Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale a quanto prescritto dal regolamento (Ue) 2024/1991. È quanto ha previsto il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112) che ha recepito quanto disposto dal regolamento (Ue) 2024/1991.
Definiti, tra i vari punti:
- le autorità nazionali competenti;
- la promozione di un piano nazionale di ripristino;
- l'istituzione di un tavolo di indirizzo e coordinamento strategico.
Di seguito il testo del decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80.
Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che
modifica il regolamento (UE) 2022/869. (26G00095)
(Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112)
Vigente al: 31-5-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie
all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,
relativo al ripristino della natura.
Art. 2
Autorita' nazionali competenti
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali
autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita'
da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale
competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6,
8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e',
altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento
(UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni
ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto
dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori,
come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e'
autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e
provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli
articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in
coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del
regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli
ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca
dell'Unione europea;
b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del
ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto
dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a
livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e
ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del
medesimo regolamento.
Art. 3
Piano nazionale di ripristino
1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello
svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a
promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi
compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e
5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita'
relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito
«Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche'
la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli
14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la
revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo
regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
2. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad
assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea
delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2024/1991.
Art. 4
Amministrazioni responsabili per l'attuazione
del Piano nazionale di ripristino
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per
l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al
ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili
per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi
al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di
cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi
marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle
acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE)
2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10
del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di
cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino
distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche
dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti
attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto
attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita'
naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure
alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle
aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono
responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli
obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui
all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono
responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi
relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8
del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e
funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle
citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo
8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili,
nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le
previsioni del Piano.
6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione
delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del
regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare
nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo
regolamento.
7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di
rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle
attivita' relative a:
a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del
regolamento (UE) 2024/1991;
b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui
all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per
le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto
dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Art. 5
Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento
strategico, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in
Italy;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero del turismo;
i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove
nominato;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,
ove nominato;
m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno
della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane
individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e
assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le
amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei
soggetti a vario titolo interessati.
3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.



