Al via la nuova legislazione sul trasporto di merci pericolose. Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139) ha, infatti, recepito la direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Le disposizioni si applicano:
- all'ADR (accordo internazionale per il trasporto su gomma);
- al RID (regolamento internazionale per il trasporto via ferrovia);
- all'ADN (accordo internazionale per il trasporto per vie di navigazione interna).
Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017 (modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, n. 148), disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
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Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017
(modificato ai sensi dell’errata corrige pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
del 27 giugno 2017, n. 148)
Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16
dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico
e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci
pericolose. (17A04092)
in Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di
merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della su indicata direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2011;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della su menzionata direttiva 2008/68/UE, recepita con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo
2013;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico
gli allegati della richiamata direttiva 2008/68/CE, recepita con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015;
Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre
2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della piu' volte richiamata direttiva
2008/68/CE;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in
particolare, l'art. 229 che delega i ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive
comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35
del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive
comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e
tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada,
recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del
RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati
all'ADN;
Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2016/2309/UE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell'all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere
dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno;
b) nell'allegato
del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con
effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini "Stato
contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come
opportuno;
c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» e'
sostituito con "Stato membro", come opportuno.».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


