Emissioni CO2 da trasporto marittimo: occhio alle sanzioni

Soggetto interessato è l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio della nave

Con il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ue) 2015/757, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo (in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019, n. 189).

Soggetto interessato è l'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o  ente collettivo che abbia assunto la responsabilità dell'esercizio della nave.

Sei interessato al tema delle emissioni? Clicca qui per altri approfondimenti

L'ente preposto all'irrogazione delle sanzioni è il comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo
di Kyoto. L'attività di vigilanza viene svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Di seguito il testo del decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Basta un click!

 

Decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di  cui
al regolamento (UE) 2015/757  del  29  aprile  2015,  concernente  il
monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. (19G00093) 

in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2019, n. 189

 

Vigente al: 14-8-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,   e   in

particolare l'articolo 33;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e

in particolare l'articolo 2;

Vista la  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  recante  ratifica  ed

esecuzione  della  Convenzione  quadro  delle   Nazioni   Unite   sui

cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New  York  il  9  maggio

1992;

Vista la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica  ed

esecuzione del Protocollo di  Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre

1997;

Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la  direttiva  2003/87/CE

al fine di perfezionare ed estendere il sistema  comunitario  per  lo

scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista  la  decisione  406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati

membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra  al  fine  di

adempiere agli impegni della Comunita' in materia di riduzione  delle

emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 16  febbraio  2011,  che  stabilisce  le  regole  e  i

principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli

Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite

alla Commissione;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo  del  5  febbraio  2014

recante  un  quadro  per  le  politiche  dell'energia  e  del   clima

all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli  Stati  membri  sono

stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea

per il 2030  che  preveda  una  riduzione  di  almeno  il  40%  delle

emissioni interne di gas a effetto  serra  rispetto  ai  livelli  del

1990;

Visto il regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del  29  aprile  2015,  concernente  il  monitoraggio,  la

comunicazione e la verifica delle  emissioni  di  anidride  carbonica

generate  dal  trasporto  marittimo  e  che  modifica  la   direttiva

2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del  4  novembre

2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle  relazioni

sulle  emissioni  e  dei  documenti  di  conformita'  a   norma   del

regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

concernente il monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle

emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del  4  novembre

2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di

navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi  ro/ro  e  dalle  navi

portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento

europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione

e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal

trasporto marittimo;

Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2071,  del  22  settembre

2016, che  modifica  il  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  i  metodi  per  il

monitoraggio delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e  le  regole

relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato  (UE)  2016/2072,  del  22  settembre

2016, relativo alle attivita' di verifica  e  all'accreditamento  dei

verificatori a norma del regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento

europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione

e la verifica delle emissioni  di  anidride  carbonica  generate  dal

trasporto marittimo;

Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante

attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva

2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema

comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  ad  effetto

serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  codice

dell'ordinamento  militare,   e   in   particolare   l'articolo   135

concernente  l'esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  riordino  della

legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al

sistema penale;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 19 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                        Campo di applicazione 

1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la

violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli

articoli da 8 a 12  del  regolamento  (UE)  2015/757  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile  2015,   concernente   il

monitoraggio, la comunicazione  e  la  verifica  delle  emissioni  di

anidride carbonica  generate  dal  trasporto  marittimo,  di  seguito

denominato «regolamento».

                               Art. 2 

Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6,

             7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757 

 

1.  L'armatore  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona   fisica,

giuridica  o  ente  collettivo  che  ha  assunto  la  responsabilita'

dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in  parte  agli

obblighi di  monitoraggio  di  cui  agli  articoli  8,  9  e  10  del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del

pagamento di  una  somma  da  euro  20.000  a  euro  100.000.  Se  la

violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione  del

piano di monitoraggio secondo  quanto  previsto  all'articolo  6  del

regolamento, ovvero al mancato rispetto degli  obblighi  di  verifica

periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo

7 del regolamento, si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria

del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

                               Art. 3 

        Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti 

        dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757 

 

1.  L'armatore  della  nave  o  qualsiasi  altra  persona   fisica,

giuridica  o  ente  collettivo  che  ha  assunto  la  responsabilita'

dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in  parte  agli

obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel

rispetto  delle  modalita'  di  cui  agli  articoli  11  e   12   del

regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  del

pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

                               Art. 4 

              Vigilanza, accertamento delle violazioni 

                    e irrogazione delle sanzioni 

1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per

il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo

di Kyoto di cui al comma 2,  ed  al  procedimento  si  applicano  per

quanto compatibili le disposizioni di  cui  alla  legge  24  novembre

1981, n. 689.

2.  L'attivita'  di  vigilanza   e   di   accertamento,   ai   fini

dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, e' svolta

dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  nell'ambito

delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne  redige  verbale  da

trasmettere, entro quindici  giorni  dall'avvenuto  accertamento,  al

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE  e  per

il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo

di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, quale autorita' nazionale competente.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,

l'attivita'  di  contestazione  e  notificazione  della   violazione,

mediante verbale di accertamento, e' svolta dal Comitato  di  cui  al

comma 2.

4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di

cui  agli  articoli  2  e  3  sono  versati  ad   apposito   capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  pertinenti

capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  destinati  al  finanziamento

delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

                               Art. 5 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed

i soggetti pubblici interessati svolgono le  attivita'  previste  dal

presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali

disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 6 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome