Definiti i criteri ambientali minimi (cam) da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017, n.55, del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017.
Nell'allegato, oltre ai cam, sono definiti:
- l'oggetto e la struttura del documento;
- Indicazioni di carattere generale relative all'appalto.
Approfondimenti sul D.M. 15 febbraio 2017 sui prossimi numeri della rivista e in anteprima sulla Banca Dati degli articoli on-line.
Il provvedimento segue a breve distanza dal D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 (in gazzetta ufficiale del 28 gennaio 2017, n. 23) che ha definito i cam per arredi per uffici, edilizia e prodotti tessili.
Di seguito il testo integrale del D.M. 15 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
15 febbraio 2017
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente
nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei
trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o
lungo le strade. (17A01616)
in gazzetta ufficiale del 7 marzo 2017, n.55
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai
sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n.
150;
Visto il decreto 10 marzo 2015, recante le linee guida di indirizzo
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la
riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei
Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita' di raccolta
ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti
dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, e successive modificazioni, recante regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione,
dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'art. 80, paragrafo 7, del
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che
stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione
biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui
pesticidi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
Considerato che il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto 22 gennaio 2014,
prevede ai punti A.5.4 e A.5.5 che i Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio
fitosanitario nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore del
Piano, adottino criteri ambientali minimi da inserire
obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle
gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o
lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade;
Viste le proposte formulate dal Servizio fitosanitario nazionale
trasmesse con le note del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, n. 5552 del 1° marzo 2016 e n. 24074 del 12
ottobre 2016;
Visti i pareri trasmessi dal Ministero della salute, con nota n.
44419 del 21 novembre 2016, e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con nota n. 27494 del 23 novembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Criteri per i trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee
ferroviarie e sulle o lungo le strade
1. Negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto
per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee
ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade sono inseriti
obbligatoriamente i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al
presente decreto.
2. I soggetti che eseguono i trattamenti fitosanitari di cui al
comma 1 direttamente e non tramite affidamenti a terzi o gare
d'appalto sono tenuti ad adottare i medesimi criteri indicati
nell'allegato al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore
I criteri ambientali minimi di cui all'art. 1 sono aggiornati
periodicamente, alla luce dell'evoluzione tecnica e normativa
nazionale e dell'unione europea.
Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
1. Premessa.
Il presente documento attua le disposizioni individuate dal Piano
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
(di seguito anche Piano di azione nazionale o PAN) adottato con
decreto 22 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva
2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
La direttiva 2009/128/CE ha fornito, all'art. 11, comma 2,
lettera d), indicazioni specifiche riguardo alla «riduzione, per
quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi
sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto
permeabili o altre infrastrutture in prossimita' di acque
superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che
presentano un rischio elevato di dilavamento».
Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, ha identificato nel Piano
di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
lo strumento per definire le «misure appropriate per la tutela
dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua
potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari», che comprendono ai
sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e), la riduzione o
l'eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o
lunghe le strade e le linee ferroviarie.
Il Piano di azione, adottato con il decreto 22 gennaio 2014, ha
previsto ai punti A.5.4 e A.5.5 l'adozione di criteri ambientali
minimi (CAM), da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da inserire obbligatoriamente negli
affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per
l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee
ferroviarie e sulle o lungo le strade.
I CAM definiti nel presente documento sono aggiornati
periodicamente per tener conto dell'evoluzione della normativa, delle
innovazioni tecnologiche e dell'esperienza acquisita.
2. Oggetto e struttura del documento.
I criteri ambientali minimi (CAM) indicati di seguito devono
essere inseriti negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare
d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo
le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade e le autostrade. Anche
i soggetti che eseguono direttamente i trattamenti fitosanitari sono
tenuti ad adottare i medesimi criteri.
I CAM rappresentano un mezzo per:
• tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile;
• tutelare la salute;
• tutelare gli ecosistemi naturali.
I CAM si suddividono in criteri ambientali «di base» e
«premianti» e sono finalizzati a promuovere una maggiore
sostenibilita' ambientale, economica e sociale dei servizi offerti,
garantendo comunque il rispetto delle leggi nazionali e regionali.
Le stazioni appaltanti devono introdurre obbligatoriamente i
criteri di base indicati nel presente documento nelle proprie
procedure d'appalto e utilizzare i «criteri premianti» quando
aggiudicano le gare d'appalto con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
I CAM sono collegati alle singole fasi di definizione
dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione
appaltante che deve introdurli nelle proprie gare e sono raggruppati
in sezioni come di seguito descritto:
oggetto dell'appalto (criterio di base): e' riportato il testo
dell'oggetto dell'appalto, con evidenza delle caratteristiche di
sostenibilita' ambientale delle attivita' previste;
selezione dei candidati (criterio di base): vi sono descritti i
requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacita'
tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da avere il
minore impatto sull'ambiente;
specifiche tecniche (criteri di base): vi sono descritte le
caratteristiche delle attivita' previste;
condizioni di esecuzione (criteri di base): vi sono descritte
le condizioni di esecuzione che l'appaltatore deve rispettare durante
lo svolgimento del contratto;
criteri premianti (criteri di aggiudicazione): vi sono
descritti i criteri di valutazione dell'offerta che, conformemente a
quanto stabilito dal codice degli appalti di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzati nei casi
di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, attribuendo a priori a ciascuno di essi un
punteggio premiante indicato nei documenti di gara. I criteri
premianti sono atti a selezionare prodotti, servizi e lavori piu'
sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei
soli criteri di base.
Per ogni criterio ambientale e' stabilita una verifica che
consiste nella documentazione che l'offerente, l'aggiudicatario
provvisorio o l'appaltatore e' tenuto a presentare per comprovare la
conformita' del servizio al criterio e i mezzi di presunzione di
conformita' che la stazione appaltante puo' accettare in alternativa
alle prove dirette, ove esistenti.
3. Indicazioni di carattere generale relative all'appalto.
3.1 - Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Tra le forme di aggiudicazione previste dal codice degli appalti,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quella
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 2, e' particolarmente indicata per stimolare proposte
innovative da parte delle imprese e tenere conto della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale di prodotti e servizi. Tale modalita'
di aggiudicazione infatti consente di qualificare ulteriormente
l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito di base e
descritto dalla stazione appaltante nella documentazione di gara. In
tal modo si attribuisce un punteggio tecnico a prestazioni ambientali
piu' elevate, senza compromettere l'esito della gara. In linea con le
indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al
mercato un segnale adeguato, e' opportuno che le stazioni appaltanti
assegnino ai criteri premianti un punteggio in misura non inferiore
al 15% del punteggio totale.
3.2 - Prescrizioni generali per la stazione appaltante.
L'utilizzo dei CAM individuati in questo documento ha lo scopo di
ridurre l'impatto ambientale degli interventi fitosanitari lungo le
strade e le linee ferroviarie. A tal fine e' opportuno che la
stazione appaltante, prima della definizione di una procedura
d'appalto, svolga un'attenta analisi degli obiettivi da raggiungere
in funzione della riduzione o eliminazione dell'uso di prodotti
fitosanitari e tenga conto dei provvedimenti eventualmente gia'
adottati dalle regioni e dalle province autonome nei territori di
rispettiva competenza.
Devono essere privilegiate alternative all'utilizzo di prodotti
fitosanitari e, qualora cio' non sia possibile, dovranno essere
considerate:
- l'effettiva necessita' dei trattamenti fitosanitari e la loro
frequenza;
- le dosi necessarie di prodotto fitosanitario da impiegare in
rapporto alle specie presenti e allo stadio fenologico di sviluppo,
nel rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette autorizzate;
- le misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da
deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti
fitosanitari;
- le condizioni meteorologiche, evitando possibilmente
l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste
precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti;
- la presenza di organismi da quarantena che possono
rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che giustificano
interventi straordinari;
- la possibilita' di eseguire interventi meccanici.
Le informazioni da acquisire per le scelte da effettuare devono
riguardare:
- l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui
dall'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii.;
- la descrizione dei siti di intervento specificando se
trattasi di aree extraurbane, urbane o periurbane con particolare
riferimento alle misure indicate al paragrafo A.5.6 - Misure per la
riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili - del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui
all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, si applicano le misure indicate al paragrafo A.5.6 del
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014.
3.3 - Riferimenti normativi.
Le principali norme che disciplinano i prodotti e i servizi
oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato
di gara sono:
• il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
• il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
• il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
• il regolamento di esecuzione 2015/408, recante attuazione
dell'art. 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di
sostanze candidate alla sostituzione;
• la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', e s.m.i.;
• la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva
del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409/CEE, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», e s.m.i.;
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
«Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale»;
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
«Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e s.m.i.;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
• il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante
«Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento»;
• il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 124 recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la
direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di
pesticidi»;
• il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante:
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi»;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
• il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche» e ss.mm.ii.;
• il decreto 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di
azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che
attua la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
• il decreto 10 marzo 2015 recante: «Le linee guida di
indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi
rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette».
4. Criteri ambientali minimi.
4.1 - Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle
avversita' o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le
linee ferroviarie.
4.1.1 - Oggetto dell'appalto.
Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori a
basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o
il controllo delle avversita' fitopatologiche sulle o lungo le linee
ferroviarie, comprese le scarpate ferroviarie.
4.1.2 - Selezione dei candidati.
Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per
essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacita'
diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il piu'
possibile l'impatto ambientale del servizio. I candidati devono
dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al
proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche
necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli
impatti ambientali.
Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata
del sistema di gestione ambientale attuato.
Rappresentano mezzi di presunzione di conformita':
- la registrazione EMAS;
- la certificazione ISO 14001;
- altre prove equivalenti.
L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al
servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle
macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con
le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in ordine
ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari.
4.1.3 - Specifiche tecniche.
4.1.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.
L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti
fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o
lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le
diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini) o
l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed opere civili». Il
Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008,
l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze
classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicita'
riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti fitosanitari che
recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le
indicazioni di pericolo H400, H410, H413.
Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con
profilo di maggiore pericolosita' per la salute umana e per
l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei
prodotti che soddisfano una o piu' delle seguenti condizioni:
riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3, da
sole o in combinazione; essere classificati tossici (T) molto tossici
(T+) o recare in etichetta una o piu' delle seguenti frasi di rischio
R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo
n. 65/2003; essere classificati nelle classi e categorie di pericolo
Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc. 2, Muta. 2, Repr. 2,
Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1
e/o recare in etichetta una o piu' delle seguenti indicazioni di
pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330, H331, H334, H341, H351,
H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del regolamento (CE) n.
1272/2008.
Al fine di proteggere gli organismi acquatici/le piante non
bersaglio, i prodotti che recano in etichetta la frase di precauzione
SPe4 non possono essere utilizzati su superfici impermeabili quali
bitume, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e negli altri casi
ad alto rischio di deflusso superficiale.
Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi
(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) e'
consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di
documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti da tali
classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non
chimici) applicabili.
L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e
acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti
previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede
tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La
stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la
fase di esecuzione del contratto.
4.1.3.2 - Piano degli interventi.
L'offerente deve presentare un piano degli interventi che
indichi:
- gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i
trattamenti fitosanitari;
- gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;
- le modalita' di distribuzione (cfr. paragrafo 4.1.4.2) e i
tempi di esecuzione dei trattamenti fitosanitari;
- la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree
specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. eventualmente interessate.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi
sottoscritto dal legale rappresentante.
4.1.3.3 - Macchinari.
Nel caso di utilizzo di treni diserbatori, questi dovranno essere
dotati delle seguenti caratteristiche:
- sistema di miscelazione in continuo al fine di evitare il
trasporto in cisterna di miscele pronte all'uso;
- ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire
un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla piu' bassa
pressione possibile di esercizio;
- appositi rubinetti di arresto atti ad interrompere
immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne
l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce
d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);
- sistema di rilevamento e di registrazione della quantita' di
miscela irrorata;
- schermi e altri elementi di protezione.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica
dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente
criterio.
4.1.4 - Condizioni di esecuzione.
4.1.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.
Nelle aree caratterizzate da vulnerabilita' specifica di cui
all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del
medesimo decreto legislativo, l'aggiudicatario deve eseguire i
trattamenti esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore
e/o di schiume.
Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui
siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di
percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono
protette da strati di argilla (falde non in pressione).
Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete
Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e ss.mm.ii.
Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi,
ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree
sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del
trattamento (come ad esempio la sicurezza della massicciata), puo'
inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei prodotti
fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei prodotti di
cui al criterio 4.1.3.1. In tal caso, la stazione appaltante ne da'
preventiva comunicazione alle regioni o alle province autonome
competenti a livello territoriale. La stazione appaltante puo' anche
chiedere un parere alle regioni o alle province autonome competenti
in merito agli elementi che giustificano, secondo l'aggiudicatario,
il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree individuate ai sensi
degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e ss.mm.ii.
Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza
inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il
rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza
ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati
adeguati dispositivi di riduzione della deriva (cfr. paragrafo
4.1.3.3) detta distanza puo' essere limitata a 5 metri, fermo
restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia
di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.
Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui piazzali e su
tutte le aree interne alle stazioni ferroviarie accessibili alla
popolazione, salvo deroghe stabilite dalle autorita' competenti ai
fini della tutela della salute pubblica.
Fatte salve le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori,
nei piazzali e nelle aree ferroviarie che non sono accessibili alla
popolazione ma esclusivamente a personale abilitato (es. aree o
piazzali recintati destinati al deposito dei materiali necessari alla
manutenzione della rete ferroviaria), l'uso dei prodotti fitosanitari
puo' essere consentito qualora non vi siano mezzi tecnici alternativi
idonei ad assicurare la corretta gestione di tali aree.
Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si
applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto
A.5.6.
Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste
per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli
interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare
controlli durante la fase di esecuzione del contratto.
4.1.4.2 - Modalita' di distribuzione.
L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti
fitosanitari in caso di ventosita' superiore a 3.4 m/s (brezza
leggera, scala di Beaufort).
L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni
o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli
accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del
trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto
fitosanitario nell'ambiente.
Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni
necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.
4.1.4.3 - Formazione del personale.
L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e
specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.
Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere
idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dei macchinari utilizzati per
la distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee
ferroviarie.
Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori
siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
4.1.4.4 - Relazione annuale.
Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel
criterio 4.1.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni
sulle attivita' svolte nel periodo di riferimento, indicando per
ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione degli
interventi: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto,
nome della sostanza attiva, quantita' di prodotto utilizzata,
frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da
opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice.
4.1.5 - Criteri premianti.
4.1.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.
Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di
prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a
.... (1) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.1.3.2,
prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore
e/o di schiume.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.
4.1.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) per
l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:
- sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al
regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed
etichettatura di pericolo diverse da quelle gia' individuate come
requisito di esclusione secondo il criterio 4.1.3.1;
- interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di
cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009
e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla
sostituzione di cui al suddetto regolamento;
oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:
- che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le
indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.
4.1.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) per l'uso
di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) n. 834/07) in
sostituzione dei trattamenti fitosanitari.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.
4.1.5.4 Modalita' di distribuzione.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se per la
distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di
rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un
trattamento mirato solo ove necessario.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.1.4.4.
4.1.5.5 Consulente in materia di difesa integrata.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(1) se il piano
degli interventi di cui al criterio 4.1.3.2 e' redatto con il
supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto
del presente criterio.
4.2 - Servizio per l'esecuzione dei lavori per il controllo delle
avversita' o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le
strade.
4.2.1 - Oggetto dell'appalto.
Oggetto dell'appalto e' il servizio per l'esecuzione di lavori a
basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o
il controllo delle avversita' fitopatologiche sulle o lungo le
strade.
4.2.2 - Selezione dei candidati.
Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per
essere ammessi alla gara d'appalto devono avere capacita'
diagnostica, organizzativa e gestionale tali da limitare il piu'
possibile l'impatto ambientale del servizio. I candidati devono
dimostrare di aver adottato un sistema di gestione ambientale al
proprio interno e disporre di personale con le competenze tecniche
necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendo gli
impatti ambientali.
Verifica: L'offerente deve fornire una descrizione dettagliata
del sistema di gestione ambientale attuato.
Rappresentano mezzi di presunzione di conformita':
- la registrazione EMAS;
- la certificazione ISO 14001;
- altre prove equivalenti.
L'offerente deve presentare l'elenco del personale addetto al
servizio e i relativi certificati di abilitazione all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
L'offerente deve presentare, inoltre, l'elenco delle
macchine/attrezzature da utilizzare per l'esecuzione del servizio con
le relative dichiarazioni di conformita' e le attestazioni in ordine
ai controlli funzionali eseguiti, ove per legge richiesti, per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari.
4.2.3 - Specifiche tecniche.
4.2.3.1 - Criteri di scelta dei prodotti fitosanitari.
L'offerente deve prevedere esclusivamente l'utilizzo di prodotti
fitosanitari che recano in etichetta l'indicazione di impiego sulle o
lungo le strade o l'indicazione piu' generica di utilizzo in «aree ed
opere civili». Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n.
1272/2008, l'esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono
sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la
tossicita' riproduttiva in categoria 1A e 1B e dei prodotti
fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53,
R50/53 o le indicazioni di pericolo H400, H410, H413.
Al fine di minimizzare l'uso dei prodotti fitosanitari con
profilo di maggiore pericolosita' per la salute umana e per
l'ambiente l'offerente deve, comunque, escludere l'utilizzo dei
prodotti che soddisfano una o piu' delle seguenti condizioni:
riportare in etichetta le frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3,
Spe8, da sole o in combinazione; essere classificati tossici (T)
molto tossici (T+) o recare in etichetta una o piu' delle seguenti
frasi di rischio R40, R42, R43, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del
decreto legislativo n. 65/2003; essere classificati nelle classi e
categorie di pericolo Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Carc.
2, Muta. 2, Repr. 2, Lact., STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, Resp.
Sens. 1, Skin Sens. 1 e/o recare in etichetta una o piu' delle
seguenti indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H317, H330,
H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H371, H372, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1272/2008.
Il ricorso a prodotti con le suddette classificazioni e frasi
(frasi di precauzione, frasi di rischio, indicazioni di pericolo) e'
consentito solo nel caso in cui l'offerente dimostri, sulla base di
documentata evidenza, l'indisponibilita' di prodotti esenti da tali
classificazioni, frasi o indicazioni o di metodi alternativi (non
chimici) applicabili.
L'offerente deve, inoltre, escludere l'utilizzo di insetticidi e
acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'offerente dell'elenco dei prodotti
previsti per l'espletamento del servizio con le relative schede
tecniche e di sicurezza e una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti il rispetto dei suddetti criteri. La
stazione appaltante si riserva di effettuare controlli durante la
fase di esecuzione del contratto.
4.2.3.2 - Piano degli interventi.
L'offerente deve presentare un piano degli interventi che
indichi:
- gli eventuali metodi fisici o meccanici previsti per i
trattamenti fitosanitari;
- gli eventuali prodotti fitosanitari previsti;
- le modalita' di distribuzione (cfr. 4.1.4.2) e i tempi di
esecuzione dei trattamenti fitosanitari;
- la cartografia che indichi le aree vulnerabili e le aree
specifiche, di cui agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., eventualmente interessate.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione, da parte dell'offerente, del piano degli interventi
sottoscritto dal legale rappresentante.
4.2.3.3 - Macchinari.
Nel caso di utilizzo di macchine irroratrici, ad eccezione di
quelle di piccole dimensioni o spalleggiate, queste dovranno essere
dotate di una barra con ugelli posti a ventaglio o con fori di uscita
per caduta della miscela, gestita con elettrovalvole dall'interno del
mezzo adibito al trattamento. Inoltre i macchinari dovranno essere
dotati di:
- ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire
un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla piu' bassa
pressione possibile di esercizio;
- appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere
immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne
l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce
d'intervento (laterale destra, centrale, laterale sinistra);
- schermi e altri elementi di protezione.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione, da parte dell'offerente, della documentazione tecnica
dei macchinari che includa le informazioni richieste dal presente
criterio.
4.2.4 - Condizioni di esecuzione.
4.2.4.1 - Aree interdette all'uso di prodotti fitosanitari.
Nelle aree caratterizzate da vulnerabilita' specifica di cui
all'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
ss.mm.ii., e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del
medesimo decreto, l'aggiudicatario deve eseguire i trattamenti
esclusivamente con metodi fisici o meccanici ad esempio lo sfalcio,
il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore e/o di
schiume.
Non devono essere usati prodotti fitosanitari sui suoli in cui
siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di
percolazione del suolo, in particolare quando tali falde non sono
protette da strati di argilla (falde non in pressione).
Non devono essere usati prodotti fitosanitari nei siti della Rete
Natura 2000, nelle aree naturali protette ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e ss.mm.ii.
Qualora l'aggiudicatario, sulla base di elementi oggettivi,
ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici nelle aree
sopra citate possa compromettere caratteristiche essenziali del
trattamento, puo' inserire nel Piano degli interventi l'elenco dei
prodotti fitosanitari che intende utilizzare, con l'esclusione dei
prodotti di cui al criterio 4.2.3.1. In tal caso, la stazione
appaltante ne da' preventiva comunicazione alle regioni o alle
province autonome competenti a livello territoriale. La stazione
appaltante puo' anche chiedere un parere alle regioni o alle province
autonome competenti in merito agli elementi che giustificano, secondo
l'aggiudicatario, il ricorso a prodotti fitosanitari nelle aree
individuate ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152,e s.m.i.
Non devono essere usati prodotti fitosanitari a una distanza
inferiore a 10 metri dall'alveo dei corpi idrici, fermo restando il
rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia di sicurezza
ove prevista nell'etichetta del prodotto. Nel caso siano utilizzati
adeguati dispositivi di riduzione della deriva (cfr. paragrafo
4.2.3.3) detta distanza puo' essere limitata a 5 metri, fermo
restando il rispetto di un'eventuale maggiore ampiezza della fascia
di sicurezza ove prevista nell'etichetta del prodotto.
Per i trattamenti fitosanitari da effettuare in prossimita' delle
aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, si
applicano le disposizioni di cui al Piano di azione nazionale, punto
A.5.6.
E' fatto salvo quanto riportato al punto A.5.5 del PAN:
«sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e
le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque
normalmente frequentate dalla popolazione, nonche' nelle aree
limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e
autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure
di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il
piu' possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe
(pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.)».
Verifica: l'aggiudicatario deve fornire le informazioni richieste
per la verifica del rispetto del presente criterio nel piano degli
interventi e la stazione appaltante si riserva di effettuare
controlli durante la fase di esecuzione del contratto.
4.2.4.2 - Modalita' di distribuzione.
L'aggiudicatario deve evitare la distribuzione dei prodotti
fitosanitari in caso di ventosita' superiore a 3.4 m/s (brezza
leggera, scala di Beaufort).
L'aggiudicatario, qualora non possa evitare di utilizzare i
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni
o nei giorni immediatamente precedenti, deve indicare gli
accorgimenti che intende adottare per assicurare l'efficacia del
trattamento fitosanitario e prevenire la dispersione del prodotto
fitosanitario nell'ambiente.
Verifica: l'aggiudicatario deve fornire una relazione annuale,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le informazioni
necessarie per la verifica del rispetto del presente criterio.
4.2.4.3 - Formazione del personale.
L'aggiudicatario deve garantire che tutto il personale addetto
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari sia in possesso di adeguata e
specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150, e del Piano di azione nazionale.
Gli addetti all'uso dei prodotti fitosanitari devono possedere
idonee conoscenze nelle materie indicate nell'allegato I del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dei macchinari utilizzati per la
distribuzione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade.
Verifica: l'aggiudicatario deve dimostrare che gli operatori
siano in possesso del certificato di abilitazione all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
4.2.4.4 - Relazione annuale.
Nella relazione annuale, oltre alle informazioni indicate nel
criterio 4.2.4.2, l'aggiudicatario deve inserire anche informazioni
sulle attivita' svolte nel periodo di riferimento, indicando per
ciascun prodotto fitosanitario utilizzato nell'esecuzione dei
trattamenti: nome commerciale e numero di registrazione del prodotto,
nome della sostanza attiva, quantita' di prodotto utilizzata,
frequenza di distribuzione. La relazione deve essere accompagnata da
opportune prove documentali, anche su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice.
4.2.5 - Criteri premianti.
4.2.5.1 - Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per il diserbo.
Al fine di prevenire i rischi e gli impatti legati all'uso di
prodotti fitosanitari, viene attribuito un punteggio premiante pari a
... (2) se il piano degli interventi, di cui al criterio 4.2.3.2,
prevede l'uso esclusivo di metodi fisici o meccanici come ad esempio
lo sfalcio, il pirodiserbo, la pacciamatura, l'utilizzo del vapore
e/o di schiume.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.
4.2.5.2 - Esclusione dell'uso di determinati prodotti fitosanitari.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) per
l'esclusione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti:
• sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al
regolamento (UE) n. 2015/408 ed aventi classificazione ed
etichettatura di pericolo diverse da quelle gia' individuate come
requisito di esclusione secondo il criterio 4.2.3.1;
• interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di
cui all'Allegato II, sezione 3.6.5 del regolamento (CE) n. 1107/2009
e non inseriti nell'elenco delle sostanze attive candidate alla
sostituzione di cui al suddetto regolamento;
oppure per l'esclusione di prodotti fitosanitari:
• che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le
indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.
4.2.5.3 - Uso di tecniche di lotta biologica.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2) per l'uso
di tecniche di lotta biologica (regolamento (CE) 834/07) in
sostituzione dei trattamenti fitosanitari.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.
4.2.5.4 - Modalita' di distribuzione.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ...(2) se per la
distribuzione dei prodotti sono utilizzati sensori ottici in grado di
rilevare la presenza della vegetazione e quindi di permettere un
trattamento mirato solo ove necessario.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.
4.2.5.5 - Consulente in materia di difesa integrata.
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (2) se il
piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 e' redatto con il
supporto di un consulente per la difesa integrata abilitato ai sensi
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
contenente le informazioni necessarie per la verifica del rispetto
del presente criterio.
4.2.6 - Specifiche indicazioni per il contenimento della vegetazione
sulle o lungo le autostrade.
Fermo restando quanto riportato in termini generali ai precedenti
paragrafi da 4.2.1 a 4.2.5 e limitatamente alla rete autostradale, il
contenimento della vegetazione deve essere effettuato con operazioni
di tipo meccanico, attraverso attivita' di sfalcio erbe, potatura,
profilatura meccanica, decespugliamento e taglio per il contenimento
della vegetazione arborea.
Questa indicazione si applica anche alle superstrade che
presentano caratteristiche analoghe alle autostrade (spartitraffico,
barriere in calcestruzzo, etc.).
L'uso del diserbo chimico per il trattamento delle infestanti
puo', in alternativa, essere previsto esclusivamente in punti privi
di pregio estetico o funzionale e/o isolati rispetto ai contesti
circostanti e al sottosuolo, dove l'utilizzo del taglio meccanico
potrebbe essere non idoneo o determinerebbe maggiore esposizione al
rischio traffico dei lavoratori coinvolti. In via esemplificativa:
1. sulla aiuola spartitraffico centrale priva di siepe;
2. lungo il margine sinistro della carreggiata in aderenza con
l'aiuola centrale contenente la siepe, per evitare lo sviluppo delle
infestanti (in particolare graminacee) sulla superficie asfaltata;
3. lungo i punti di contatto tra muri o barriere in
calcestruzzo e asfalto o altra pavimentazione, dove le infestanti
radicano nelle normali fessurazioni.
4.2.7 - Criteri premianti aggiuntivi per le autostrade.
Oltre ai criteri premianti indicati al precedente paragrafo
4.2.5, e' previsto, per i trattamenti su autostrade e superstrade che
presentano analoghe caratteristiche, il seguente criterio premiante.
4.2.7.1
Viene attribuito un punteggio premiante pari a ... (3) se il
piano degli interventi di cui al criterio 4.2.3.2 prevede che il
controllo della vegetazione sia effettuato utilizzando la
spazzolatura meccanica.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'aggiudicatario del piano degli interventi
nonche' della relazione annuale, di cui al criterio 4.2.4.4.
(1) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo
3.1)
(2) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo
3.1)
(3) Punteggio stabilito dalla stazione appaltante (cfr. paragrafo
3.1)


