End of waste e biogas: i chiarimenti del Mase

End of waste e biogas
Sul tema l'associazione Amici della Terra onlus ha posto un interpello ambientale

End of waste e biogas: il ministero dell'Ambiente ha fornito un parere in risposta a un interpello ambientale dell'associazione "Amici della Terra".

End of waste e biogas

In particolare, l'associazione ha chiesto di chiarire se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come "end of waste" per la produzione di biogas, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal D.M. n. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis dello stesso decreto.

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Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

End of waste e biogas

Interpello ambientale dell'associazione Amici della Terra Onlus 5 marzo 2025, n. 41292

Oggetto: Interpello in materia ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,


La scrivente Associazione Amici della Terra sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. L’obiettivo è quello di ottenere chiarimenti sull’utilizzo di prodotti solidi e liquidi per la produzione di biogas definiti End of Waste, dall’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.
Tali prodotti derivano da impianti autorizzati dalle Autorità regionali ai sensi dell’art. 208 D.lgs. n. 152/2006, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola, alimentari e agroalimentari, in conformità alla norma Tecnica UNI 11922:23 relativa alla:
“Classificazione e specifiche della biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agroalimentari destinati agli impianti di biodigestione anaerobica”.
Tale norma UNI 11922:2023 si applica ai gestori di impianti di biogas e biometano, agli impianti di recupero di rifiuti agricoli e agroalimentari autorizzati ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni. Essa stabilisce che la biomassa solida o liquida prodotta attraverso i processi di recupero ivi previsti non sia più un rifiuto, ma un
prodotto commerciale con caratteristiche specifiche, tali da renderla pienamente utilizzabile nei biodigestori che producono biogas, senza restrizioni di sorta.
L’interpello si rende necessario poiché, secondo quanto evidenziato da diverse aziende, talvolta alcuni Enti territoriali tendono a considerare il digestato agroindustriale prodotto dagli impianti, per il solo fatto che utilizza anche la biomassa solida o liquida (End of Waste), per la produzione di biogas, come rifiuto. Di conseguenza, assoggettano l’utilizzo all’autorizzazione allo spandimento (R10) ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ritenendo che abbia perso la qualifica di sottoprodotto di cui all’art. 184-bis dello stesso decreto.
Questa interpretazione, basata solo sulla lettura del D.M. 5046/2016,
che disciplina i materiali e i criteri per la qualificazione del digestato agroindustriale come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184- bis del D.lgs. n. 152/2006 non tiene conto che la biomassa solida o liquida (End of Waste) utilizzata per la produzione di biogas è, per norma, un prodotto che può essere commercializzato e introdotto come tale nella produzione di biogas.

In quanto tale, può essere impiegata nei biodigestori senza alcuna limitazione insieme ad altri materiali, e il solo fatto di impiegarla non può modificare la qualificazione giuridica del digestato agroindustriale come sottoprodotto, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 184- bis del D.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, si chiede a codesto Ministero di chiarire se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come End of Waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ad altri materiali previsti dal D.M. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 26 giugno 2025, n. 121740

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.
QUESITO

Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006, l’Associazione Amici della Terra ha richiesto alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla normativa applicabile al digestato prodotto presso alcuni impianti che introducono nel digestore, insieme ai materiali previsti dal decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, anche altre sostanze, segnatamente biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of Waste) ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. n. 152 del 2006.

L’Associazione dopo avere rappresentato che alcune autorità competenti considerano il digestato prodotto come rifiuto, e di conseguenza, assoggettano l’autorizzazione allo spandimento in agricoltura ad un’operazione di recupero di rifiuti (R10) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, chiede di chiarire “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come end of waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal d.m. 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:

-  decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro della salute, che definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché i requisiti al ricorrere dei quali il digestato è considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

-  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale” ed in particolare l’articolo 184-bis che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché una sostanza od un oggetto sia considerato sottoprodotto.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché dei pareri forniti da ISPRA e dal Ministero della agricoltura della sicurezza alimentare e delle foreste, richiesti rispettivamente con le note prot. n. 47948 del 13 marzo 2025 e nota prot. n. 47950 del 13 marzo 2025 e ricevuti con note prot. n. 95657 del 20 maggio 2025 e prot. n. 119470 del 24 giugno, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 stabilisce che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che mediante opportuna decretazione ministeriale ed in conformità alla disciplina comunitaria, possono essere adottate misure per stabilire criteri quali- quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o prodotti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Ebbene, il decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.
Nello specifico, il comma 1 del sopracitato articolo 22 elenca tutti i tipi di materiali e tutte le tipologie di sostanze utilizzabili, da soli o in miscela tra di loro, per la produzione del digestato. I materiali e le sostanze elencate risultano essere, rispettivamente: paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152 del 2006; materiale agricolo derivante da colture agrarie; effluenti di allevamento; acque reflue; residui dell’attività agroalimentare; acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009; materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.
In coerenza con l’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, il successivo articolo 24 del decreto ministeriale n. 5046 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.
In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 504, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.
Da quanto sopra riportato ed alla luce del quadro normativo attualmente vigente in materia si deve dedurre che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

 

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