Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: fondi alle Regioni

L'importo complessivo è di 80 milioni di euro

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie.

Stanziati 80 milioni di euro per dotare - attraverso le Regioni -  le strutture socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso oltre all'acquisto di apparecchiature rivolte alla conservazione delle immagini.

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: il decreto

Il provvedimento che dota le Regioni di fondi per la dotazione di apparecchi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie è il decreto 21 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022.

Videosorveglianza nelle strutture sanitarie: il ruolo delle Regioni

Le Regioni dovranno presentare alla direzione generale della programmazione sanitaria uno specifico programma nel quale dovrà essere dettagliato il fabbisogno complessivo. Le informazioni da fornire sono le seguenti:

- l'ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
- la superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di videosorveglianza;
- l'indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza già esistente;
- numero dispositivi che si intende installare e configurazione del sistema;
- il cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in funzione;
- il quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori
per l'installazione;
- il quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale;
- la descrizione del programma di manutenzione post-installazione, specificando che i costi di manutenzione non rientrano nel perimetro di questo finanziamento ma sono a carico della Regione come spesa corrente.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, l'allegato, con il riparto dei fondi.

Ministero della Salute
Decreto 31 dicembre 2021

Riparto delle risorse del fondo finalizzato all'installazione di
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con
disabilita'. (22A01377)
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022)

Il Ministero della Salute

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
soggetti non autosufficienti;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto l'art. 5-septies, comma 2, del citato decreto-legge n. 32 del
2019, il quale prevede che «Al fine di assicurare la piu' ampia
tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con
disabilita', a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno,
nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un
fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso
presso ogni struttura di cui al presente comma nonche' per l'acquisto
delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini
per un periodo temporale adeguato»;
Visto, altresi', il comma 3 del predetto articolo, il quale
stabilisce che con apposito provvedimento normativo si provvede a
dare attuazione agli interventi ivi previsti;
Visto, inoltre, il comma 4 del succitato articolo, il quale dispone
che per la dotazione finanziaria del fondo si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, della legge
11 marzo 1988, n. 67;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020, di riparto delle
risorse stanziate dall'art. 1 comma 555, della legge n. 145 del 2018,
e delle risorse residue di cui all'art. 2 comma 69, della legge n.
191 del 2009 per la prosecuzione del Programma straordinario di
investimenti in sanita' ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, che
include nell'accantonamento della riserva per interventi urgenti, la
somma di 80 milioni di euro finalizzati all'installazione dei sistemi
di videosorveglianza di cui all'art. 5-septies del citato
decreto-legge n. 32/2019;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al
citato art. 5-septies, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, inserito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55;
Ritenuto, altresi', di dover ripartire tra le regioni le risorse di
cui al citato art. 5-septies sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, al
netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese
indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e in coerenza con le dotazioni annuali
previste dal succitato articolo;
Visto il DMT n. 171359 del 26 settembre 2019, registrato alla Corte
dei conti il 10 ottobre 2019 - numero foglio 1299, con il quale viene
istituito altresi', presso la Direzione generale della programmazione
sanitaria, il capitolo 7116 p.g. 1 (Missione 20, Programma 3, Azione
2, categoria economica 22), recante «Fondo da ripartire finalizzato
all'istallazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2021 (rep. atti n. 278/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela a favore delle
persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilita', a
carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, e' ripartita alle
regioni sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, al netto delle quote
relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai
sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
in coerenza con le dotazioni annuali previste dal citato art.
5-septies, la somma di 80 milioni di euro, finalizzata
all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso,
nonche' all'acquisto delle apparecchiature rivolte alla conservazione
delle immagini per un periodo temporale adeguato, come da tabella A
allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Le regioni, presentano al Ministero della salute, Direzione
generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1.
2. Il programma dovra' riportare il fabbisogno complessivo rilevato
dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e
oggetto del finanziamento, raggruppati per stazione appaltante.
Unitamente al programma le regioni dovranno presentare una breve
relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono
realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni:
- ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di
intervento;
- superficie complessiva della struttura coperta dal sistema di
videosorveglianza;
- indicazione se si tratta di nuova installazione ovvero di
ampliamento o upgrade di un sistema di videosorveglianza gia'
esistente;
- numero dispositivi che si intende installare e configurazione del
sistema;
- cronoprogramma di acquisizione, installazione e messa in
funzione;
quadro economico con indicazione di eventuali lavori accessori
per l'installazione;
- quadro finanziario coerente con la ripartizione annuale;
descrizione del programma di manutenzione post installazione,
specificando che i costi di manutenzione non rientrano in tale
finanziamento ma sono a carico della regione come spesa corrente.
3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude
con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma
medesimo da parte della Direzione generale della programmazione
sanitaria.

Art. 3

1. Il programma di cui all'art. 2, le modalita' di erogazione delle
risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, saranno
regolati da specifici accordi, ai sensi dell'art. 15, della legge 7
agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale della programmazione
sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo le dotazioni
annuali stabilite nella tabella A di cui al presente decreto.

Art. 4

1. Il monitoraggio degli interventi previsti nel programma di cui
all'art. 2 avverra' attraverso il Sistema «Osservatorio degli
investimenti pubblici in sanita'».
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2021

 

Allegati

ALLEGATO

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