Rapporto fra datore di lavoro e Rspp. Investita con sempre maggiore frequenza delle problematiche legate al funzionamento del modello di organizzazione del lavoro, di ambito aziendale, deputato alla tutela delle condizioni di lavoro, la Cassazione ha dovuto affrontare anche il tema del rapporto che intercorre tra il datore di lavoro e il Rspp.
Circa il ruolo, lo statuto funzionale, e la responsabilità del Rspp, va detto in linea generale che il servizio di prevenzione e protezione (definito all'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 81/2008 come «insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori») costituisce la struttura di riferimento con la quale il legislatore del 2008 - che l’ha definita come «uno degli aspetti più qualificanti della nuova disciplina»- ha istituzionalizzato in ambito aziendale la tematica della sicurezza sul lavoro, dando vita a un osservatorio permanente in grado di provvedere in maniera diretta, e con autonomia di giudizio, alla prevenzione e protezione dai rischi professionali. Quale motore del sistema prevenzional-protettivo in azienda, con il compito di renderne ottimale il livello di sicurezza e di salute, il servizio di prevenzione e protezione assume un’indubbia centralità, in ragione della preminenza dei compiti che gli sono assegnati. PER LEGGERE L'ARTICOLO, ACCEDI O ABBONATI
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