Vinicoltura: sostegni per energia e sicurezza

Decreto 13 dicembre 2022

(Vinicoltura: sostegni per energia e sicurezza ).

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è stato concesso un sostegno per investimenti in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e
strumenti di commercializzazione del vino. Ma non solo. Gli investimenti riguardano anche il miglioramento della sicurezza e della produzione di energia.

Normativa e procedure: abbonati ad Ambiente&Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il sostegno finanziario riguarda:

  • l'attività formativa;
  • i servizi utili a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale;
  • l'organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro;
  • la presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza;
  • la presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti;
  • la sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale;
  • l'organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori (Rsa, Rsu) sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di ristorazione interno eccetera).

Sul tema agricoltura, consulta la Banca Dati di Ambiente&Sicurezza

 

Per quanto riguarda invece l'energia, fra le priorità indicate sono compresi anche interventi che abbiano effetti positivi in termini di risparmio, efficienza globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).

Qui di seguito, il testo integrale del provvedimento e l'allegato III, che riguarda i sostegni anche per energia e sicurezza. In coda, per completezza, agli allegati I e II.

 

Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Decreto 13 dicembre 2022

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive
modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della
misura degli investimenti. (23A02111)

(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2023)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013
e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti
rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-imprese, piccole e
medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. 124 del 20 maggio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in
particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la
ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e
funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita'
amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020,
n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma
4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio
2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021,
recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla
Commissione UE il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda
l'applicazione della misura degli investimenti»;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie
di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2022/126 n.
2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli
investimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sancita nella seduta del 30 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle
politiche internazionali e dell'Unione europea, via XX settembre n.
20 - 00187 Roma;
Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: organismo di coordinamento Agea;
OP: organismi pagatori competenti;
PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al
regolamento (UE) 2021/2115;
regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal
regolamento (UE) n. 2021/2117;
regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole
presentate ai sensi ed in conformita' dei regolamenti (UE) n.
2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le
azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano
finanziate con altri fondi della Unione europea.

Art. 2
Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, e' concesso
un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di
trattamento e in infrastrutture vinicole nonche' in strutture e
strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono
diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto
in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne
la competitivita' e riguardano la produzione e/o la
commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del
regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici,
l'efficienza globale nonche' trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, non e'
concesso un sostegno ad imprese in difficolta' ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento
stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del
regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del
presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonche' il
relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresi', inseriti
nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021.
L'allegato I e' modificato, previa richiesta della regione
competente, con decreto direttoriale.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga
attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con
i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente
decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco
e' modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto
direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per
ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al
successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6
e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai
successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII parte
II del regolamento, oggetto dell'investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto
previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalita'
descritte al punto 2.14 delle Linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare ulteriori criteri di priorita' in aggiunta al
criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in
termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli
aspetti legati alla sostenibilita' ambientale, alla efficienza
energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista
ambientale nonche' alla dimensione sociale. Le regioni stabiliscono
la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a
quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalita' di
applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.
Nell'allegato III sono elencati gli ulteriori criteri di priorita'
che possono essere adottati. Tale allegato e' modificato, su
richiesta della regione, con decreto direttoriale.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e
basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse sono
trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea.

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al
successivo art. 5, la cui attivita' sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di
uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci,
anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve
fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o
conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino,
conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua
commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che
effettuano la sola attivita' di commercializzazione dei prodotti
oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie
uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a
realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura
vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni
interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento,
compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi
dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la
registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al
contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di
dichiarazioni obbligatorie.
4. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano
ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come
investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili
preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano
o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del
regolamento.

Art. 4
Presentazione delle domande
e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto e' presentata all'OP entro il 30 marzo di
ogni anno, secondo modalita' stabilite da Agea d'intesa con le
regioni; dette modalita' devono garantire, altresi', l'apertura del
sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima della
citata data del 30 marzo per consentire una adeguata presentazione
delle domande. Per l'annualita' 2023/2024 la domanda di aiuto e'
presentata all'OP entro il 31 luglio 2023.
2. In conformita' all'articolo 35 del regolamento delegato, la
domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole
operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo
previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non
superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per
realizzare l'investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficolta';
f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende
realizzare l'investimento proposto in relazione alla realta'
produttiva dell'impresa, nonche' le aspettative di miglioramento in
termini di competitivita' ed incremento delle vendite.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorita'
comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini
di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi
sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui al comma 5, art.
2, ultimo trattino, la relazione dovra' riportare elementi che
rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista
energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le
regioni, vengono individuate le modalita' per garantire il rispetto
di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di
ammissibilita' indicati al precedente comma 2, le regioni che
applicano criteri di priorita' attribuiscono alle stesse i punteggi
sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30
giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilita'. Entro
quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni
comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualita'
2023/2024 la graduatoria di finanziabilita' e' definita entro il 30
novembre 2023.
5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente
eleggibili superino le disponibilita' finanziarie assegnate ad ogni
regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad
esaurimento del budget disponibile. A parita' di punteggio viene
adottato il criterio del richiedente anagraficamente piu' giovane e/o
altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati
per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la
realizzazione degli investimenti proposti nonche' le altre modalita'
applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di
controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle
penalita'.

Art. 5
Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali
realizzati da micro, piccole o medie imprese e' erogato nel limite
massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni
classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese
non puo' superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 e' ridotto al 20% della
spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato
da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno
di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia
inferiore ai duecento milioni di euro, per la quale non trova
applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della
raccomandazione n. 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in
regioni classificate come regione di convergenza, il contributo
massimo erogabile e' pari al 25% delle spese effettivamente
sostenute.
3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa
classificabile come grande impresa ovvero che occupi piu' di
settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore
ai duecento milioni di euro, il livello di aiuto e' fissato, al
massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del
caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la
decisione in apposito provvedimento.
5. L'aiuto e' versato solo dopo l'effettiva realizzazione
dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo
in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. In caso
di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello
comunitario e/o nazionale, l'aiuto puo' essere versato anche dopo la
realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia
biennale, l'aiuto e' versato solo dopo la realizzazione di tutte le
azioni contenute nella domanda di aiuto.
6. Se il progetto non e' stato completamente realizzato, per motivi
diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e
l'obiettivo generale e' stato comunque raggiunto, viene corrisposto
il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni
realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle
azioni non realizzate.
7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato
dell'aiuto concesso, per un importo che non puo' superare l'80% del
contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione e'
subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del
valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 le regioni
adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione
degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile,
nel citato limite dell'80%.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno
successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque
entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti,
stabilito secondo le modalita' di cui al precedente art. 4, comma 6.
9. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di
contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo
totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso
a finanziamento nell'annualita' successiva.
10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie
di spese:
a) l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 48 del
regolamento delegato;
b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale
delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi
eccezionali e debitamente giustificati, puo' essere fissata una
percentuale piu' elevata per operazioni di conservazione
dell'ambiente;
c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a
sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un
bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri
assicurativi.

Art. 6
Recuperi e penalita'

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 non
venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del
regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresi', le seguenti penalita':
a) tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente
decreto, se l'importo non speso e' superiore o uguale al 50%
dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente
decreto, se l'importo non speso e' superiore al 30% ma inferiore al
50% dell'anticipo erogato;
c) un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente
decreto, se l'importo non speso e' superiore al 10% ma inferiore o
uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La penalita', di cui al comma 2, lettera a), si applica ai
beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo
entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora
l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di
rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo
entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata
una penalita' pari all'1% del contributo accertato finale
riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno
successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate
oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non
possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei
precedenti commi 5 e 6 dell'art. 5, sia superiore all'importo
accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al
recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalita' si applica in caso di forza maggiore o
circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o
nazionale, nonche' di approvazione di modifiche al progetto iniziale
o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata
domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo
non speso e' inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Art. 7
Disposizioni finali

1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII
del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il
20 febbraio di ciascun anno.
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di
imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro
termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio
delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e' abrogato.
Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima
dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per
la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022

Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Elenco priorita'

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico,
efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo
ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento
(CE) 834/2007, regolamento (CE) 889/2008 e regolamento di esecuzione
(UE) 203/2012, ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e
impresa, produzione integrata certificata ai sensi del decreto
ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'eta' compresa tra i
diciotto e i quaranta anni al momento della presentazione della
domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attivita':
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione
di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o
conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve
fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o
conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate»
ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite
dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
successive modificazioni ed integrazioni o con alto valore
paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalita'
organizzata etc.).
8. Nuovo beneficiario: soggetto che non ha ricevuto contributi
per l'intervento investimenti a decorrere dalla programmazione
2019/2023.
9. Benessere del lavoratore: aziende dotate di certificazione ai
sensi del decreto ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022 o che
presentino una relazione redatta da un soggetto abilitato attestante
la presenza, nell'azienda, di dotazioni, attivita' formativa o
servizi atti a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
(ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale,
organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai
lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di
sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager
aziendale sicurezza; presenza di un sistema di comunicazione per
suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di
segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema
di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale;
organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei
lavoratori (rsa, rsu) sui temi ambientali, sociali ed economici,
orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di
ristorazione interno etc.).

Allegati

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CLICCA QUI PER L’ALLEGATO II

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