Fonti rinnovabili: recepita la direttiva Red III. In particolare, è stato modificato il decreto legislativo n. 199/2021 più altri provvedimenti per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15.
In particolare, il provvedimento attua la direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UEe) 2018/2001, il regolamento (Ue) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/Ce per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio.
Come cambia il D.Lgs. n. 199/2021
Queste le parti modificate del D.Lgs. n. 199/2021:
- titolo, ora modificato in «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio»;
- articoli 2/3/4 (con inserimento del nuovo comma 2-bis)/4-bis (nuovo)/5/10/11/11-bis (nuovo)/16/17/25/11/16/17/25/26 (con inserimento del nuovo comma 2-bis)/27/29-bis (nuovo)/39 (e titolo V)/40/41/42/42-bis (nuovo)/43/45-bis/46/47-bis (nuovo)/48;
- titoli V/VI;
- capo II;
- allegati I/III/IV/V/VI/VII/VIII.
Altre modifiche
Il nuovo decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 si configura, quindi, come provvedimento di riforma sostanziale della disciplina. Infatti, oltre alle modifiche del D.Lgs. n. 199/2021, di cui sopra, il nuovo decreto va a toccare altri provvedimenti di settore. Nel dettaglio, si tratta di:
- l'art. 3, D.Lgs. n. 79/1999;
- l'art. 38, D.Lgs. n. 93/2011, con inserimento di un nuovo comma (5-septies);
- l'art. 15 e l'allegato 4 al D.Lgs. n. 28/2011;
- l'art. 10, D.Lgs. n. 102/2014, con inserimento di un nuovo comma (2-bis);
- gli artt. 1/2/3/7/7-bis/7-ter/7-quater/7-quinquies/9 e gli allegati I/II/V/V-bis/V-bis.1/V-bis.2/V-bis.3 al D.Lgs. n. 66/2005.




