Tutela penale dell'ambiente: attuata la direttiva 2024/1203 con la pubblicazione del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81 sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026, n. 113.
Per effetto, sono apportate modifiche al:
- codice penale;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Disposizioni anche su:
- produzione e commercio di sostanze ozono lesive;
- produzione e commercio di gas a effetto serra.
Definiti, infine;
- il sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale;
- la data entro la quale mettere a punto una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali;
- le modalità di pubblicazione della sentenza di condanna.
Abrogate, infine, le direttive 2008/99/Ce e 2009/123/Ce.
Di seguito il testo del decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81. A breve approfondimenti su Ambiente&Sicurezza.
Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente
che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. (26G00096)
(Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2026, n. 113)
Vigente al: 2-6-2026
Titolo I
OGGETTO E DEFINIZIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(omissis)
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela
penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni
seguenti:
a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie
per cui una zona e' classificata come zona di protezione speciale a
norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE,
o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito e' designato
come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4,
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito e'
classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunita' di piante,
animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che,
mediante la loro interazione, formano un'unita' funzionale, e
comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.
Titolo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' AMBIENTALE
Art. 3
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono
inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite
le seguenti: «452-bis.1,»;
c) all'articolo 452-bis:
1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un
ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e'
aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto
alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti
durevoli.»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in
cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la
pena e' aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita
o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.»;
d) dopo l'articolo 452-bis e' inserito il seguente:
«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene
stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque
abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un
prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione
di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel
suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita',
anche agraria, della flora o della fauna.
La pena e' aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o
delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando
l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti
durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di
un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne
causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo
452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e
452-bis.1»; la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»;
la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; alla
rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono
aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;
f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusivita'). - Agli
effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende
riferito anche alle condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione
europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della
qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi
dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente
ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati
contro la pubblica amministrazione.
Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati
previsti dal presente titolo la pena e' aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entita';
2) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose
non vere.»;
g) l'articolo 733-bis e' abrogato.
Art. 4
Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa,
esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono,
allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2,
lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo
gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro
10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette
sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e
loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono
di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui
funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti
utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni
nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e' commesso per
colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due
terzi.
Art. 5
Produzione e commercio di gas a effetto serra
1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati
a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui
all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del
Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e
loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui
funzionamento dipende da tali gas, e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna
delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro
parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento
dipende dalle medesime, e' punito con la pena dell'arresto da due a
sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.
Art. 6
Disposizioni applicabili
1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del
codice penale.
Art. 7
Pubblicazione della sentenza di condanna
1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice
penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della
sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se
sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse
espressamente indicate in sentenza.
Titolo III
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo
25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;
2) alla lettera b), la parola: «novecento» e' sostituita dalla
seguente: «milleduecento»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In
relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo
attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la
violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli
452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e
quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le
sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo.
Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi
dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice
penale».
Titolo IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 9
Raccolta e trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione
europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al
libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo
VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' ai delitti
di cui al presente decreto:
a) numero di reati iscritti per i quali e' intervenuta sentenza
di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad
impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di
archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
1) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale;
2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di
condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad
impugnazione;
d) numero degli enti:
1) nei cui confronti e' stata elevata contestazione ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
2) nei cui confronti e' stata applicata taluna delle sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni
irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i
dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito
istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati
pubblicati.
Art. 10
Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita'
ambientale
1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra
tutte le autorita' competenti coinvolte nella prevenzione e nella
lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della
direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce
le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale
presso la Corte di cassazione e' istituito il Sistema di
coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale
di cui fanno parte:
a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo
delegato;
b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro
delegati;
c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il
responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento
nell'ambito delle attivita' di attuazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con
cadenza almeno annuale, con possibilita' di fissare riunioni estese
alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non
facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di
coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite
le opportune informazioni dalle altre autorita' competenti di cui al
comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le
linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire
l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento
investigativo e le attivita' di ricognizione, diffusione e
condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze
e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida
sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle
attivita' a lui attribuite nel Sistema, puo' altresi' avvalersi della
collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtu'
delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa
devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Art. 11
Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia
nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema
della Strategia nazionale e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Il parere e' reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la
Strategia puo' essere comunque adottata. Del provvedimento e' data
adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.
2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per
conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al fine
di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti
crimini.
3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
comprende almeno:
a) gli obiettivi e le priorita' della politica nazionale in
materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le
modalita' per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilita' di tutte le autorita' competenti
coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto
riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorita'
competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonche'
la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di
questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati,
compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalita' di sostegno dei professionisti preposti
all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta
alla criminalita' ambientale e una valutazione delle esigenze future
al riguardo;
d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di
consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le
modalita' di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia
nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi,
tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonche'
delle minacce poste dalla criminalita' ambientale.
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'arresto da due
a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei
confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni,
iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211,
212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o
comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a),
numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti
pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma
1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena e' della
reclusione da sei mesi a tre anni.»
Art. 13
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.



