Nell’intero D.Lgs. n. 81/2008 la valutazione dei rischi è un concetto astratto. Solo nel comma 3 dell’art. 111, in appena due righe, il testo si avvicina al significato del termine rischio, composto, come precisato nelle definizioni, di due elementi dell’evento: la probabilità e l’entità del danno. Nel passaggio del comma citato la scelta di una scala portatile al posto di un’altra attrezzatura considerata più sicura, per esempio un trabattello, è giustificata dall’aver accertato sia la bassa probabilità dell’evento, la caduta, per la breve durata d’impiego, sia la modesta entità del danno provocato da un’eventuale caduta da una quota di lavorazione con limitato livello di rischio.
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