Energia: gli incentivi sulle rinnovabili extra fotovoltaico

Tra gli impianti considerati quelli alimentati da biomassa, biogas, bioliquidi sostenibili e frazione biodegradabile dei rifiuti. Disposizioni anche per consorzi di bonifica e irrigazione

Al via gli  incentivi sulle fonte di energia rinnovabili diverse dal fotovoltaico. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016  (in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150) si occupa, tra le altre misure, di:

- accesso ai meccanismi di incentivazione;

- vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti;

- determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi e relativa erogazione;

- procedure applicative, controlli e monitoraggio;

- cumulabilità di incentivi;

- interventi sugli impianti in esercizio;

- procedure per iscrizione a registro e procedure d'asta.

 

Tra le tipologie di impianti presi in considerazione:

- impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili;

- impianti alimentati  con la frazione biodegradabile dei rifiuti;

- ex-zuccherifici;

- impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate;

- impianti solari termodinamici.

 

A seguire il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 giugno 2016 

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili

diverse dal fotovoltaico. (16A04832)

in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                          di concerto con

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE
 
                           di concerto con


     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


(omissis)

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Finalita'

  1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere  la  produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso  la  definizione

di  incentivi  e  modalita'  di  accesso  semplici,  che   promuovano

l'efficacia,  l'efficienza  e  la  sostenibilita'  degli   oneri   di

incentivazione in misura adeguata al  perseguimento  degli  obiettivi

stabiliti nella Strategia energetica nazionale  nonche'  il  graduale

adattamento alle Linee  guida  in  materia  di  aiuti  di  Stato  per

l'energia e l'ambiente di cui alla  comunicazione  della  Commissione

europea (2014/C 200/01).

                              Titolo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 2

                              Definizioni

  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni

riportate all'art. 2 del decreto  legislativo  n.  28  del  2011,  le

definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999,

escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art.  2,  comma  1,

del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere

a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto  legislativo

n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle  seguenti

definizioni:

    a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'  l'insieme  delle

opere  e   delle   apparecchiature,   funzionalmente   interconnesse,

destinate  alla  conversione  dell'energia  rinnovabile  in   energia

elettrica; esso comprende in particolare:

  i)  le  opere,  compresi  eventuali  edifici  e  i  macchinari  che

consentono l'utilizzo  diretto  oppure  il  trattamento  della  fonte

rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia

elettrica;

  ii) i gruppi  di  generazione  dell'energia  elettrica,  i  servizi

ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei  punti

di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia

elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

  Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di  impianto,

le principali parti che lo  compongono.  Un  impianto  alimentato  da

fonti rinnovabili  e'  considerato  un  «nuovo  impianto»  quando  e'

realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul

quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era  presente,

da almeno cinque anni, un altro impianto, o le  principali  parti  di

esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

  b)  integrale  ricostruzione:  e'  l'intervento  che   prevede   la

realizzazione di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili  in  un

sito sul quale, prima dell'avvio dei  lavori,  preesisteva  un  altro

impianto di produzione di energia elettrica, del  quale  puo'  essere

riutilizzato  un  numero   limitato   di   infrastrutture   e   opere

preesistenti, come specificato,  in  relazione  a  ciascuna  fonte  e

tipologia di impianto,  nell'allegato  2;  l'intervento  deve  essere

realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;

  c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti  rinnovabili:  e'

l'intervento  finalizzato  al  mantenimento   in   piena   efficienza

produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni

e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su

alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto;  il

rifacimento e' considerato totale o parziale a  seconda  del  rilievo

dell'intervento complessivamente  effettuato,  come  specificato,  in

relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

  d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'

l'intervento che prevede  la  realizzazione  di  opere  sull'impianto

volte ad  ottenere  un  aumento  della  potenza  dell'impianto,  come

specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia  di  impianto,

nell'allegato 2;

  e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e'

la messa in servizio di un impianto, dismesso da  oltre  dieci  anni,

anche mediante impiego di componenti rigenerati;

  f) centrali ibride o impianti ibridi: sono  gli  impianti  definiti

dall'art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n.  28  del

2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti  sulla

base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);

  g)   «impianti   ibridi   alimentati   da   rifiuti    parzialmente

biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile

dei rifiuti»: sono  impianti  alimentati  da  rifiuti  dei  quali  la

frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi  gli

impianti  alimentati  da  rifiuti  urbani  a  valle  della   raccolta

differenziata;

  h)  «altri  impianti  ibridi»:  sono  impianti  alimentati  da   un

combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da  una

fonte rinnovabile, quale  ad  esempio  biomassa;  rientrano  in  tale

fattispecie anche gli impianti  alimentati  da  un  combustibile  non

rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

  i) «produzione lorda di un impianto, espressa in MWh»: e' la  somma

delle quantita' di energia  elettrica  prodotte  da  tutti  i  gruppi

generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;

  l) «produzione netta di  un  impianto,  espressa  in  MWh»:  e'  la

produzione  lorda  diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita  dai

servizi  ausiliari  di  centrale,  delle  perdite  nei  trasformatori

principali e delle  perdite  di  linea  fino  al  punto  di  consegna

dell'energia alla rete elettrica;

  m) «data di entrata in esercizio di un impianto»:  e'  la  data  in

cui,  al  termine  dell'intervento  di  realizzazione   delle   opere

funzionali  all'esercizio  dell'impianto,  si   effettua   il   primo

funzionamento dell'impianto in parallelo con  il  sistema  elettrico,

cosi' come risultante dal sistema GAUDI';

  n) «data di entrata in esercizio commerciale di un impianto»: e' la

data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere  dalla  quale  ha

inizio il periodo di incentivazione;

  o) «periodo di  avviamento  e  collaudo  di  un  impianto»:  e'  il

periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la

data di entrata in esercizio  e  la  data  di  entrata  in  esercizio

commerciale;

  p) «potenza di un impianto»: e' la somma,  espressa  in  MW,  delle

potenze  elettriche  nominali  degli  alternatori  (ovvero,  ove  non

presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto  stesso,  ove

la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la

potenza apparente nominale,  espressa  in  MVA,  per  il  fattore  di

potenza  nominale  riportati  sui  dati  di  targa   dell'alternatore

medesimo, in conformita' alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre  le

seguenti eccezioni:

  i. per gli impianti eolici, la potenza e' la  somma  delle  potenze

nominali dei singoli aerogeneratori che compongono  l'impianto,  come

definite ai sensi della normativa CEI EN 61400;  laddove  il  singolo

aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o  inferiore  a  0,5

MW, si applica la definizione di cui alla lettera p);

  ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza

nominale di concessione di derivazione d'acqua;

  iii. per gli impianti solari termodinamici in  assetto  ibrido  con

frazione di integrazione superiore  al  35%  si  assume  una  potenza

convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla  base  della  seguente

formula:

        Pn= mq * 0.1

dove mq e' la superficie captante  dell'impianto  espressa  in  metri

quadrati, come  definita  al  paragrafo  1.1.9  dell'allegato  2.  Il

suddetto valore di potenza e' assunto a riferimento,  anche  per  gli

impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti

stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'art.  5  e

della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro  di  cui

agli articoli 9 e 12;

    q)» potenza di soglia o  valore  di  soglia»:  e'  il  valore  di

potenza  al  di  sopra  del  quale,  laddove  previsto,  la   tariffa

incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al

ribasso;

  r) «bioliquidi sostenibili»: sono i combustibili  liquidi  ottenuti

dalla biomassa che rispettano i requisiti di  sostenibilita'  di  cui

all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

  s) «gas di discarica»: e' il gas prodotto dal  processo  biochimico

di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

  t) «gas derivante dai processi di depurazione»: e' il gas  prodotto

dal  processo  biochimico  di  fermentazione  anaerobica  di   fanghi

prodotti in impianti deputati  esclusivamente  al  trattamento  delle

acque reflue civili e industriali;

  u)  «biogas»:  e'  il  gas  prodotto  dal  processo  biochimico  di

fermentazione anaerobica di biomassa;

  v) «bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas

da filiera»: i bioliquidi  sostenibili,  la  biomassa  e  il  biogas,

prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di  cui

agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005,  ovvero

da filiera corta, vale a dire prodotti  entro  un  raggio  di  70  km

dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza  del

predetto raggio e' misurata come la  distanza  in  linea  d'aria  che

intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia  elettrica  e  i

confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo

di produzione dei medesimi;

  z) «prodotti ottenuti da  coltivazioni  dedicate  non  alimentari»:

sono prodotti di origine  biologica,  ottenuti  da  coltivazioni  non

impiegate per l'alimentazione umana e animale, di  cui  alla  tabella

1-B dell'allegato 1;

  aa) «tariffa incentivante»:  e'  il  ricavo  complessivo  derivante

dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

  ab) «incentivo»: e' l'integrazione  economica  al  ricavo  connesso

alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea  ad  assicurare  una

equa  remunerazione  dei  costi  di  investimento  ed   esercizio   e

corrisposta dal GSE al  produttore  in  riferimento  alla  produzione

netta immessa in rete;

  ac) «costo indicativo annuo degli incentivi»  o  «costo  indicativo

degli   incentivi»:   e'   la   sommatoria   dei   degli    incentivi

complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente  decreto  e

dei  precedenti  provvedimenti  di  incentivazione,   agli   impianti

alimentati da fonti rinnovabili  diverse  dalla  fonte  fotovoltaica,

calcolato con le modalita' di cui all'art. 27;

  ad) «impresa operante nel settore forestale»: impresa iscritta alla

camera  di  commercio  che  svolge  prioritariamente   attivita'   di

«silvicoltura e altre attivita' forestali» (codice Ateco 02.10.00)  o

«utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);

  ae) «componente rigenerato» un componente  gia'  utilizzato  che  a

seguito di lavorazioni specifiche,  se  necessarie,  viene  riportato

alle normali condizioni di operativita'.

                               Art. 3

                   Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto,  fatto  salvo  il  comma  4,  disciplina

l'incentivazione della produzione di energia  elettrica  da  impianti

alimentati  da  fonti   rinnovabili,   diverse   da   quella   solare

fotovoltaica.

  2. Fermo restando  il  comma  5,  l'accettazione  di  richieste  di

accesso ai meccanismi di incentivazione di cui  al  presente  decreto

cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento  della  prima  fra  le

seguenti date:

  a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4,

comma 3, il 1° dicembre 2017;

  b) la data di raggiungimento di un  costo  indicativo  annuo  medio

degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo  le

modalita' di cui all'art. 27, comma 2.

  3. Il raggiungimento della data di cui  al  comma  2,  lettera  b),

viene comunicata con delibera dall'Autorita' per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico, sulla base  degli  elementi  forniti  dal

GSE.

  4. Il decreto ministeriale 6 luglio  2012  continua  ad  applicarsi

agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a

seguito delle procedure di  asta  e  registro  svolte  ai  sensi  del

medesimo  decreto  e  agli  impianti  che  accedono  direttamente  ai

meccanismi d'incentivazione, entrati in esercizio nei  trenta  giorni

precedenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  a

condizione che presentino  domanda  di  accesso  agli  incentivi  nei

termini di cui all'art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. Le

tariffe determinate ai sensi del  medesimo  decreto  sono  attribuite

altresi' agli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b)  e  c),

fermo restando che per tali impianti si applicano le modalita'  e  le

condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

  5.  Il  presente  decreto  continua  ad  applicarsi  agli  impianti

iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle

procedure di asta e registro svolte ai sensi degli  articoli  9,  12,

17.

                               Art. 4

                Accesso ai meccanismi di incentivazione

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai  meccanismi

di incentivazione stabiliti dal presente decreto,  previa  iscrizione

in appositi  registri  in  posizione  tale  da  rientrare  in  limiti

specifici di potenza, i seguenti impianti:

  a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la

relativa potenza non e' superiore alla potenza di soglia;

  b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non e' superiore

al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

  c) gli impianti oggetto di un intervento di  rifacimento  totale  o

parziale, nei limiti di contingenti  e  con  le  modalita'  stabiliti

all'art. 17;

  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora

la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello

della potenza prima dell'intervento non sia superiore  al  valore  di

soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

  2. Accedono ai meccanismi di  incentivazione  di  cui  al  presente

decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive  di  aste

al ribasso i seguenti impianti:

  a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui  potenza

e' superiore alla pertinente potenza di soglia;

  b) gli impianti oggetto di un intervento di  potenziamento  qualora

la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello

della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia

vigente per gli impianti alimentati dalla stessa fonte.

  3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di

cui al presente decreto:

  a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza

fino a 60 kW;

  b) gli impianti idroelettrici di potenza  nominale  di  concessione

fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:

  i. realizzati su canali artificiali  o  condotte  esistenti,  senza

incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale, ne' del

periodo in cui ha luogo il prelievo;

  ii. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze

esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

  iii. che utilizzano salti su briglie  o  traverse  esistenti  senza

sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

  iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al

netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione

di alveo naturale;

  c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'art.  8  comma  4,

lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a

biogas di potenza fino a 100 kW;

  d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento,  qualora

la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e  quello

della potenza prima  dell'intervento  non  sia  superiore  ai  valori

massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);

  e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza  complessiva,

a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi  di  potenza

di cui alle lettera a), b) e c);

  f) gli impianti realizzati con procedure ad  evidenza  pubblica  da

amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate,  ivi  inclusi  i

consorzi di bonifica, aventi  potenza  fino  al  doppio  del  livello

massimo indicato alle lettere da a) a c);

  g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.

  4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore

bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui

all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  accedono  agli

incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 19.

  5. Gli impianti di cui al comma 1 hanno accesso  agli  incentivi  a

condizione che i relativi  lavori  di  costruzione  risultino,  dalla

comunicazione  di   inizio   lavori   trasmessa   all'amministrazione

competente, avviati  dopo  l'inserimento  in  posizione  utile  nelle

graduatorie.

  6. Il comma  5  non  si  applica  agli  impianti  che  hanno  fatto

richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito  delle  procedure  di

aste e registro svolte ai sensi del  decreto  ministeriale  6  luglio

2012 nonche' agli impianti aventi diritto all'accesso  diretto  sulla

base del medesimo decreto.

  7. Resta fermo il rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto

ministeriale 6 novembre 2014.

  8. Gli impianti di cui al comma 3 possono  optare,  in  alternativa

all'accesso diretto, per le procedure di iscrizione  al  registro  di

cui al comma 1. In tal  caso,  dopo  la  richiesta  di  iscrizione  a

registro, non e' consentito l'accesso diretto.

  9. Per gli impianti idroelettrici che producono sulla base  di  una

concessione  di   derivazione   da   un   corpo   idrico,   ai   fini

dell'ammissione all'incentivo il  produttore  allega  un'attestazione

rilasciata dalla autorita' competente che accerti o che confermi  che

il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento  o  il

raggiungimento degli obiettivi di  qualita'  definiti  per  il  corso

d'acqua interessato, tenuto conto dell'art. 12-bis, comma 1,  lettera

a) del regio decreto n.  1775/1933,  come  sostituito  dall'art.  96,

comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  10.  Per  gli  impianti  ad  accesso  diretto,  ferma  restando  la

possibilita' di richiedere l'accesso agli incentivi,  l'ammissione  e

la  conseguente  erogazione  degli  stessi  sono  sospese  fino  alla

trasmissione al GSE dell'attestazione di  cui  al  comma  9.  Decorsi

inutilmente  sei  mesi   dalla   data   di   entrata   in   esercizio

dell'impianto, l'eventuale richiesta di accesso decade.

  11. Per gli impianti a registro, l'attestazione di cui al  comma  9

e' prodotta al GSE entro la data  di  chiusura  dei  registri  ed  e'

condizione necessaria per  l'inserimento  in  posizione  utile  nella

graduatoria dei registri medesimi.

                               Art. 5

                   Valori della potenza di soglia


  1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per  tutte

le tipologie di fonte rinnovabile.

  2. Fermo restando l'art. 29, ai  fini  della  determinazione  della

potenza dell'impianto, ivi incluso il valore  di  soglia  di  cui  al

comma 1, si considera quanto segue:

  a) la potenza di  un  impianto  e'  costituita  dalla  somma  delle

potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di  un

unico punto di connessione alla  rete  elettrica;  per  gli  impianti

idroelettrici si considera unico  impianto  l'impianto  realizzato  a

seguito  di  specifica  concessione   di   derivazione   d'acqua,   a

prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso  punto

di connessione;

  b)   piu'   impianti   alimentati   dalla   stessa   fonte,   nella

disponibilita' del medesimo produttore  o  riconducibili,  a  livello

societario, a  un  unico  produttore  e  localizzati  nella  medesima

particella catastale o su particelle catastali contigue si  intendono

come unico impianto,  di  potenza  cumulativa  pari  alla  somma  dei

singoli impianti.


                               Art. 6

               Vita media utile convenzionale e periodo

                di diritto ai meccanismi incentivanti

  1. Ai fini  dell'accesso  ai  meccanismi  incentivanti  di  cui  al

presente decreto  e  della  relativa  durata,  la  vita  media  utile

convenzionale  degli  impianti  nuovi,   integralmente   ricostruiti,

riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o  di  potenziamento

e' pari ai valori riportati in allegato 1.

  2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla

data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto  ed  e'  pari

alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto  previsto  ai

commi 3 e 4.

  3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti

e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle

competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi

connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di  rete,

per eventi calamitosi riconosciuti dalle  competenti  autorita',  per

altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche',  per  gli

impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi

di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione

da parte dell'amministrazione competente per cause non dipendenti  da

atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A  tal  fine,

al produttore e'  concessa  un'estensione  del  periodo  nominale  di

diritto, pari al periodo complessivo di fermate di  cui  al  presente

comma.

  4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si

registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore

a 6 ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti

e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si  e'

registrata tale sospensione. La stessa disposizione si  riferisce  al

caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno  introdotti

nel regolamento del mercato elettrico italiano.


                               Art. 7

     Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi

  1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati  sulla

base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano:

  a) agli impianti iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie

formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai  sensi

dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012;

  b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai  sensi

dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno  dalla

data di entrata in vigore presente decreto;

  c) agli impianti iscritti in posizione  utile  nelle  procedure  di

registro svolte ai sensi  del  presente  decreto  e  che  entrano  in

esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

  2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1  e  per

gli  impianti  solari  termodinamici,   si   applicano   le   tariffe

incentivanti di cui all'allegato 1  del  presente  decreto.  Per  gli

impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,   riattivazione,

rifacimento, potenziamento e  per  gli  impianti  ibridi  la  tariffa

incentivante  e  gli  incentivi  sono   determinati   applicando   le

condizioni e le modalita' indicate in allegato 2.

  3. Per gli impianti inseriti nei progetti  di  riconversione  degli

ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti  e'  determinato

con le modalita' e alle condizioni previste dall'art. 19.

  4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita'  in  materia  di

dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a  500  kW,  il  GSE

provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa  in

rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete,  una  tariffa

incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione  alla  fonte,

alla tipologia dell'intervento e alla  potenza  dell'impianto,  sulla

base dell'allegato 1.

  5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500  kW,  anche

soggetti alle aste al ribasso, il  GSE  eroga,  in  riferimento  alla

produzione netta immessa in rete, l'incentivo  determinato  ai  sensi

del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti  resta

nella disponibilita' del produttore.

  6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di  mantenere

l'energia nella propria disponibilita' ai sensi del comma 5,  possono

richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione

dell'incentivo optando per il ritiro  onnicomprensivo  ai  sensi  del

comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito  per  non

piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.

  7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5

e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro  dell'energia  di

cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del  2003  e

all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto. Resta  ferma,  per

gli  impianti  aventi  diritto  a  seguito  di  partecipazione   alle

procedure di aste e registro, la possibilita' di passare dal ritiro e

scambio ai predetti meccanismi di incentivazione.

  8.  Fermo  restando  il  comma  1,  la  tariffa   incentivante   di

riferimento e' quella vigente  alla  data  di  entrata  in  esercizio

dell'impianto.


                               Art. 8

          Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati

            da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili

  1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso

ai meccanismi  di  incentivazione  di  cui  al  presente  decreto  e'

subordinato  al   rispetto   e   alla   verifica   dei   criteri   di

sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di  cui  all'art.  38

del decreto legislativo n. 28 del 2011.

  2.  Ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di   provenienza   e

tracciabilita'  della  materia  prima,  si  applica  quanto  disposto

dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

  3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per  l'accesso

ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora  venga

utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore  di

energia elettrica e' tenuto, su richiesta del  GSE,  a  fornire  ogni

elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

  4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,  al  fine  di

determinare  la  tariffa  incentivante   di   riferimento,   il   GSE

identifica, sulla base di quanto riportato  nell'autorizzazione  alla

costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore

con le modalita' di cui in allegato 3, da quali  delle  tipologie  di

seguito elencate e' alimentato l'impianto:

  a) prodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-B;

  b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1-A;

  c) rifiuti per i quali la frazione  biodegradabile  e'  determinata

forfettariamente con le modalita' di cui all'allegato 2  del  decreto

ministeriale 6 luglio 2012;

  d) frazione biodegradabile dei rifiuti non provenienti da  raccolta

differenziata diversi dalla lettera c).

  5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4  non  indichi

in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una  sola  delle

tipologie ivi  indicate,  il  GSE  procede  all'individuazione  della

tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita'  di  seguito

indicate:

  a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda  che  l'impianto  possa

utilizzare piu' di una tipologia  fra  quelle  di  cui  al  comma  4,

attribuisce all'intera produzione la tariffa  incentivante  di  minor

valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;

  b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione

delle  tipologie  di  biomasse  utilizzate,  attribuisce  la  tariffa

incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie  di

alimentazione dell'impianto;

  c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore  a

1  MW  e  nel  caso  in  cui  dall'autorizzazione  risulti  che   per

l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della  tipologia  di  cui

alla lettera b) del comma 4,  congiuntamente  a  biomasse  rientranti

nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste

ultime non superiore al 30% in peso, il  GSE  attribuisce  all'intera

produzione la  tariffa  incentivante  di  cui  alla  lettera  b)  del

medesimo comma 4.

  6. La verifica per gli impianti di cui al comma 5,  lettera  c)  e'

svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali

con la procedura di cui all'art. 8, comma 10, del  decreto  6  luglio

2012, che accerta, con riferimento all'anno solare, le  quantita'  di

prodotto e sottoprodotto  impiegate  dal  produttore,  anche  tramite

l'effettuazione di controlli a campione.

  7. Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), si

applica l'art. 8 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e i  relativi

allegati.

                             Titolo II

                  PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

                               Art. 9

                        Iscrizione al registro  

  1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente

decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'art.  4,

comma 1, lettera a),  b)  e  d),  richiede  al  GSE  l'iscrizione  al

registro informatico relativo alla fonte e tipologia di  appartenenza

dell'impianto.

  2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016.  Il  bando  e'

pubblicato  dieci   giorni   prima   dell'inizio   del   periodo   di

presentazione delle domande di partecipazione,  fissato  in  sessanta

giorni.

  3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono messi a disposizione  i

seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:


            =============================================

            |                                   |  MW   |

            +===================================+=======+

            |Eolico onshore                     |  60   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Idroelettrico                      |  80   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Geotermoelettrico                  |  30   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Biomasse e biogas di cui all'art.  |       |

            |8, comma 4, lettere a), b) e d),   |       |

            |gas di depurazione e gas di        |       |

            |discarica e bioliquidi sostenibili |  90   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Oceanica (comprese maree e moto    |       |

            |ondoso)                            |   6   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Solare termodinamico               |  20   |

            +-----------------------------------+-------+




   4. Nella procedura viene messo a registro il contingente  indicato

nella tabella di cui al comma 3, cui vengono sottratte  le  quote  di

potenza degli impianti di cui all'art. 4,  comma  3,  con  esclusione

della lettera e), entrati in  esercizio  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto  fino  alla  data  di  pubblicazione  del

bando.

                               Art. 10

         Requisiti e modalita' per la richiesta di iscrizione

                 al registro e criteri di selezione

  1. Fermo restando l'art. 22,  possono  richiedere  l'iscrizione  al

registro  i  soggetti   titolari   dell'autorizzazione   oppure,   in

alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici  e  da

fonte oceanica, della concessione  nonche',  in  tutti  i  casi,  del

preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in

via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che

rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma  3-bis,  del  decreto

legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati

dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi

requisiti,   l'iscrizione   al   registro   puo'   essere   richiesta

all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale  o  locale  delle

risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista

all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

  2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al  GSE  con

la  presentazione  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto   di

notorieta' ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  n.  445  del  2000,  recante  le  informazioni   di   cui

all'allegato 3. Dopo la  chiusura  del  registro  non  e'  consentita

l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati.

  3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il  GSE

forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i  seguenti

criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico:

  a) per gli impianti a biomassa e  biogas:  impianti  alimentati  da

biomasse e biogas di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), fatto salvo

quanto previsto dal comma 5, lettera c), con potenza non superiore  a

600 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa  agricola,

di allevamento o, in via subordinata, forestale;

  b) impianti idonei iscritti in posizione  non  utile  nei  registri

aperti ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012, muniti,  alla

data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  di  titolo

autorizzativo sia, per  le  fonti  per  le  quali  e'  necessaria  la

concessione, di titolo concessorio;

  c) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui

all'allegato 1;

  d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8,  comma

4, lettera d): dichiarazione  dell'Autorita'  competente  attestante,

nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti,  la

funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo  dei

rifiuti;

  e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:

  i. impianti con totale  reiniezione  del  fluido  geotermico  nelle

stesse formazioni di provenienza;

  ii. impianti che rispettano i requisiti di cui all'art.  20,  comma

1, lettera c);

  iii. titolarita'  della  concessione  di  sfruttamento  dei  fluidi

geotermici e del titolo autorizzativo;

    f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:

  i. impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4,  comma  3,

lettera b), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, tenuto  conto  di

quanto disposto alla lettera  h)  dello  stesso  comma  3.  Per  tali

impianti, la data ultima per l'entrata in esercizio e' fissata al  30

aprile 2017;

  ii. titolarita' della concessione di derivazione dell'acqua  e  del

titolo autorizzativo;

  iii. realizzati su canali artificiali o condotte  esistenti,  senza

incremento ne' di portata derivata dal corpo idrico naturale ne'  del

periodo in cui ha luogo il prelievo;

  iv. che utilizzano acque di restituzioni o  di  scarico  di  utenze

esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;

  v. che utilizzano salti  su  briglie  o  traverse  esistenti  senza

sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;

  vi. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al

netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione

di alveo naturale;

  f1) per gli impianti solari termodinamici: impianti con frazione di

integrazione piu' bassa;

  g) anteriorita' del titolo autorizzativo;

  h) anteriorita' del titolo concessorio;

  i) anteriorita' della comunicazione prevista all'art. 5,  comma  2,

del decreto legislativo n. 22 del 2010;

  l) minor potenza degli impianti;

  m) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

  4. Sono  ammessi  ai  meccanismi  di  incentivazione  gli  impianti

rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico  contingente

di potenza. Nel caso in cui la  disponibilita'  del  contingente  per

l'ultimo  impianto  ammissibile  sia   minore   dell'intera   potenza

dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la

quota parte di potenza rientrante nel contingente.

  5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non

e' soggetta a scorrimento fatto salvo l'art. 11, comma 4.

  6. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo dopo  la  data

di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del  contratto  di

cui all'art. 24, comma 5, del presente decreto.

  7. Il GSE iscrive a registro gli impianti geotermoelettrici di  cui

al comma 1, secondo periodo, assumendo convenzionalmente una  potenza

pari a 5 MW  per  ciascun  impianto,  salvo  una  potenza  inferiore,

dichiarata dal produttore all'atto della richiesta di  iscrizione  al

registro. Resta  fermo  che  tali  impianti,  una  volta  realizzati,

dovranno avere una potenza effettiva, come definita al comma  3-bis.1

dell'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010, non superiore  al

valore assunto dal GSE o dichiarato dal produttore, pena la decadenza

dagli incentivi.


                               Art. 11

                Adempimenti per l'accesso ai meccanismi

       di incentivazione per gli impianti iscritti al registro

  1.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in

esercizio entro i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data  della

comunicazione di esito positivo della procedura:

              Parte di provvedimento in formato grafico


  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta

l'applicazione di una  decurtazione  della  tariffa  incentivante  di

riferimento dello 0,5% per ogni mese  di  ritardo  rispetto  a  detti

termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il  termine

massimo di 6 mesi,  l'impianto  decade  dal  diritto  all'accesso  ai

benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa  graduatoria.

Tali termini sono da considerare al netto dei tempi  di  fermo  nella

realizzazione dell'impianto e  delle  opere  connesse,  derivanti  da

eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita'  competente,

e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

  3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine  indicato

al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi  di

incentivazione, si applica  comunque  una  riduzione  del  15%  della

tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata  in

esercizio.

  4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,

entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In

tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo

restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei

termini di cui allo stesso comma 1 e  alle  decurtazioni  di  cui  al

comma 2, con termini decorrenti dalla  data  di  pubblicazione  della

graduatoria aggiornata. Per i soggetti  che  effettuano  la  predetta

comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.


                              Titolo III

                          PROCEDURE D'ASTA

                               Art. 12

              Capacita' di produzione da mettere ad asta

                   e periodicita' delle procedure

  1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente

decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui  all'art.  4,

comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in

forma telematica, per la definizione del  livello  di  incentivazione

dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui  di

nuova capacita' produttiva di cui ai commi 3 e  4.  Le  procedure  si

svolgono nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  di  trasparenza,

pubblicita',  tutela  della  concorrenza  e  secondo  modalita'   non

discriminatorie.

  2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016.  Il  bando  e'

pubblicato  dieci   giorni   prima   dell'inizio   del   periodo   di

presentazione delle domande di  partecipazione,  fissato  in  novanta

giorni.

  3. Per le finalita' di cui al comma 2 sono messi a  disposizione  i

seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:


            =============================================

            |                                   |  MW   |

            +===================================+=======+

            |Eolico onshore                     |  800  |

            +-----------------------------------+-------+

            |Eolico offshore                    |  30   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Geotermoelettrico                  |  20   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Solare termodinamico               |  100  |

            +-----------------------------------+-------+

            |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |       |

            |4, lettere c) e d)                 |  50   |

            +-----------------------------------+-------+


  4.  Nella  procedura  viene  messo  ad  asta  l'intero  contingente

indicato nella tabella di cui al comma 3.

                               Art. 13

            Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti

  1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di

autorizzazione  oppure,  in  alternativa,  per  gli  impianti  eolici

offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonche', in tutti  i

casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore  di  rete  ed

accettato in via definitiva dal proponente.

  2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al  comma  1,

partecipano alle procedure d'asta  i  soggetti  dotati  di  solidita'

finanziaria ed  economica  adeguata  alle  iniziative  per  le  quali

chiedono l'accesso ai meccanismi di  incentivazione,  dimostrata  dal

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti  la  capacita'

finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione

all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa

dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del

gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno

del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

  b) capitalizzazione, in termini  di  capitale  sociale  interamente

versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui

valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per

la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da

tabella I dell'allegato 2, nella seguente misura:

  i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100 ML€;

  ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100 ML€ e fino  a

200 ML€;

  iii. il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200 ML€.

  3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'

del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in

fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in  seguito

alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta,  con  le

modalita' specificate nell'allegato 3.

  4. Fermo restando l'art. 23, comma 3, del decreto n. 28  del  2011,

sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per  i  quali  ricorre

una delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  38  del  decreto

legislativo n. 163 del 2006.

  5. Al fine di promuovere  lo  sviluppo  dei  nuovi  contingenti  di

potenza di cui all'art. 12  garantendo  le  condizioni  di  sicurezza

delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza

del sistema, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove  ricorrano,

le zone  nelle  quali,  in  ragione  dell'elevata  concentrazione  di

impianti  non  programmabili  gia'  in   esercizio,   sono   presenti

criticita'  nella  gestione  in  sicurezza  delle   reti,   indicando

l'ulteriore   capacita'   produttiva   massima   di   impianti    non

programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di  tali

indicazioni, all'atto della  pubblicazione  del  bando,  il  GSE  da'

evidenza  della  massima  capacita'  produttiva  incentivabile  nelle

predette zone.


                               Art. 14

                         Valori a base d'asta

                e valore minimo comunque riconosciuto

  1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione

percentuale rispetto al valore posto a  base  d'asta,  corrispondente

alla tariffa incentivante base  vigente  per  l'ultimo  scaglione  di

potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto,  cosi'  come

individuato dall'allegato 1, per ciascuna tipologia.

  2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le  offerte  di  riduzione

inferiori al 2% della base d'asta nonche' quelle superiori al 40%.

  3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti

del  contingente,  e'  quella   corrispondente   ad   una   riduzione

percentuale del 40% della tariffa incentivante posta a  base  d'asta,

come individuata al comma 1, a  condizione  che  siano  rispettati  i

requisiti  per  la  partecipazione  alle  procedure,  stabiliti   dal

presente titolo.

                               Art. 15

 Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e

                 modalita' di selezione dei progetti


  1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e'

formulata  al  GSE  con  la  presentazione   di   una   dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,  recante   le

informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.

  2. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore

riduzione percentuale offerta. Non e' consentita l'integrazione della

dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della

procedura d'asta.

  3. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui

all'art. 14, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in

ordine di priorita':

  a. possesso di un rating di legalita', di cui  all'art.  5-ter  del

decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,

pari ad almeno due «stellette»;

  b. anteriorita' del titolo autorizzativo;

  c. anteriorita' del titolo concessorio.

  4. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente  per  l'ultimo

impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il

soggetto puo' richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente  alla

quota parte di potenza rientrante nel contingente.

  5. Entro trenta giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle

domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica  sul

proprio  sito  le  graduatorie  per  ciascuna   fonte   o   tipologia

impiantistica.

  6. La graduatoria di cui al comma 5 non e' soggetta a  scorrimento,

salvo i seguenti casi:

  a) mancata costituzione della cauzione definitiva di  cui  all'art.

16, comma 2, nei termini ivi indicati;

  b)  rinuncia  da  parte  di  soggetti  aggiudicatari,  secondo   le

modalita' di cui al comma 7.

  7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta  possono,  entro

sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al

GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso:

  a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva;

  b) da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che  i

soggetti  subentranti  sono  tenuti  al  rispetto  degli  adempimenti

previsti  dall'art.  16,  con  termini  decorrenti  dalla   data   di

pubblicazione della graduatoria aggiornata.

  8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi

sei mesi ed entro il dodicesimo  mese  dalla  data  di  pubblicazione

della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia  alla  realizzazione

dell'intervento. In tal caso, il GSE escute  il  50%  della  cauzione

definitiva.

  9. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della

procedura d'asta e' consentito solo dopo la sua entrata in  esercizio

e la stipula del contratto di cui all'art. 24, comma 5, del  presente

decreto.


                               Art. 16

                Adempimenti per l'accesso ai meccanismi

          di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste

  1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di  comunicazione

di esito della procedura  d'asta,  il  GSE  restituisce  la  cauzione

provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in  esito  della

procedura, non sono risultati aggiudicatari.

  2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di  esito

della procedura  d'asta,  il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a

costituire a favore  del  GSE  la  cauzione  definitiva  nei  termini

indicati in allegato 3. Entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal

ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione

provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro

detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa

decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

  3. Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie,  devono  entrare  in

esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di

comunicazione dell'aggiudicazione:


           ===============================================

           |                                   |  Mesi   |

           +===================================+=========+

           |Eolico onshore                     |   31    |

           +-----------------------------------+---------+

           |Eolico offshore                    |   43    |

           +-----------------------------------+---------+

           |Geotermoelettrico                  |   51    |

           +-----------------------------------+---------+

           |Solare termodinamico               |   39    |

           +-----------------------------------+---------+

           |Biomasse di cui all'art. 8, comma  |         |

           |4, lettere c) e d)                 |   51    |

           +-----------------------------------+---------+



  4. I termini di cui al comma 3 sono da  considerare  al  netto  dei

tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere

connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati

dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore

riscontrate dal GSE.

  5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 e'  svincolata  alla

data di stipula del contratto  di  cui  all'art.  24,  comma  5,  del

presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al  comma  3,  il

soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici e il

GSE escute la cauzione.

  6. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate

alla Cassa per i servizi energetici e ambientali a valere  sul  Conto

per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.


                               Titolo IV

     INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI

         OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE

                               Art. 17

                     Rifacimenti totali e parziali

  1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi  ai

meccanismi di incentivazione di cui al presente  decreto  nel  limite

dei seguenti contingenti di potenza:

            =============================================

            |                                   |  MW   |

            +===================================+=======+

            |Eolico onshore                     |  40   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Idroelettrico                      |  30   |

            +-----------------------------------+-------+

            |Geotermoelettrico                  |  20   |

            +-----------------------------------+-------+


  2. Ai fini dell'ammissione, il GSE  avvia  una  procedura,  con  le

medesime  tempistiche  e  modalita'  previste  per  la  procedura  di

registro. Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i

seguenti requisiti:

  a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due  terzi  della

vita utile convenzionale dell'impianto;

  b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura,  di

incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai  sensi  di  norme

statali;

  c) rispettano i  requisiti  previsti  dal  decreto  ministeriale  6

novembre 2014.

  3. In caso di domande  per  una  potenza  complessiva  superiore  a

quella messa a disposizione, il GSE redige e pubblica la  graduatoria

degli  interventi  ammessi,  selezionati  sulla  base  dei   seguenti

criteri, applicati in ordine di priorita':

  a)  anzianita'  della  data   di   prima   entrata   in   esercizio

dell'impianto;

  b) maggiore estensione del  periodo  di  esercizio  in  assenza  di

incentivo;

  c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia  elettrica  non

prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a

seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da

Terna;

  d) per impianti geotermoelettrici:

  i. reiniezione del fluido geotermico  nelle  stesse  formazioni  di

provenienza;

  ii. rispetto dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c);

    e)  anteriorita'  del  titolo  autorizzativo  all'esecuzione  del

rifacimento.

  4. Gli impianti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  devono

entrare in esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante

tabella, decorrenti dalla data della comunicazione di esito  positivo

della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato

rispetto di tali termini comporta l'applicazione di una  decurtazione

della tariffa incentivante, determinata come specificato in  allegato

2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8  mesi

di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto  dei  tempi  di

fermo  nella  realizzazione  dell'intervento  derivanti   da   eventi

calamitosi che  risultino  attestati  dall'autorita'  competente,  da

altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

              Parte di provvedimento in formato grafico


  5. Agli impianti che, a seguito del  rifacimento,  non  entrano  in

esercizio  nel  termine  indicato  al  comma  4  e   che   richiedano

successivamente di  accedere  ai  meccanismi  di  incentivazione,  si

applica  una  riduzione  del  15%  della  tariffa   incentivante   di

riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

  6. Nella prima  procedura  viene  messo  a  registro  il  100%  del

contingente indicato nella tabella di cui al  comma  1a  cui  vengono

sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'art. 4, comma

3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata  in  vigore

del presente decreto fino alla data di apertura della procedura.

  7. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 3  possono,

entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.  In

tal caso, il GSE da' luogo a  scorrimento  della  graduatoria,  fermo

restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al  rispetto  dei

termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti

dalla data di  pubblicazione  della  graduatoria  aggiornata.  Per  i

soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si

applica il comma 5.

                              Titolo V

                        DISPOSIZIONI SPECIALI

                               Art. 18

 Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati  con

               la frazione biodegradabile dei rifiuti

   1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di  cui

all'allegato  2  del  decreto  ministeriale   6   luglio   2012,   la

determinazione della quota di energia elettrica  imputabile  a  fonti

rinnovabili  e'  calcolata  attraverso   metodi   di   determinazione

analitica, sulla base delle procedure redatte dal GSE  in  attuazione

dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo  economico  18  dicembre  2008,  il  biogas  ottenuto  dalla

fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani  ricade  tra

le fonti di cui alla riga 6 della tabella 2 allegata  alla  legge  n.

244 del 2007  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Per  le

finalita' di cui al presente decreto,  il  medesimo  biogas  ottenuto

dalla stessa frazione organica  dei  rifiuti  urbani  provenienti  da

raccolta differenziata, ricade nella tipologia  di  cui  all'art.  8,

comma 4, lettera d).

                               Art. 19

              Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici

 1. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del  settore

bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui

all'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  continuano  ad

accedere agli incentivi del decreto ministeriale  18  dicembre  2008,

alle condizioni e nei limiti previsti  dalla  delibera  del  predetto

Comitato del 5 febbraio 2015 e  nel  limite  complessivo,  richiamato

anche in premessa, di 83 MW elettrici. A tale  fine,  nella  gestione

delle qualifiche gia' rilasciate, il GSE tiene conto  delle  proposte

di  ridimensionamento  della  potenza  incentivata  presentate  dagli

operatori.


                               Art. 20

                 Disposizioni per impianti geotermici

                 che utilizzano tecnologie avanzate

  1.  Le  tariffe  incentivanti  di  riferimento  per  gli   impianti

geotermici sono incrementate:

  a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico

nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con  emissioni

nulle;

  b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio

su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di  coltivazione  sulle

quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;

  c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta  entalpia  in

grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del

livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in

ingresso nell'impianto di produzione.

  2. In conformita' a quanto disposto  dall'art.  24,  comma  9,  del

decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa

incentivante, non cumulabile con quelle indicate in  allegato  1  ne'

con il premio di cui al comma 1, lettera a),  per  la  produzione  di

energia elettrica da  impianti  geotermici  che  facciano  ricorso  a

tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel  rispetto

delle condizioni  fissate  dall'art.  1,  comma  3-bis,  del  decreto

legislativo n. 22 del 2010,  ivi  inclusi  gli  impianti  autorizzati

dalle  regioni  o  province  delegate  che  rispettano   i   medesimi

requisiti:

  a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un  fluido  con

concentrazione  minima  di  gas  pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido

geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita  di

media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato  con  la

tolleranza di 1°C);

  b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano  un  fluido

con concentrazione minima di gas pari  a  1,0%  in  peso  sul  fluido

geotermico totale e una  temperatura  inclusa  nella  fascia  fra  la

temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la

tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per

ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico  e  il

precedente valore di soglia minima  di  151°C,  secondo  la  seguente

formula:

      200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh

  Ove:

  concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico ≥ 1%;

  200 € e' l'incentivo massimo considerato;

  Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata  pari

a 151 C°;

  Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente  in  sito  (tra

235C° e 151C°);

  0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e  per  ogni

°C di differenza tra  la  temperatura  del  fluido  geotermico  e  il

precedente valore di soglia minima di 151°C;

  Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.

  3. La tariffa di cui al comma 2 e' costante in  moneta  corrente  e

riconosciuta per un periodo di 25  anni  dalla  data  di  entrata  in

esercizio dell'impianto. Agli impianti di cui al medesimo comma 2  si

applica quanto previsto all'art. 7, commi da 4 a  8,  nonche'  quanto

disposto nel paragrafo «Determinazione degli incentivi  per  impianti

nuovi» dell'allegato 1, ferma restando la tariffa di cui al comma 2.

  4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere  a)  e

c),  vale  quanto  stabilito  dall'art.  27,  comma  4,  del  decreto

ministeriale 6 luglio 2012.

  5. Per gli impianti di cui al comma 4,  il  GSE  eroga  l'incentivo

minimo  spettante  e  corrisponde  il   conguaglio   a   seguito   di

comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche  di  cui  al

medesimo comma.


                               Art. 21

       Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici

  1. Possono accedere all'incentivazione di cui al  presente  decreto

gli impianti solari termodinamici, anche  ibridi,  che  rispettano  i

seguenti requisiti:

  a) sono  dotati  di  sistema  di  accumulo  termico  con  capacita'

nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni  metro

quadrato di superficie captante qualora la  superficie  captante  sia

superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per  ogni  metro  quadrato  di

superficie captante qualora la superficie captante sia  compresa  tra

10.000 e 50.000 m2;

  b) non utilizzano  come  fluido  termovettore  ne'  come  mezzo  di

accumulo  sostanze  e  preparati  classificati  come  molto  tossici,

tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e  1999/45/CE  e

loro successive modificazioni; il predetto requisito non e' richiesto

in caso di impianti ubicati in aree industriali.

  2. Su richiesta del soggetto responsabile,  il  GSE  entro  novanta

giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  effettua  una   verifica

preventiva  di  conformita'   dei   progetti   di   impianti   solari

termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente  decreto,

e ne da'  comunicazione  all'interessato,  ferme  restando,  ai  fini

dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai titoli II e III.

  3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di:

  a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione  tra  0,15  e

0,50;

  b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15.

  4. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2008 e  successive

modificazioni.


                               Art. 22

          Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione

  1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi

di bonifica e irrigazione, il richiedente,  oltre  alla  concessione,

deve allegare l'atto redatto ai sensi del regio decreto n. 368/1904 e

successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono  regolati

i rapporti tra il consorzio e il soggetto richiedente, attestante  il

titolo a costruire ed esercire l'impianto e l'assenso  del  consorzio

medesimo.  In  assenza  della  concessione  e'  sufficiente  che   il

richiedente sia in possesso  dell'autorizzazione  prevista  dall'art.

166 del decreto legislativo n. 152/2006 ai  fini  dell'uso  legittimo

dell'acqua. Il presente comma si  applica  anche  alle  richieste  di

incentivazione presentate ai sensi del decreto ministeriale 6  luglio

2012.

                               Art. 23

         Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti

  1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato

1, tabelle 1A e 1B, sono  da  considerarsi  esaustivi.  Il  Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il

Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare  puo'  aggiornare  i  predetti

elenchi sulla base di istanze presentate da soggetti interessati.  Le

istanze sono  presentate  secondo  modalita'  definite  dallo  stesso

Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto

e  dovranno  essere  corredate  della  documentazione  necessaria   a

verificare che i sottoprodotti in esame non  abbiano  altra  utilita'

produttiva o commerciale al di  fuori  di  un  loro  impiego  per  la

produzione di energia.

                             Titolo VI

                        ULTERIORI DISPOSIZIONI

                               Art. 24
                Accesso ai meccanismi di incentivazione

  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in   esercizio

dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto

responsabile presenta al GSE la documentazione indicata  in  allegato

3.  Entro  novanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della

documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del

presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al  comma

5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere  dalla  data

di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni  di

cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi  imputabili

al medesimo soggetto responsabile o ad  altri  soggetti  interpellati

dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183,  ovvero

agli operatori coinvolti nel processo  di  validazione  dei  dati  su

GAUDI'.

  2. La violazione del termine di cui al primo periodo  del  comma  1

comporta il mancato riconoscimento degli  incentivi  per  un  periodo

temporale pari a quello intercorrente  fra  la  data  di  entrata  in

esercizio e la data della presentazione della documentazione al  GSE.

In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce  all'impianto  una  data  di

entrata  in  esercizio   convenzionale   corrispondente   alla   data

antecedente  trenta  giorni  quella  della   comunicazione   tardiva.

L'impianto e' conseguentemente considerato in esercizio a  tale  data

ai fini dell'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  del  presente

decreto. Non sono comunque ammesse richieste di accesso ai meccanismi

di incentivazione da impianti entrati in esercizio  anteriormente  al

1° gennaio 2013.

  3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai  sensi  dell'art.  25

del decreto-legge n.  91  del  2014  sono  disciplinate  dal  decreto

ministeriale 24 dicembre 2014.

  4. I soggetti  beneficiari  degli  incentivi  di  cui  al  presente

decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in  materia  fiscale,

ove previsti.

  5. Per ogni singolo  impianto,  a  seguito  del  conseguimento  del

diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente

decreto, il soggetto responsabile stipula  un  contratto  di  diritto

privato con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera  d),  del

decreto legislativo n. 28 del 2011.

  6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti  relativi

alla banca dati unica prevista dall'art. 99,  comma  1,  del  decreto

legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del

medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

  7.  Le  regioni  e  le  province  delegate  allo  svolgimento   del

procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12  del  decreto

legislativo  387  del  2003,  possono  richiedere  al  GSE,  ai  fini

dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al  medesimo

art. 12, una valutazione  circa  la  corrispondenza  della  fonte  di

alimentazione dell'impianto alla  definizione  di  fonti  energetiche

rinnovabili, cosi' come stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo

n. 28 del 2011.

  8. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'art. 15, comma  1,

della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle  informazioni  gia'

in possesso dell'Agenzia delle dogane e di tutte le  altre  pubbliche

amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle  attivita'

di competenza.

                              Art. 25

        Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti

  1. Il GSE  provvede  alla  liquidazione  degli  importi  dovuti  in

applicazione  del  presente  decreto  secondo  le  modalita'  di  cui

all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

  2. All'art. 2, comma 1, lettera a)  secondo  periodo,  del  decreto

ministeriale 18 dicembre 2008, pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  2

gennaio 2009,  n.  1,  la  locuzione  «energia  immessa  nel  sistema

elettrico» va intesa come  energia  elettrica  prodotta  da  impianti

oggetto di incentivazione e immessa  in  rete,  al  netto  di  quella

eventualmente prelevata attraverso punti di connessione  distinti  ai

fini dell'alimentazione dei servizi ausiliari dei medesimi impianti.

  3.  L'Autorita'  definisce  le  modalita'  con  le  quali   trovano

copertura  sulle  componenti  tariffarie  dell'energia  elettrica  le

risorse  necessarie  per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al

presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del

GSE.

  4. L'Autorita' definisce le modalita' per il ritiro, da  parte  del

GSE,  dell'energia  elettrica  immessa   in   rete   dagli   impianti

incentivati con la tariffa  onnicomprensiva  ai  sensi  del  presente

decreto, stabilendo altresi' le  modalita'  di  cessione  al  mercato

della medesima energia elettrica da parte del GSE.

  5. A fini del presente decreto, i consumi attribuibili  ai  servizi

ausiliari sono calcolati secondo le modalita'  di  cui  all'art.  22,

comma 3, del decreto ministeriale 6 luglio 2012.


                               Art. 26

            Procedure applicative, controlli e monitoraggio

  1. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi

incluso il regolamento operativo per le procedure  di  asta,  per  le

procedure di iscrizione al registro e per i  rifacimenti  parziali  e

totali, valorizzando, per quanto compatibili,  le  procedure  seguite

nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione  di

energia elettrica da fonti rinnovabili.

  2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il

Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le

modalita' di raccordo tra  le  verifiche  di  cui  all'art.  8  e  le

attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza

del GSE.

  3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del

decreto ministeriale 31 gennaio 2014.

  4. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

produzione da fonte  rinnovabili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto

legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma

2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto,  pubblica  sul  proprio  sito

internet e aggiorna con continuita':

  a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,

relativi alla potenza e all'energia degli  impianti  che  entrano  in

esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto;

  b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,

relativi alla potenza  all'energia  degli  impianti  che  entrano  in

esercizio  ricadendo  nelle  disponibilita'  di  cui  ai   precedenti

provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da  fonti

rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;

  c) la curva contenente i valori  del  costo  indicativo  annuo  per

tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in  esercizio  di

impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione  tariffaria,

calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1.

  5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e  aggiorna  semestralmente,

un bollettino informativo,  con  l'elenco  degli  impianti  da  fonti

rinnovabili in  esercizio  e  in  progetto  con  l'indicazione  della

tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione  e

della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a  seguito

delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle

tariffe  erogate.  Il  bollettino  annuale  contiene,  inoltre,  dati

statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza,  sulla

produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti  in

progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita'

attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.  Su  richiesta

dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4,  lettere  a)  e

b), riferiti al comune richiedente.

  6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e  rendendolo  pubblico  con  una

cadenza annuale, un rapporto sui sistemi  incentivanti  adottati  nei

principali Paesi europei per lo sviluppo  delle  energie  rinnovabili

nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i  costi

di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo

all'Italia.

  7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40,  comma

2, del decreto legislativo n. 28 del  2011  con  un'apposita  sezione

disponibile al pubblico, da aggiornare  annualmente,  che  riporti  i

dati  di  sintesi,  raggruppati  per  tipologia  di  impianto  e  per

categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle  fonti

rinnovabili ai sensi  del  presente  decreto  nonche'  ai  sensi  dei

precedenti provvedimenti di incentivazione delle  fonti  rinnovabili.

Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una  cadenza

annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri  tutti  i

principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il  target

al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche'  una  stima  dei

costi da sostenere negli anni futuri.

                               Art. 27

           Contatore del costo indicativo degli incentivi

  1. Il GSE calcola il valore  del  «costo  indicativo  annuo»  degli

incentivi per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata  in

esercizio di impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione

tariffaria. Per il calcolo si assume che:

  i) il costo e' calcolato come  la  sommatoria  dei  prodotti  degli

incentivi gia' riconosciuti a ciascun impianto  alimentato  da  fonti

rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per  la  producibilita'

annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE

sulla base della produzione storica del  medesimo  impianto,  laddove

disponibile, ovvero della produzione media  statistica  per  impianti

con caratteristiche omogenee a quello in esame;

  ii) il costo include il costo degli impianti ammessi a registro  in

posizione utile o vincitori delle procedure di asta  al  ribasso,  il

costo degli impianti di cui all'art. 19 e una stima, basata sui  dati

storici disponibili, del costo degli impianti ad accesso diretto  per

i mesi futuri di applicazione del decreto. Il costo di tali  impianti

e' attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a  tale  data,

il GSE attribuisce il costo a  una  data  presunta,  stimata  tenendo

conto dei tempi tipici  di  entrata  in  esercizio  e  dell'eventuale

decadenza degli impianti desunta dai dati storici a disposizione;

  iii) il prezzo dell'energia e'  pari  alla  media  dei  prezzi  dei

ventiquattro mesi precedenti  e  dei  dodici  mesi  successivi,  come

risultanti dagli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito  del

GME;

  iv) ai soli fini del calcolo del costo indicativo, lo stesso prezzo

dell'energia di cui al punto iii si  assume  per  definire  il  costo

dell'incentivo  attribuibile  agli  impianti  che   usufruiscono   di

incentivi calcolati per differenza rispetto  a  tariffe  incentivanti

costanti, ivi inclusi gli  impianti  che  accedono  a  tariffe  fisse

onnicomprensive e gli impianti di  cui  all'art.  19,  comma  1,  del

decreto ministeriale 6 luglio 2012.

  2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il  triennio  successivo,

dei valori mensili calcolati con le modalita' di cui al comma 1. Tale

media e' definita «costo indicativo annuo medio degli  incentivi»  ed

e' pubblicata dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti mensili.

  3.  Qualora  il  costo  indicativo  annuo  medio  degli  incentivi,

riferito al mese in cui e' effettuato il  calcolo,  raggiunga  i  5,8

MLD€ si applica l'art. 3, commi 2 e 3.

  4. Prima della data di apertura  delle  sessioni  di  procedure  di

aste, registro e rifacimento,  il  GSE  verifica,  con  le  modalita'

previste dal presente articolo, che il costo correlato ai contingenti

resi disponibili non comporti il superamento del limite dei 5,8  MLD€

di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Qualora  il  costo  correlato

comportasse il superamento  del  limite,  tutti  i  contingenti  sono

ridotti dal GSE nella medesima misura percentuale, pari  al  rapporto

fra  il  costo  effettivamente  disponibile  e  quello  relativo   ai

contingenti resi disponibili con le  modalita'  di  cui  all'art.  9,

comma 4, all'art. 12, comma 4, e all'art. 17, comma 6.

                               Art. 28

                     Cumulabilita' di incentivi

  1. I meccanismi di incentivazione di cui al  presente  decreto  non

sono cumulabili con altri  incentivi  pubblici  comunque  denominati,

fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.  26   del   decreto

legislativo n. 28 del 2011.

  2. La tariffa per la produzione in  assetto  cogenerativo  ad  alto

rendimento di cui in allegato  1  non  e'  cumulabile  con  ulteriori

incentivi all'efficienza energetica  e  alla  produzione  di  energia

termica, ivi inclusi quelli di cui all'art. 30, comma 11, della legge

n. 99 del 2009.


                               Art. 29

            Frazionamento della potenza degli impianti

  1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5,  comma

2, verifica, inoltre, la sussistenza di  elementi  indicativi  di  un

artato frazionamento della potenza degli  impianti,  che  costituisce

violazione del criterio dell'equa  remunerazione  degli  investimenti

secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni

degli impianti. In tale ambito, il  GSE  puo'  valutare  anche,  come

possibile elemento indicativo di un artato frazionamento,  l'unicita'

del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti  riconducibili

a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con  la  stazione  di

raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la  stessa

cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione.

  2. Il GSE applica i principi generali  di  cui  al  comma  1  anche

nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di verifica e controllo

svolte, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014,  su  tutti

gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  che  beneficiano  di

incentivi tariffari.

  3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e  2,  il

GSE considera  gli  impianti  riconducibili  ad  un'unica  iniziativa

imprenditoriale come un unico impianto  di  potenza  cumulativa  pari

alla somma dei singoli  impianti  e,  verificato  il  rispetto  delle

regole di accesso agli incentivi, ridetermina la  tariffa  spettante.

Nel caso in cui l'artato  frazionamento  abbia  comportato  anche  la

violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il  GSE  dispone

la decadenza dagli incentivi con  l'integrale  recupero  delle  somme

gia' erogate.  Restano  fermi  gli  eventuali  ulteriori  profili  di

rilevanza penale o amministrativa.

                               Art. 30

               Interventi sugli impianti in esercizio

  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per  l'effettuazione

di  interventi  di  manutenzione  e  ammodernamento  degli   impianti

incentivati,  ivi  inclusi  i  fotovoltaici,  con  le  finalita'   di

salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e,  al  contempo,

di evitare comportamenti  che  possano  causare  indebiti  incrementi

della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti

criteri:

  a)  sono  consentiti  gli  interventi  di  manutenzione   che   non

comportano  incrementi  superiori  all'1%  della   potenza   nominale

dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che  lo  compongono,

nonche', ove disponibile, della potenza nominale  dei  motori  primi;

per gli impianti di potenza nominale fino a  20  kW  sono  consentiti

incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici  non  e'

altresi' ammesso l'incremento della superficie captante;

  b) nel caso di sostituzioni  definitive  devono  essere  utilizzati

componenti nuovi o rigenerati;

  c) fatta salva la lettera d), gli interventi  di  manutenzione  che

comportano la sostituzione dei componenti principali degli  impianti,

come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE

entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento,  in  forma  di

dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai  sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

in conformita' a un modello predisposto  dallo  stesso  GSE,  per  la

verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti

principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita'

di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla  tabella  A

allegata al decreto  legislativo  n.  387  del  2003  sono  stabilite

modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate;

  d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti  in  regime  di

scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui

alle lettere a) e b), non e'  prevista  alcuna  comunicazione,  fatto

salvo quanto stabilito ai sensi  della  deliberazione  dell'Autorita'

per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;

  e)  sono  consentiti  gli  interventi  di   manutenzione   mediante

l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di

riserva, anche nella titolarita' di  soggetti  diversi  dal  soggetto

responsabile, che non comportino incrementi  della  potenza  nominale

dell'impianto.

  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al

paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro  dello  sviluppo

economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per  gli  interventi  di

sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera  c)  dello

stesso comma 1.

  3. Il GSE verifica il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente

articolo ai sensi del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico

31 gennaio 2014.


                               Art. 31

 Partecipazione alle procedure di asta di impianti  ubicati  in  altri

                            Stati Membri

   1. Gli impianti  ubicati  sul  territorio  di  altri  Stati  membri

dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti  con  l'Italia,

con i quali la UE ha stipulato un  accordo  di  libero  scambio,  che

esportano  fisicamente  la  loro   produzione   in   Italia   possono

partecipare alle procedure di asta indette ai sensi  del  titolo  III

del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalita' indicate

nel presente articolo.

  2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al  comma

1 a condizione che:

  a) esista un accordo con lo Stato  Membro  o  con  lo  Stato  terzo

confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli

articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

  b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e  le  modalita'

con   le   quali   e'   fornita   prova   dell'importazione    fisica

dell'elettricita' verde;

  c) gli impianti posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi

richiesti dal presente decreto agli impianti ubicati  sul  territorio

nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.

  3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle  procedure  d'asta

per gli impianti di cui al comma 1, e'  calcolata  sulla  base  della

seguente formula:

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Dove:

  PTOT asta: e' la  potenza  totale  messa  ad  asta,  come  indicata

all'art. 12, comma 3;

  Eimp SMn: e' l'energia totale importata dallo Stato membro n;

  FER% SMn:  e'  la  percentuale  di  energia  da  fonti  rinnovabili

presente nel mix dello Stato Membro n;

  Etot consumata ITA: rappresenta il totale dei  consumi  di  energia

elettrica in Italia.

  4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,

il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  2,

lettere a) e b), e in caso positivo:

  rende nota la potenza  resa  disponibile  ai  sensi  del  comma  3,

facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da EUROSTAT;

  inserisce le richieste di accesso agli incentivi provenienti  dagli

impianti di cui  al  comma  1  nelle  graduatorie  formate  ai  sensi

dell'art. 15 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite

del valore PUE di cui al comma  3  e  fino  al  raggiungimento  della

potenza massima disponibile.

  5. Nell'ambito del presente decreto, il  GSE  attribuisce  l'intero

contingente di potenza di cui al comma 3 all'asta per impianti eolici

onshore.

                               Art. 32

                          Disposizioni finali

  1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1°  gennaio

2016, all'applicazione del regime di calcolo  dell'incentivo  di  cui

all'art. 19, comma 1, del decreto 6  luglio  2012,  ivi  inclusi  gli

impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo  decreto,  possono

in alternativa optare per l'applicazione, a decorrere dal  1°  luglio

2016, del regime generale di cui alla formula  indicata  allo  stesso

comma 1. L'esercizio di tale  opzione  va  comunicata  al  GSE  entro

quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto

e non  e'  piu'  modificabile  per  il  residuo  periodo  di  diritto

all'incentivo.

  2. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 11 e il comma 6 dell'art.  17

del decreto 6 luglio 2012.

  3. Gli impianti  iscritti  in  posizione  utile  nelle  graduatorie

formate a seguito delle procedure di registro  svolte  ai  sensi  del

decreto 6 luglio  2012,  che  non  risultino  realizzati  nel  limite

massimo di tempo indicato al comma  2  dell'art.  11  e  al  comma  6

dell'art. 17 dello stesso decreto, possono accedere ai meccanismi  di

incentivazione di cui al presente decreto con una  riduzione  del  6%

della tariffa incentivante di  riferimento  di  cui  all'allegato  1,

vigente alla data di entrata in esercizio.

  4. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte  integrante,

entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


                                                           Allegato 1
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2
              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 3
              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 23 giugno 2016

Parte articolo 11

Parte articolo 17

Parte articolo 31

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

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