Vigili del fuoco: i requisiti e i limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici

Abrogati i decreti del minInterno 11 marzo 2008, n. 78 e 8 ottobre 2012, n. 197

Dettati i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, nonché i limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici dei Vigili del fuoco. In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7 sono stati pubblicati:

  • il decreto del ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 «Regolamento  recante requisiti  di  idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
    vigili del fuoco»;
  • il decreto del ministero dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi  pubblici e  alle  procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei vigili  del
    fuoco».

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Di seguito i testi integrali dei due provvedimenti.

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Decreto del ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 

Regolamento  recante  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e  alle  procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. (20G00001) 

in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7

Vigente al: 25-1-2020

Capo I

Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  ha

previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143,  155,

164, 173, 180  e  190,  l'emanazione  di  un  regolamento,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per

l'individuazione  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e

attitudinale al servizio per l'accesso ai  ruoli  del  personale  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2,  «Modifica  all'articolo  635

del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in  materia  di  parametri

fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze

armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,

n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per  l'ammissione

ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,  nelle  Forze  di

polizia a ordinamento militare e civile e  nel  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,

concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale

per l'ammissione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  ai  ruoli  del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto

sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del  Presidente  della

Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle  modifiche  introdotte

dal  decreto  legislativo  6  ottobre  2018,  n.   127,   all'assetto

ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione

amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare

un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il

recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non

direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25

luglio 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,

riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per

gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei

ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

                                Art. 1 

 Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso

  ai ruoli del personale che espleta funzioni operative 

 

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche

iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e

dei direttivi che espletano funzioni operative  del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco e'  soggetta  alla  verifica  del  possesso  dei

seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:

a) piena integrita' psichica;

b) parametri fisici conformi a quanto  previsto  dall'articolo  3

del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

c) sufficienza del senso cromatico, accertata  mediante  corretta

percezione dei colori staccati;

d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e  della

motilita' oculare;

e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:

1) per la  qualifica  di  vigile  del  fuoco,  acutezza  visiva

naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei

due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio  che  presenta  il  visus

piu' ridotto. Non e' ammessa la correzione con lenti;

2)  per  le  qualifiche  di  ispettore  antincendi  e  di  vice

direttore,  acutezza  visiva   naturale   non   inferiore   a   14/10

complessivi, quale somma del visus dei due occhi,  con  non  meno  di

6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto.  E'  ammessa  la

correzione con lenti con equivalente sferico  compreso  tra  -6,00  e

+4,00 e  valore  del  cilindro  compreso  tra  -4,00  e  +  4,00;  la

differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;

f) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata  per  ciascun

orecchio, non superiore a 25  decibel,  calcolata  come  media  delle

frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica,  rilevata

per ciascun orecchio, non superiore  a  45  decibel,  rilevata  sulle

frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso  l'uso  delle  protesi

acustiche.

2. L'accertamento e la verifica dei  parametri  fisici  di  cui  al

comma 1, lettera b), sono effettuati  con  le  modalita'  applicative

definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo

5 del decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.

207.

3. I partecipanti alle procedure concorsuali  di  cui  al  comma  1

devono possedere, in  correlazione  alle  funzioni  previste  per  la

qualifica da ricoprire,  adeguate  capacita'  intellettive,  emotive,

comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione

di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni

lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:

a) attitudine a controllare ed  elaborare  situazioni  impreviste

con rapida capacita' risolutiva; maturazione  evolutiva  che  esprima

una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di

se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in  sicurezza

nell'espletamento dei compiti propri della  qualifica;  capacita'  di

comunicazione e determinazione operativa;

b) capacita'  di  assumere  iniziative  e  ruoli  decisionali  in

situazioni di discreta complessita'  operativa  di  gruppo;  adeguata

capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei

compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;

c)  capacita'  di  relazione  finalizzata   all'integrazione   ed

operativita' di gruppo semplice e  complesso,  nonche'  capacita'  di

adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;

d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente

integrato.

4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei

commi 1 e  3  del  presente  articolo,  costituiscono  cause  di  non

idoneita' all'ammissione ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  alle

qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e  le

infermita', in  atto  stabilizzate,  indicate  nell'allegato  A,  che

costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei

requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale  e'  formulato

da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che  accerta

i requisiti di cui al comma 3  previa  valutazione  psicodiagnostica,

eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,

somministrati da specialisti nella disciplina.

Capo II
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

                               Art. 2 

 Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso

                   ai ruoli tecnico-professionali 

 

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per

l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e  degli

assistenti, degli  ispettori  logistico-gestionali,  degli  ispettori

informatici, degli  ispettori  tecnico-scientifici,  degli  ispettori

sanitari,   dei   direttivi   logistico-gestionali,   dei   direttivi

informatici,  dei  direttivi   tecnico-scientifici,   dei   direttivi

sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta  alla  verifica

del possesso di:

a) idoneita' fisica e psichica  all'espletamento  delle  funzioni

proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in

atto  o  silenti,  e  da  imperfezioni   e   infermita'   fisiche   e

neuropsichiche  a  rilevanza  medico-legale,   valutate   anche   con

riferimento alle esigenze di tutela della salute  e  dell'incolumita'

del  candidato  e  di  coloro  che  prestano   attivita'   lavorativa

congiuntamente ad esso.

2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui  al

comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste  per

la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive,  emotive,

comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo,  di  assunzione

di responsabilita' decisionali e di gestione  pratica  di  situazioni

lavorative e di eventi critici.

3. Il giudizio medico legale attestante  il  possesso  o  meno  dei

requisiti  fisici,  psichici  e  attitudinali  e'  formulato  da  una

commissione  medica  nominata  dall'amministrazione,  che  accerta  i

requisiti di cui al  comma  2  previa  valutazione  psicodiagnostica,

eseguita  anche  con  appositi  esami  o   test   psico-attitudinali,

somministrati da specialisti nella disciplina.

                               Art. 3 

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale nelle  ipotesi

                 di assunzione per chiamata diretta 

1. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai  sensi

degli articoli 5, comma 5 e 19, comma 6, del decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del  possesso  dei

requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  di  cui

all'articolo 1 del presente regolamento.

2. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai  sensi

degli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, e

114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  e'

subordinata alla verifica del possesso  dei  requisiti  di  idoneita'

fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo  2  del  presente

regolamento.

                               Art. 4 

Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per  l'accesso

                    ai ruoli della banda musicale 

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle  qualifiche

iniziali dei ruoli della  banda  musicale  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco  e'  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei

requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  di  cui

all'articolo 2.

Capo III
Disposizioni comuni e finali

                               Art. 5 

                       Verifica dei requisiti 

1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale  devono

permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso  di  perdita

dei requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  dopo

l'immissione in ruolo,  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                               Art. 6 

                           Norme di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre

2015, n. 207.

                               Art. 7 

                             Abrogazioni 

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,

n. 78.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

                                                           Allegato A 

                                                          (articolo 1) 

 Cause di  non  idoneita'  all'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per

  l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi

  e  dei  direttivi  che  espletano  funzioni  operative  del   Corpo

  nazionale dei vigili del fuoco. 

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase  clinica  silente,

in atto o in fase  cronico-evolutiva;  la  tubercolosi  polmonare  ed

extrapolmonare,  in  fase  attiva  o   latente;   la   sifilide   con

manifestazioni contagiose in atto; il morbo di  Hansen  (lebbra);  le

micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti,  quando  presentano

caratteristiche di cronicita' ed evolutivita' tali da  controindicare

l'attivita' lavorativa e la vita di  comunita';  la  positivita'  per

l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto

o cronicizzata; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita'  per

anticorpi HIV.

2. L'asma bronchiale  allergica  e  le  sindromi  disventilatorie

ostruttive, restrittive o miste, con  insufficienza  respiratoria  di

grado  tale  da  controindicare  l'attivita'  di  lavoro  o   ridurre

sensibilmente  la  capacita'   di   lavoro;   le   allergopatie,   le

intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e  sostanze  di  uso

corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso  dei  dispositivi

di protezione individuale, o controindicare l'attivita' di lavoro,  o

ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro.

3. L'alcolismo e le patologie correlate  al  consumo  di  bevande

alcoliche;  le  tossicomanie  e  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o

psicotrope;  le  intossicazioni  croniche  di  origine  esogena,  con

compromissione psichica o organica.

4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici  o  nelle

formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o  psicotrope

o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici.

5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della  cute,

delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti,  che  per  sede,

estensione    o    gravita'    producono    rilevanti     alterazioni

anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; i

tramiti fistolosi che  per  sede,  estensione  o  gravita'  producono

rilevanti disturbi funzionali.

6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi.

7. La presenza di innesti o di  mezzi  di  sintesi  eterologhi  a

livello dei  vari  organi  o  apparati,  incluse  le  endoprotesi  ed

artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la  presenza  di  tessuto

preso da un'area del corpo umano,  anche  se  appartenente  ad  altro

individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano  del

ricevente, non costituiscono di per se' cause di  non  idoneita',  se

non comportano una rilevante  alterazione  anatomo-funzionale  o  una

sensibile riduzione  della  capacita'  di  lavoro;  la  presenza  del

cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o  di  altri  dispositivi

intraoculari non costituisce di per se' causa di non  idoneita'  ove,

trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto  risulta

ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza  visiva  previsto

dall'articolo 1, comma  1,  lettera  e),  del  presente  regolamento;

l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.).

8. Le infermita' ed imperfezioni  degli  organi,  dei  tessuti  o

degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita'  e  le  lesioni

delle palpebre  e  dell'apparato  lacrimale,  quando  sono  causa  di

rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e  croniche,

o loro esiti, tali da compromettere la funzione  visiva;  i  disturbi

della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono

causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche  monoculare  o

quando   producono   alterazioni   della   visione   binoculare;   il

cheratocono; le retinopatie;  il  glaucoma  e  le  disfunzioni  della

idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a

carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati

per mezzo di tecniche incisionali; sono  ammessi  gli  interventi  di

chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare  se  effettuati  per

mezzo di tecniche non  incisionali  (trattamenti  chirurgici  con  il

laser in genere) quando, trascorso il  periodo  di  assestamento,  in

relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva  rientra  nei

parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente

regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi

diottrici;  3)  risultano  assenti  patologie  vitreo-retiniche;   le

stenosi  e  le  poliposi  nasali,  quando  sono  causa  di  rilevante

ostruzione  ventilatoria  o  sono   sostenute   da   una   condizione

disreattiva  allergica  che  riduce  la  capacita'  di   lavoro;   le

malformazioni, le lesioni o gli esiti di  malattie  e  di  interventi

chirurgici a carico delle labbra, della  lingua,  dei  tessuti  molli

della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da

produrre  rilevanti  limitazioni  funzionali  o   alterazioni   della

fisionomia  del  volto  che  compromettono  il   corretto   uso   dei

dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e  gli  esiti

di patologie dell'apparato  dentario,  da  cui  derivano  alterazioni

della  funzione  masticatoria:  il  totale  dei  denti  mancanti  non

sostituiti da protesi  fissa  non  puo'  essere  superiore  a  dodici

elementi;  le  disfonie  e  i  disturbi  gravi  del  linguaggio;   le

tonsilliti croniche con presenza di streptococco  ?-emolitico  gruppo

A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni  funzionali;  la

perforazione  timpanica  o  gli  esiti,  valutati  in  rapporto  alla

funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se  non

complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente  apprezzabili  di

interventi  chirurgici  dell'orecchio  medio  o  della  mastoide;  le

infermita' o i disturbi funzionali  cocleo-vestibolari  e  gli  esiti

funzionalmente apprezzabili di  interventi  chirurgici  sull'orecchio

interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi.

9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche  del  collo  e  dei

relativi organi  ed  apparati:  le  malformazioni  e  le  alterazioni

acquisite, anche in esito ad interventi  chirurgici,  della  faringe,

della laringe, dell'esofago e della trachea,  quando  sono  causa  di

rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o

gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati.

10. Le infermita'  ed  imperfezioni  anatomiche  del  torace:  le

deformazioni congenite, rachitiche e  post-traumatiche  della  gabbia

toracica, con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o che riducono

sensibilmente la capacita' di lavoro.

11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio:  le

malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni  con  alterazione

funzionale respiratoria che  riduce  sensibilmente  la  capacita'  di

lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando  sono  causa

di  rilevanti  disturbi  funzionali  o  riducono   sensibilmente   la

capacita'  di  lavoro;  l'asma  bronchiale;  le  cisti  e  i   tumori

polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare  dell'apparato

pleuropolmonare, in atto  o  pregressa,  quando  producono  rilevanti

alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la  capacita'

di lavoro; i deficit ventilatori con  capacita'  vitale  polmonare  o

capacita' vitale  forzata  polmonare  o  volume  espiratorio  forzato

polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore  teorico;  indice

ventilatorio di Tiffeneau nel primo  secondo  inferiore  al  75%  del

valore  teorico;  le  infermita'  mediastiniche  e  le  anomalie   di

posizione di organi, vasi  o  visceri  con  spostamenti  mediastinici

rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad  espressione

clinica rilevante.

12.    Le    infermita'     ed     imperfezioni     dell'apparato

cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie  congenite  ed  i

loro esiti con rilevanti  disturbi  anatomo-funzionali;  le  malattie

dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del

pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con  rilevanti  disturbi

funzionali; i gravi  disturbi  funzionali  cardiaci;  i  disturbi  di

conduzione dello stimolo cardiaco, anche  senza  altro  riscontro  di

cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza  cardiaca

inferiore a 40/min, quando  associata  a  patologie  del  sistema  di

conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non  reagisce

con   lo   sforzo   fisico   adeguato   e   l'iperpnea;   il   blocco

atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi  di  preeccitazione

cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo  tipo  Kent,

Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana  e  James);  la  presenza  di  segnapassi

artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato  a

miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome  di

Brugada; la  sindrome  di  Lenegre;  il  blocco  di  branca  sinistra

incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi  fascicolari),  quando

associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione  elettrica;  i

blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare  anche  incompleto;

la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT  corto;  l'extrasistolia

ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie

sopraventricolari  e  ventricolari   a   rilevante   significativita'

clinica; i rumori ed  i  soffi  cardiaci  rilevanti,  determinati  da

cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola  mitrale

con  aspetti  degenerativi  mixomatosi  o   significativo   rigurgito

valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di  tipo  essenziale  e

senza l'interessamento di organi o  apparati  bersaglio,  con  valori

della pressione sistolica a riposo  superiori  a  140  mmHg  e  della

pressione diastolica  superiori  a  90  mmHg;  le  arteriopatie;  gli

aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e  le  ectasie  venose

estese e voluminose; le flebiti e  le  altre  patologie  del  circolo

venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici  o  funzionali;

la linfostasi costituzionale o acquisita di  grado  inabilitante;  le

emorroidi croniche, voluminose e molteplici.

13. Le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato  digerente  e

dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle  ghiandole

e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali;  le

malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i

loro esiti del tubo digerente, del fegato,  delle  vie  biliari,  del

pancreas e del peritoneo che per  natura,  sede  e  grado  comportano

rilevanti alterazioni  anatomo-funzionali;  le  ernie  viscerali;  il

laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi  ematica;  la

malattia  celiaca,   in   presenza   di   gravi   manifestazioni   di

malassorbimento e sintomi o segni carenziali, fermo restando che,  in

assenza di complicanze e in costanza di  regime  dietetico  privo  di

glutine,  tale  patologia  non  costituisce  di  per  se'  causa   di

inidoneita'.

14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare

e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti

congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita'

organica  o  alteranti  l'euritmia  corporea;  le  malattie  ossee  o

cartilaginee in atto, determinanti  limitazioni  della  funzionalita'

articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore  a  25°;

le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini,  delle  borse

sinoviali  e  dei  legamenti  che  producono  rilevanti   alterazioni

funzionali o riducono la capacita' di lavoro; la mancanza anatomica o

la perdita funzionale permanente di:  un  dito  della  mano;  falange

ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro  dita  di

una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le  due  mani,  escluse

quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie  del

tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche.

15. Le  malattie  del  sistema  nervoso  centrale,  periferico  o

autonomo e i loro esiti ad incidenza  funzionale:  i  disturbi  della

motilita' e della sensibilita'; le sindromi dei nervi cranici,  delle

radici,  dei  plessi  nervosi,  dei  nervi  periferici;  le  sindromi

emisferiche da danno corticale focale; le  sindromi  cerebellari;  le

sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le

algie cranio-facciali, quando per  il  grado  e  la  frequenza  della

sintomatologia assumono carattere di gravita' o riducono la capacita'

di  lavoro;  le  vasculopatie  cerebrali  e  spinali;   le   sindromi

epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del

disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i  parkinsonismi;  gli

esiti  di  traumi  cranio-encefalici  e  midollari,  con  limitazioni

funzionali; le meningiti, le  encefaliti,  le  encefalopatie  e  loro

esiti;  la  sclerosi  laterale  amiotrofica   e   le   malattie   del

motoneurone;  le  atassie;  le  polineuropatie;   le   miopatie;   la

miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi.

16. I disturbi psichiatrici: le sindromi  e  i  disturbi  mentali

organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi

schizofrenici e altri disturbi psicotici; i  disturbi  deliranti;  il

disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi

di  ansia;  i  disturbi  depressivi;  i  disturbi  somatoformi  e  da

conversione; i disturbi dissociativi; i  disturbi  psico-sessuali;  i

disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del

controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i  disturbi  di

personalita' e della identita'.

17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale:  le

malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,

della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra,  quando  sono

causa di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le  malformazioni,

le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato  genitale

maschile e femminile, quando  sono  causa  di  rilevanti  alterazioni

funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale.

18. Le malattie  del  sangue,  degli  organi  emopoietici  e  del

sistema  reticolo-istiocitario  di  apprezzabile  entita',   comprese

quelle  congenite;  le  sindromi  da  immunodeficienza,  a  carattere

congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie  da

deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit  di  membrana  o  da

difetto di sintesi dell'emoglobina.

19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione  delle  ghiandole

endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a  rilevante

espressione clinica; la  mucoviscidosi;  le  sindromi  dipendenti  da

difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto.

20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento  dei

tumori maligni quando la stadiazione  oncologica  e  la  prognosi  di

malattia identificano un rischio di recidiva o  sussistono  rilevanti

alterazioni  anatomo-funzionali  o  e'   ridotta   sensibilmente   la

capacita' di lavoro; i tumori benigni ed i  loro  esiti,  quando  per

sede, volume, estensione o numero, comportano  rilevanti  alterazioni

anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.

21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti  quando

sono causa di rilevanti alterazioni  morfologiche  o  funzionali;  la

protesi mammaria, in  presenza  di  complicazioni  anatomo-funzionali

rilevanti.

22.  Le  alterazioni  fisionomiche,   non   previste   ai   punti

precedenti, tali da determinare limitazioni  funzionali  connesse  al

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Ove non diversamente specificato, la non idoneita' e' espressa in

relazione a infermita' o  lesioni,  in  atto  stabilizzate,  che  per

natura, sede,  gravita'  e  prognosi  controindicano  lo  svolgimento

dell'attivita' di lavoro o riducono  sensibilmente  la  capacita'  di

lavoro.

***

Decreto del ministero dell'Interno 5 novembre 2019, n. 167 

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
l'ammissione ai concorsi  pubblici  e  alle  procedure  selettive  di
accesso ai ruoli del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco. (20G00002) 

in Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2020, n. 7

 Vigente al: 25-1-2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»,  come

modificato dal decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  97,  e  dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per

lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di

decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3,  comma  6,

secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta  a

limiti di eta', salvo deroghe dettate da  regolamenti  delle  singole

amministrazioni connesse alla natura  del  servizio  o  ad  oggettive

necessita' dell'amministrazione;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante  «Potenziamento  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare,  l'articolo

12,  comma  2,  secondo  cui  i  vigili  volontari  discontinui   che

partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono

possedere un'anzianita' di servizio di  almeno  un  anno  ed  un'eta'

anagrafica sino a 37 anni;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo

in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di

congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di

servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di

apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il

lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di

controversie di  lavoro»,  e,  in  particolare,  l'articolo  19,  che

riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e

dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai

fini del reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e  massimo

di eta' per particolari discipline sportive  indicate  nel  bando  di

concorso;

Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  e

successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71,  79,

91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e  190,  l'emanazione

di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma

6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta'

che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai  vari  ruoli

del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione

amministrativa e di economia degli strumenti giuridici,  di  adottare

un unico  regolamento,  pur  nella  diversificazione  dei  ruoli  del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,

«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'

per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,

41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217»;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che  tenga  conto

delle modifiche  introdotte  dal  richiamato  decreto  legislativo  6

ottobre  2018,  n.  127,  sia  all'assetto  ordinamentale  del  Corpo

nazionale dei vigili del  fuoco  sia  alle  procedure  concorsuali  e

selettive per l'accesso ai ruoli del personale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali,  ai  sensi

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il

recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale  non

direttivo e non dirigente e per il personale  direttivo  e  dirigente

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  25

luglio 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,

riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per

gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei

Ministri;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1 

                        Limiti minimi di eta' 

 

1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e

alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del  Corpo

nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito  denominato:  «Corpo

nazionale», e' fissato in diciotto anni.

2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,

per particolari discipline sportive indicate nel bando  di  concorso,

il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei  gruppi

sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.

                               Art. 2 

                       Limiti massimi di eta' 

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per

l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e  non  dirigente  del

Corpo nazionale, di cui  al  Titolo  I  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':

a)  ventisei  anni  nel  concorso  pubblico  per  l'accesso  alla

qualifica di vigile del fuoco;

b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica

di ispettore antincendi,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  19,

comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.

217;

c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e  nei  concorsi

pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali,  salvo  quanto

previsto dagli articoli 78, comma 2,  primo  periodo,  90,  comma  2,

primo periodo, 102, comma 2,  primo  periodo,  114,  comma  2,  primo

periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

d) quarantacinque anni nei concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai

ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;

e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli

atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  del  Corpo

nazionale, salvo quanto  previsto  dall'articolo  28  della  legge  4

novembre 2010, n. 183.

2. L'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai  ruoli  del

personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo

II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'  soggetta  ai

seguenti limiti massimi di eta':

a) trentacinque anni nel  concorso  pubblico  a  vice  direttore,

salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo,  del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai  ruoli

tecnico-professionali, salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  155,

comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo,  173,  comma  3,

primo periodo, 180, comma 2,  primo  periodo,  190,  comma  2,  primo

periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. Per  il  solo  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  che

partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a)  e

b), e al comma 2, lettera  a),  si  applica  il  limite  di  eta'  di

trentasette anni di cui all'articolo 12,  comma  2,  della  legge  10

agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.

                               Art. 3 

                      Disposizioni particolari 

1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche

iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori  antincendi

del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19,  comma

6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo

di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta

fissato a diciotto anni.

2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda  nelle  qualifiche

iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71,

comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114,  comma  6,  del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal  limite

massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta  fissato  a  diciotto

anni.

                               Art. 4 

                             Abrogazioni 

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,

n. 197.

Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

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