza in favore delle province e delle citta'
metropolitane del proprio territorio;
Acquisita l'intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 30
marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 1.700 milioni, ripartita in euro
100 milioni per l'anno 2022, euro 110 milioni per l'anno 2023, euro
160 milioni per l'anno 2024, euro 130 milioni per l'anno 2025 e euro
300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, e' destinata al
finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai
cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con
riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni,
province e di citta' metropolitane.
2. La rimanente parte del fondo istituito con l'art. 1, comma 405,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sara' ripartita con ulteriori
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e d'intesa con la conferenza unificata.
3. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti
attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a
finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni le
province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti
ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai
seguenti criteri:
a. Regioni: estesa chilometrica;
b. Province e citta' metropolitane:
1. Consistenza della rete viaria;
2. Tasso di incidentalita';
3. Vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto
idrogeologico.
2. Per il calcolo del piano di riparto delle province e delle
citta' metropolitane a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti
pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto:
a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento,
articolato nei seguenti parametri:
1. Estensione chilometrica dell'intera rete stradale
provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del
50 per cento;
2. Numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per
cento;
b. incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i
seguenti parametri:
1. Numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
2. Numerosita' dei morti per km di rete stradale;
3. Numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
c. Vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da
frana su base provinciale, peso 6 per cento;
2. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita'
idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.
3. La quota parte destinata a regione Lombardia, pari a
74.337,00 euro, viene ripartita tra le 11 province e citta'
metropolitane del territorio lombardo secondo i criteri di riparto di
cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 3

Piano di riparto

1. Ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1 alle
regioni, alle province e alle citta' metropolitane e' approvato il
piano di riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte
integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri e
dei pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri di cui all'art.
2, nonche' degli indicatori riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili provvede, sulla base del riparto di cui
all'allegato 3, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti
alle regioni, alle province ed alle citta' metropolitane, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, nel rispetto
del programma di cui all'art. 5, comma 2, per la manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti
climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti
di percorso; possono, inoltre, includere le seguenti attivita':
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i
controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese
le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le
caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni
dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello
di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione
straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse
componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi
di smaltimento acque. Sono altresi' possibili interventi sulla
segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l'illuminazione ed i sistemi
di info-mobilita', qualora complementari e comunque conseguenti ad
interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di
caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e
pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e
dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere
d'arte serventi l'infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che
prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze
deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della
pubblica incolumita';
iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i
trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi
di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero
di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare
attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15%
dell'importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di
ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del
15% dell'importo finanziato.
2. Le risorse di cui all'art. 1 sono inoltre utilizzabili per
interventi su strade in gestione a comuni e comunita' montane,
secondo un principio di sussidiarieta', qualora:
a) le tratte in oggetto insistano su una linea di continuita'
territoriale o funzionale di percorso;
b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;
c) rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo
all'ente destinatario delle risorse (provincia o citta'
metropolitana).
3. Le risorse di cui all'art. 1 possono essere utilizzate anche con
riferimento a varianti di percorso, nel rispetto delle condizioni di
cui all'art. 6 del presente decreto e delle misure di cui al
successivo comma.
4. I piani di intervento devono tenere in conto dei criteri
ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin
dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non
arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al
regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 e dei successivi atti delegati.

Art. 5

Programmazione degli interventi
e trasferimento delle risorse

1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle
regioni, province e citta' metropolitane dopo l'approvazione del
programma ottennale 2022 - 2029 sulla base del piano di riparto di
cui all'allegato 3, secondo le seguenti modalita':
a) entro il 31 dicembre 2022 l'intera annualita' 2022;
b) per le restanti annualita' (2023-2029), semestralmente, sulla
base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come
desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e
coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 5 del presente
articolo.
2. Il trasferimento delle risorse relative e' effettuato sulla base
del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le province e le
citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le
strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
inderogabilmente entro il 30 settembre 2022. Il programma ottennale
deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo
identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili verifica la coerenza dei singoli
interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE
n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Entro
il termine di cui al periodo precedente, i programmi sono approvati
con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione
strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici, e trasmessi al Ministero dell'economia e
delle finanze per le finalita' di monitoraggio.
4. Il programma di cui ai precedenti commi e' sviluppato sulla
base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello
stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e
dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione.
5. Il programma deve contenere interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare
gli aspetti connessi alla resilienza ai cambiamenti climatici della
viabilita' stradale, alla durabilita' degli interventi, ai benefici
apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di
qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve
riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti
elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) aggiudicazione dei lavori;
d) inizio e fine dei lavori;
e) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare
esecuzione dei lavori.
6. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo
assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo.
Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di
gara, con la facolta' di rimodularle anche sulle annualita'
successive. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di realizzazione dei
programmi nei limiti del piano di riparto di cui all'allegato 3.
7. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene
l'individuazione di ogni intervento comprensivo del codice CUP
valido, le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento
da realizzare.
8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili pubblica sul proprio sito istituzionale
il modello delle schede descrittive da utilizzare e rende disponibile
l'applicativo da utilizzare per la compilazione delle stesse entro 45
giorni dalla scadenza di cui al comma 2 del presente articolo,
comunicando altresi' le modalita' operative per l'utilizzo dello
stesso.
9. L'ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
Programma per gli interventi; relativamente all'annualita' 2022, tale
scadenza e' fissata il 31 dicembre 2024.
10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi.
11. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi
inseriti nel Programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 6

Criteri generali per adeguare i programmi
ai principi ambientali

1. Per ciascun intervento di importo superiore a 5 milioni
finanziato dal presente decreto, il soggetto attuatore e' tenuto a:
i. quantificare e identificare i rifiuti prodotti, tramite la
redazione di un piano di gestione dei rifiuti prodotti sin dalle fasi
di cantierizzazione, prevedendo la quota parte da avviare a
riciclaggio, conformemente alle normative in materia;
ii. analizzare le possibili interazioni con le matrici acqua e
suolo, prevedendo un efficiente sistema di regimentazione delle acque
ed evitando la contaminazione dei corpi idrici superficiali, delle
falde acquifere e del suolo, anche per le fasi di cantierizzazione,
valutando l'applicazione di metodologie operative a basso impatto
ambientale, quali, ad esempio, l'utilizzo della tecnologia del
fresato a freddo;
iii. per tratte in variante progettate in aree sensibili sotto il
profilo della biodiversita' o in prossimita' di esse, verificare la
sussistenza di sensibilita' territoriali, anche in relazione alle
principali direttive europee di riferimento;
iv. prevedere l'inserimento di passaggi faunistici, inferiori o
superiori, dimensionati secondo le effettive specie presenti, da
realizzare per interventi fuori dai centri abitati e comunque al
minimo ogni 2 km per aree boschive o ad orografia collinare;
2. Per gli interventi di cui al comma precedente il Soggetto
Attuatore deve inoltre redigere un'Analisi costi - efficacia (ACE),
confrontando un certo numero di alternative o soluzioni progettuali,
comprendendo al minimo anche la situazione ex - ante, dalla quale
risulti un evidente beneficio in termini ambientali, secondo quanto
specificato nei punti successivi:
i. se l'intervento si rende necessario per snellire i flussi di
traffico, l'analisi deve essere condotta sulla base dei costi delle
varie alternative e di una correlata misura della variazione assoluta
di emissioni di CO2 o di altro parametro ambientale particolarmente
sensibile nella zona;
ii. se l'intervento si rende necessario per evitare zone
caratterizzate da un conclamato rischio idrogeologico (frane,
smontamenti, erosioni al piede di opere d'arte...) o per diminuire
vizi costruttivi non altrimenti superabili della sezione viaria,
l'analisi deve essere condotta, scegliendo il tracciato
normativamente corretto di minore impatto in termini di consumo di
nuovo suolo che comunque non comporti aumenti significativi di CO2 o
di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona.
3. L'arco temporale da prendere a riferimento per le analisi di cui
al comma precedente e' stabilito in 30 anni, a cui aggiungere il
periodo di investimento e di cantierizzazione.

Art. 7

Revoca delle risorse

1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma
5, lettera c), di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio
di cui all'art. 8, o di mancata realizzazione degli interventi,
ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e'
disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle
singole regioni, province o citta' metropolitane; i soggetti
attuatori interessati versano i corrispettivi importi sul pertinente
capitolo di entrata dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
2. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine
di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in
caso di calamita' naturali dichiarate ai sensi del decreto
legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione
degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti
attuatori; le verifiche sono effettuate dalla Direzione generale per
le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche
tramite interlocuzioni con i soggetti beneficiari.
3. La verifica del rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5,
lettera c), ovvero del termine per l'assunzione di obbligazioni
giuridicamente vincolanti nascenti dall'aggiudicazione dei lavori, e'
effettuata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo
art. 8, sulla base dei dati provenienti dal sistema SIMOG dell'ANAC.

Art. 8

Monitoraggio

1. La struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera k), del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, il monitoraggio
delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di
cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni
appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP,
alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative
informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali. Gli
interventi sono classificati sotto la voce «Programmi straordinari
aumento resilienza rete viaria 2022 - 2029».

Art. 9

Ammissibilita' delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto
previsto dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Allegati

ALLEGATO III

ALLEGATO II

ALLEGATO I

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