I rifiuti simili sono urbani anche al di fuori del servizio pubblico? Questa la domanda che il Comune di Cartigliano (VI) ha posto, sotto forma di interpello ambientale, al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
Legata a questa domanda è stato un successivo quesito sul fatto che, nel caso di gestione di rifiuti simili, la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (Fir) nel campo 6, «caratteristiche del rifiuto per provenienza» sia da indicare “urbano”.
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Di seguito il testo del parere ministeriale; il testo dell'interpello è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2026, n. 59566
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 3-Septies del d.lgs. 152 del 2006 - chiarimenti in ordine alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico (art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152 del 2006).
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septes del d.lgs. 152 del 2006, il Comune di Cartigliano ha richiesto alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico e, in particolare, chiede conferma che:
1) i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs.152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto “urbano” anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al di fuori del servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016,
2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR) nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare “urbano”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo e tecnico applicabile riassunto come segue:
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme di materia ambientale”;
- Decreto ministeriale 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere fornito da ISPRA, richiesto con la nota prot. n. 244619 del 23 dicembre 2025 e acquisito con nota prot. n. 47385 del 3 marzo 2026, si rappresenta quanto segue.
La Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE, ha introdotto importanti novità nel quadro normativo europeo in materia di rifiuti, rafforzando il ruolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani quale condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio.
In tale ottica, il considerando (41) della citata Direttiva prevede che “Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire un maggiore rispetto dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, incluso l'obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, che gli Stati membri dovevano rispettare entro il 2015, e dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta”.
Quanto sopra risulta pienamente ripreso dall'articolo 10 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE, il quale, al paragrafo 1, riporta che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano oggetto di una preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13” e al successivo paragrafo 2, specifica che “ove necessario, per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero, i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”. L'articolo 11 della citata Direttiva specifica, inoltre, che “gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti”.
Le suddette disposizioni sono state recepite nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, all'articolo 181, rubricato “preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”, all'articolo 205 rubricato “misure per incrementare la raccolta differenziata” dove è previsto l'obbligo della raccolta differenziata per diverse tipologie di rifiuti, e all’articolo 205 -bis, rubricato “regole per il calcolo degli obiettivi”.
Inoltre, al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo, la Direttiva (UE) 2018/851 ha altresì introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, superando il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e le differenziazioni delle legislazioni nazionali.
La suddetta definizione è stata integrata nell'ordinamento nazionale all'articolo 183, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, individuando tra i rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter), punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, eliminando la potestà comunale di assimilazione e la possibilità di fissare una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico. In particolare, ha stabilito che rientrano tra i rifiuti urbani “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies”.
Inoltre, la successiva lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183 precisa che “La definizion e di rifiuti urbani di cui alla lett. b-ter rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonchè delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati”.
Tale ultima disposizione viene ulteriormente esplicitata all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede per le utenze non domestiche la possibilità di poter “conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”. Ciò significa che i rifiuti urbani, provenienti da utenze non domestiche, possono essere gestiti sia nell'ambito del circuito pubblico che avvalendosi di altro gestore privato purché ne venga garantito il recupero.
Circa le regole per il calcolo degli obiettivi, le disposizioni sopra richiamate prevedono che gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio siano calcolati determinando il peso dei rifiuti urbani prodotti, intesi come somma del totale dei rifiuti differenziati e indifferenziati raccolti nel territorio comunale, e di quelli preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile, in base alle regole dettate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004. I rifiuti da destinare alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio sono quelli provenienti dalla raccolta differenziata, come definita all'articolo 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che rappresenta attività propedeutica a tali operazioni e necessaria per l'attuazione dei principi di economia circolare.
Si evidenzia che questo Ministero ha già avuto modo di fornire puntuali chiarimenti sulla tematica in argomento in occasione dell'adozione del citato decreto legislativo n. 116 del 2021, attraverso la circolare prot. n. 51657 del 14 maggio 2021, nella quale sono altresì riportate alcune importanti delucidazioni sulla corresponsione delle componenti tariffarie.
Tanto premesso, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta. I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere opportunamente contabilizzati su scala comunale, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26/05/2016.
In merito al secondo quesito si conferma che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.




