Il settore dei cantieri edili vede, di regola, una situazione di promiscuità, talvolta elevata tra imprese e lavoratori autonomi. Qual è la disciplina normativa e qual è la distinzione tra l’impresa e il lavoro autonomo? Il testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ha ritenuto di offrire, per la prima volta, la nozione di impresa. Ma invece di chiarire la distinzione concettuale rilevante tra la nozione di “impresa” e quella di “lavoratore autonomo”, il legislatore si è limitato a definire, da un lato (art. 89, comma 1, lett. i-bis) del decreto legislativo), l’impresa “esecutrice”, quale impresa «che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali»; e dall’altro lato (art. 89, comma 1, lett. i) del decreto legislativo), la cosiddetta impresa “affidataria”, quale «impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi».
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