Veicoli raccolta rifiuti: novità per le norme armonizzate

La decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 12 marzo 2026, n. 2026/546 riguarda, tra i tanti, anche carrelli elevatori fuoristrada, apparecchi di sollevamento, impianti a fune, ascensori e macchine movimento terra.

Veicoli raccolta rifiuti: novità per le norme armonizzate con la pubblicazione della decisione di esecuzione (Ue) della Commissione 12 marzo 2026, n. 2026/546 sulla G.U.U.E. L del 13 marzo 2026.

Veicoli raccolta rifiuti: novità per le norme armonizzate

La decisione riguarda anche le norme armonizzate relative a:

  • macchine per imballare;
  • carrelli elevatori fuoristrada;
  • macchine per l’industria alimentare;
  • apparecchi di sollevamento;
  • impianti a fune;
  • macchine agricole e forestali;
  • ascensori;
  • strumenti di soccorso;
  • utensili portatili;
  • equipaggiamenti in applicazioni ferroviarie;
  • attrezzature per servizi aeroportuali di rampa;
  • macchine movimento terra.

Di seguito il testo della decisione n. 2026/546.

Il Mud 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decisione di esecuzione (UE) 2026/546 della Commissione, del 12 marzo 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per le macchine per imballare, i carrelli elevatori fuoristrada, le macchine per l’industria alimentare, gli apparecchi di sollevamento, gli impianti a fune, le macchine agricole e forestali, gli ascensori, gli strumenti di soccorso, gli utensili portatili, gli equipaggiamenti in applicazioni ferroviarie, le attrezzature per servizi aeroportuali di rampa, le macchine movimento terra e i veicoli raccolta rifiuti e che rettifica tale decisione

(G.U.U.E. L del 13 marzo 2026)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(omissis)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:

1) all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I riferimenti delle norme elencate nell’allegato I, parte terza, punto 2, righe 24 bis, 121, 126 bis, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 622 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati o mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con restrizioni.»;

2) L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

Nella restrizione di cui all’allegato I, parte terza, riga 622 bis, punto 2, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 i termini «come gli alberi alti» sono sostituiti dai termini «come i rami alti».

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 13 gennaio 2026.

Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 20 gennaio 2027.

ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, parte terza, il punto 2 è così modificato:

1)

le righe 5, 18, 113, 115, 301, 365, 368, 372, 401, 403, 437, 457, 509, 511 e 512 sono soppresse;

2)

le righe 24 e 126 sono soppresse;

3)

sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

«5 –bis.

EN 81-43:2025

Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - parte 43: Ascensori per gru»;

«13 bis.

EN 415-2:2025

Sicurezza delle macchine per imballare - parte 2: Macchinario per imballare in contenitori preformati rigidi»;

«18 bis.

EN 415-8:2025

Sicurezza delle macchine per imballare - parte 8: Macchine reggiatrici»;

«24 bis.

EN 474-1:2022

Macchine movimento terra - Sicurezza - parte 1: Requisiti generali

Restrizione: ai fini della presunzione di conformità della presente norma armonizzata, il valore di cui al punto 4.12.7.2 ‘al 125 % di Q1 e Q2’ deve essere inteso come ‘almeno al 100 % o fino a un valore pari al 125 % di Q1 e Q2 nella misura in cui la macchina sottoposta a prova possa effettivamente raggiungere un carico più elevato’, mentre il valore di cui al punto 4.12.7.3 ‘al 110 % di Q1 e Q2’ deve essere inteso come ‘almeno al 100 % o fino a un valore pari al 110 % di Q1 e Q2 nella misura in cui la macchina sottoposta a prova possa effettivamente raggiungere un carico più elevato’»;

«113 bis.

EN 1459-1:2025

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 1: Carrelli a braccio telescopico»;

«114 bis.

EN 1459-4:2020+A1:2025

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 4: Requisiti aggiuntivi per i carrelli a braccio telescopico che movimentano carichi sospesi»;

«115 bis.

EN 1459-5:2020+A1:2025

Carrelli elevatori fuoristrada - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Interfaccia per l’attrezzatura»;

«126 bis.

EN 1501-5:2021

Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 5: Dispositivi di sollevamento per veicoli raccolta rifiuti

Restrizione: la presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui: all’allegato I, punto 1.1.7, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale la macchina deve essere progettata e costruita in modo che siano previsti i mezzi adeguati ad assicurare che l’operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni pericolo prevedibile; al punto 1.2.1 di tale allegato, a norma del quale la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di comando si devono applicare in modo coerente all’interezza di un insieme di macchine, in particolare in caso di errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre, in modo che non si creino situazioni pericolose; e al punto 1.5.11 di tale allegato, a norma del quale ogni macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.»;

«301 bis.

EN 12312-15:2020+A2:2025

Attrezzature per servizi aeroportuali di rampa - Requisiti specifici - parte 15: Trattori per traino carrelli»;

«365 bis.

EN 12965:2019+A1:2025

Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza»;

«368 bis.

EN 12999:2020+A1:2025

Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici»;

«372 bis.

EN 13001-3-1:2025

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - parte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio»;

«401 bis.

EN 13155:2020+A1:2025

Apparecchi di sollevamento - Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico»;

«403 bis.

EN 13204:2025

Strumenti di soccorso motorizzati per servizi antincendio e di soccorso - Requisiti di sicurezza e di prestazione»;

«437 bis.

EN 13852-1:2025

Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali»;

«457 bis.

EN 14439:2025

Apparecchi di sollevamento - Gru a torre»;

«494 bis.

EN 15180:2025

Macchine per l’industria alimentare - Dosatrici per alimenti - Requisiti di sicurezza e di igiene»;

«509 bis.

EN 15895:2025

Utensili portatili per il fissaggio e pistole marcatrici a massa battente azionati a polvere - Requisiti di sicurezza»;

«512 bis.

EN 15955-2:2025

Applicazioni ferroviarie - Infrastruttura - Macchine smontabili, rimorchi ed equipaggiamenti associati - parte 2: Requisiti generali di sicurezza»;

«563 bis.

EN 17076:2020+A1:2025

Gru a torre - Sistemi anticollisione - Requisiti di sicurezza»;

«572 –bis.

EN 17639:2025

Sicurezza del macchinario - Impianti a fune progettati per il trasporto di materiale e di persone appositamente designate - Requisiti generali di sicurezza»;

«572 ter.

EN 17744:2025

Macchine agricole e forestali - Requisiti ambientali per impolveratrici»;

«573 –bis.

EN 17923:2025

Attrezzature per la coltivazione della vite e la vinificazione - Sicurezza - Pompe per uva, mosto e vinaccia».

 

[photo credits]

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