1. La definizione
Con il termine caporalato si fa generalmente riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto e punito dall’art. 603-bis, codice penale. Questa norma sanziona con la reclusione da uno a sei anni (e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato), una serie di condotte specificamente descritte, quali, ad esempio, reclutare manodopera con il fine di utilizzarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, oppure utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.
Accesso riservato
Questo contenuto è riservato agli abbonati a Ambiente Sicurezza Web
Sei abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Effettua il login con la stessa e-mail utilizzata per la sottoscrizione del tuo abbonamento, per accedere a questo articolo e a tutti i contenuti a te riservati.
Non sei ancora abbonato a Ambiente Sicurezza Web? Attiva ora il tuo abbonamento per non perderti nulla.
Contenuti premium, approfondimenti speciali e tanti altri vantaggi ti aspettano. Scoprili tutti qui