Inquinamento atmosferico: ratificati due protocolli internazionali. È quanto ha disposto la legge 22 ottobre 2025, n. 163, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2025, n. 257.
In particolare, il provvedimento ha ratificato e attuato:
- il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
- le modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico con contestuale aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
Di seguito il testo della legge 22 ottobre 2025, n. 163.
Legge 22 ottobre 2025, n. 163
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla
Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a
lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato
a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati
da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4
maggio 2012. (25G00171)
(Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2025, n. 257)
Vigente al: 6-11-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi:
a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico,
con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo
del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e
dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI,
adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17
del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b).
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui
all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 2025
__________
Avvertenza:
Il testo dell'accordo e' consultabile ai seguente link:
a) Protocollo per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono a livello del suolo, firmato a
Göteborg il 30 novembre 1999;
Testo in inglese:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179:FULL
Testo in italiano:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179:FULL
b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del
1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e
dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI,
adottate a Ginevra il 4 maggio 2012;
Testo in inglese:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1757
Testo in italiano:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1757





